mercoledì 31 dicembre 2014

Comune di Agrigento stabilizza sedici lavoratori precari

Comune di Agrigento stabilizza sedici lavoratori precari

martedì, dicembre 30, 2014, 14:18

Sedici i contrattasti a firmare un contratto a tempo indeterminato di 24 ore lavorative settimanali.
Svolta al comune di Agrigento in tema alla delicatissima questione precariato. Questa mattina sedici dei ventiquattro contrattasti in graduatoria, hanno firmato, alla presenza del Segretario Generale Raimondo Liotta e il Comandate Cosimo Antonica, il primo contratto con l’ente a tempo indeterminato. Hanno messo nero su bianco su un contratto che prevede ventiquattro ore lavorative. I contrattasti stabilizzati sono suddivisi in otto di categoria A, quattro B (amministrativo) e altri quattro categoria B (tecnico). Comincia così un processo virtuoso del Municipio di Agrigento, che lentamente fa scorrere la graduatoria di oltre duecento precari di diverse categorie e che fino adesso sono andati avanti con contratti a termine, ore ridotte e ferie forzate. Altre stabilizzazioni, così come previsto da una legge regionale, saranno avviate nel prossimo biennio.

Contrattisti firmano contrattoimage

Fonte:http://www.agrigentooggi.it/comune-di-agrigento-stabilizza-sedici-lavoratori-precari/

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martedì 30 dicembre 2014

CUB - Indebita trattenuta per TFR ai dip. assunti dopo il 2000





Fonte: CUB

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sabato 27 dicembre 2014

Continua il disimpegno della Regione Siciliana nei confronti dei dipendenti  degli Enti Locali ed Istituzionali.

Continua il disimpegno della Regione Siciliana nei confronti dei dipendenti  degli Enti Locali ed Istituzionali. Le modifiche apportate all'articolo 30 dell precari a Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5 non risolvono affatto i problemi degli Enti, anzi. ...


Mentre i dipendenti pubblici a tempo determinato degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana, trascorrono serenamente le feste natalizie, il Governo della Rivoluzione del Gattopardo rivoluzionario di Sicilia, produce l'ennesima beffa a danno degli ingenui lavoratori. Appare paradossale che tale beffa si manifesti sotto gli occhi distratti degli Enti Locali ed Istituzionali e degli interessati sindacati confederali, che non riescono ad abbandonare quell'aspetto duale di approccio  al fenomeno del precariato pubblico siciliano e che tanti danni ha arrecato alla categoria dei dipendenti pubblici precari da oltre 15 anni. 
Mi riferisco, alle modifiche che si intendono apportare all'articolo 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5, inserite nel ddl n 782 - VII stralcio bis. Tali modifiche non migliorano affatto le sorti dei dipendenti precari, per quanto riguarda la proroga dei contratti a termine in essere e/o la stabilizzazione secondo quanto dispone l'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101,  convertito con modificazioni ed integrazioni in Legge 30 ottobre 2013 n. 125 (Legge D'Alia).

Voglio spiegare, cercando di farmi capire almeno dai precari, il motivo per il quale tali modifiche non miglioreranno ma peggioreranno le aspettative dei dipendenti pubblici precari.
Comma 1. la modifica  "per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale" , mi sembra in contrasto con il principio di riduzione della spesa del personale, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, con riferimento al valore medio dell'ultimo triennio. La norma in esame, considerando gli effetti degli squilibri finanziari nel complesso della spesa del personale, difficilmente  metterebbe gli Enti Locali in condizione di rispettare il principio di riduzione della spesa del personale, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Comma 2. La partecipazione contributiva della Regione Siciliana per le finalità indicate dall'articolo 4, comma 9 bis della Legge 30 ottobre 2013 n . 125,  ai fini della proroga dei contratti a tempo determinato in essere, producendo effetti sulla spesa del personale, farà aumentare giocoforza la spesa del personale, anziché diminuirla. Ovviamente questo in violazione del principio di riduzione della spesa del personale, secondo gli obiettivi di finanza pubblica.
Comma 3. introduce all'articolo 30 il comma 7 ter, per i processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere compensa solo per gli anni 2015 e 2016 , in luogo di un quinquennio,  solo gli effetti dello squilibrio finanziario, nei limiti delle disponibilità del bilancio della Regione Siciliana. Tale norma,di fatto crea una discriminazione tra gli Enti Locali ed Istituzionali della Regione che hanno concluso la stabilizzazione con i finanziamenti previsti dalla legislazione abrogata dallo stesso articolo 30,  e quelli che pur avendola conclusa o che la stanno concludendo, non avranno mai le risorse finanziarie sufficienti.
Comma 4. La modifica introdotta autorizza l'Assessore regionale al lavoro ad erogare l'anticipazione finanziaria del 40% nelle more del Decreto Assessoriale per il riparto del Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari anche per Sanità ed Enti Istituzionali.

Infine,  per quanto sopra detto rivendico che discutere con serietà e confrontarsi sui due DDL in materia di precariato pubblico degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana, consentirebbe di avviare una nuova stagione per il fenomeno del precariato pubblico siciliano.
Continuare ancora oggi a non farlo produrrà nel 2015-2016 solo scadenze di contratti e quindi licenziamenti ed aumento vertiginoso del contenzioso di massa, nei confronti degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana è della stessa Regione, per violazione del diritto comunitario vigente in materia di contratti di lavoro flessibile a tempo determinato negli Stati membri dell'Unione europea. 

Dott. Gaetano Aiello
Consigliere alla presidenza vicarie dell'ARS



mercoledì 24 dicembre 2014

Giurisprudenza della Corte di giustizia SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 26 novembre 2014 (*)

InfoCuria - Giurisprudenza della Corte di giustizia
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
26 novembre 2014 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Insegnamento – Settore pubblico – Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni – Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Assenza di diritto al risarcimento del danno»
Nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, da un lato, dal Tribunale di Napoli (Italia), con ordinanze del 2, 15 e 29 gennaio 2013, pervenute in cancelleria il 17 gennaio (C‑22/13) e il 7 febbraio 2013 (da C‑61/13 a C‑63/13), e, dall’altro, dalla Corte costituzionale (Italia), con ordinanza del 3 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2013 (C‑418/13), nei procedimenti
Raffaella Mascolo (C‑22/13),
Alba Forni (C‑61/13),
Immacolata Racca (C‑62/13)
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
con l’intervento di:
Federazione Gilda-Unams,
Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL),
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),
e
Fortuna Russo
contro
Comune di Napoli (C‑63/13),















11      L’articolo 117, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana prevede che «[l]a potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dal [diritto dell’Unione] e dagli obblighi internazionali».
12      In Italia, il ricorso a contratti a tempo determinato nel settore pubblico è disciplinato dal decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (supplemento ordinario alla GURI n. 106, del 9 maggio 2001; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 165/2001»).
13      L’articolo 36, comma 5, di tale decreto, come modificato dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (supplemento ordinario alla GURI n. 179 del 4 agosto 2009), intitolato «Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale» dispone quanto segue:
«In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (…)».
14      Secondo le ordinanze di rinvio, il lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione è altresì soggetto al decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235, del 9 ottobre 2001; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 368/2001»).
15      L’articolo 5, comma 4 bis, di tale decreto legislativo è formulato come segue:
«Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (…)».

 Fonte: Giurisprudenza della Corte di giustizia

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martedì 23 dicembre 2014

DICCAP - La posizione della federazione Trapanese sulle recenti sentenze asseritamente a favore dei lavoratori precari




Fonte: DICCAP

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Precari Comuni in dissesto bocciati da legge di stabilità, stop a emendamento Mancuso


Precari Comuni in dissesto bocciati da legge di stabilità, stop a emendamento Mancuso
Martedi, 23 dicembre 2014 | 
Pubblicato in:
 Politica

MessinaOra.it

“Non reputo assolutamente giusto usare un trattamento diverso per i lavoratori precari dei comuni dissestati. Che colpe hanno questi cittadini se si sono trovati a svolgere il proprio lavoro in realtà ove amministratori folli, o talvolta ladri, hanno distrutto le casse comunali?”. Così il deputato regionale del Nuovo centrodestra, Nino Germanà, circa la notizia della bocciatura in Senato dell’emendamento a firma Mancuso-Gualdani che ha ricevuto relazione contraria da parte del Mef.

“Obiettivo della modifica che avevo personalmente suggerito al senatore Bruno Mancuso (in foto)voleva essere la salvaguardia e la tutela dei lavoratori precari dei comuni in dissesto; che siano questi lavoratori a dover pagare la mala gestio e le ruberie di chi ha governato le amministrazioni che oggi rischiano o vivono il default, è quantomeno assurdo. Sarà di certo stata una svista del Governo”, continua il deputato regionale che annuncia: “Faremo di tutto affinché si possa riparare questa situazione; proveremo ad intervenire nel merito del Mille Proroghe che sarà in Parlamento all’inizio del nuovo anno e i parlamentari siciliani dovranno essere uniti in questa battaglia; anche il senatore Giuseppe Lumia, ad esempio, aveva presentato un emendamento in tal senso: la trasversalità è la giusta chiave. Bisogna agire in modo massiccio, urgente e compatto: l’obiettivo è raggiungere lo scopo e salvare la salute economica di quelle famiglie già in difficoltà per via della condizione di chi vive il lavoro precario e che, rischiano di perdere anche quel minimo di serenità di cui oggi godono”.

Fonte: http://www.messinaora.it/notizia/2014/12/23/precari-comuni-in-dissesto-bocciati-da-legge-di-stabilita-stop-a-emendamento-mancuso/52647

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lunedì 22 dicembre 2014

Precari dei Comuni, la Cisl: "Stiamo trovando una soluzione"


Live Sicilia

ENTI IN DISSESTO

Precari dei Comuni, la Cisl: 
"Stiamo trovando una soluzione"

Lunedì 22 Dicembre 2014 - 16:33

caracausi, contratti, dissesto, enti locali, precari, prorogaIl segretario generale della Cisl Fp Gigi Caracausi: "Insieme all'assessorato regionale al Lavoro stiamo definendo un vademecum interpretativo di alcune norme della legge D'Alia. Possibile la proroga per un altro anno. Chiuderemo l'accordo entro il 30 dicembre".

PALERMO - Sono circa 2 mila i precari degli enti locali in Sicilia che lavorano in comuni in dissesto e i cui contratti scadono il 31 dicembre prossimo. Lo rende noto la Cisl, che minimizza il rischio licenziamento dei contrattisti delle amministrazioni in default a partire dal prossimo anno, dopo lo stop in commissione Bilancio al Senato a una norma del maxiemendamento alla legge di stabilità, che consentiva la proroga dei contratti precari dei comuni in dissesto.
Secondo l'Anci Sicilia i comuni in dissesto sono 25; altrettanti quelle a rischio dissesto. "Insieme all'assessorato regionale al Lavoro stiamo definendo un vademecum interpretativo di alcune norme della legge D'Alia - dice il segretario generale della Fp-Cisl, Gigi Caracausi - Il testo, che l'amministrazione fornirà agli enti locali, alle Asp e alle Camere di commercio, conterrà regole per consentire la stabilizzazione di questo personale e sulla storicizzazione delle somme destinate agli enti locali per i contrattisti. Secondo alcune proiezioni, in base al vademecum, su 22.500 precari il 30% potrà essere stabilizzato". "Per i comuni in dissesto - aggiunge il sindacalista - dovrebbe essere consentita la proroga dei contratti per un altro anno in base al fabbisogno organizzativo degli enti. Il tempo stringe ma contiamo di definire questo accordo entro il 30 dicembre".
Ultima modifica: 22 Dicembre ore 19:42


 Fonte:http://livesicilia.it/2014/12/22/precari-dei-comuni-la-cisl-stiamo-trovando-una-soluzione_580155/

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Legge di stabilità 2015: il testo approvato dal Senato


Altalex

Legge di stabilità 2015: il testo approvato dal Senato

Disegno di legge approvato dal Senato il 20.12.2014

Con 162 voti favorevoli e 37 contrari Il Senato ha approvato il maxiemendamento alla Legge di Stabilità 2015.

Il testo è comporto da un unico articolo e ben 735 commi, la manovra  ammonta a complessivi 32 miliardi di euro.

254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».

255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».

256. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.



735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1º gennaio 2015.


IL PRESIDENTE

 Fonte:http://www.altalex.com/index.php?idnot=69160

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domenica 21 dicembre 2014

Stabilizzazione Precari del Comune di Patti


Precari del Comune di Patti, incontro tra le delegazioni CGIL, CISL e Uil e il Sindaco Aquino

  IN CRONACAGNIMPORTANTIPATTI ·
NewsGO19 dicembre 2014 – Un incontro proficuo con l’amministrazione comunale di Patti per affrontare la problematica legata alla stabilizzazione e alla proroga dei contrattisti e del personale Asu. Le Federazioni del Pubblico Impiego di CgilCisl e Uil, rappresentate da Nino CammarotoCalogero Emanuele e Francesco Costanzo hanno chiesto al Sindaco Aquino di “non tornare indietro in ciò che di utile è stato fatto al Comune di Patti sulla stabilizzazione, confermando gli atti già adottati. Abbiamo rappresentato – aggiungono – come la proroga fino al 31 dicembre 2016 dei contratti a tempo determinato oggi in essere al Comune di Patti e deilavoratori ASU è certamente e immediatamente possibile senza aspettare nessun altro provvedimento come un eventuale emendamento alla legge di stabilità nazionale e provvedimenti regionali“. CgilCisl e Uil hanno chiesto quindi la convocazione di un tavolo permanente per seguire con tempestività l’evoluzione della normativa sul percorso di stabilizzazione di tutto il personale precario. Il sindaco ha rassicurato la delegazione sulla possibile proroga dei contratti e nel contempo ha condiviso la necessità di dare vita all’istituzione del tavolo permanente di confronto. L’ Istituzione dovrà seguire l’evolversi della normativa e anche le esplicitazioni che scaturiranno dalla cabina di regia regionale sul Precariato. La Regione ha già prodotto le prime indicazioni di massima circa la storicizzazione delle risorse 2013 e la predisposizione un vademecum esplicativo per lacorretta applicazione del decreto d’Alia e della legge regionale 5/2014, come sostenuto dal sindacato. “Sino ad oggi – concludono – sono stati generati troppi dubbi da circolari e pareri. Naturalmente, andata in porto laproroga, il percorso di stabilizzazione avviato per i precari del Comune di Patti non può fermarsi e quindi da subito bisogna passare alle fasi successive previste per arrivare definitivamente ai contratti a tempo indeterminato entro il 2016“.


Fonte: http://messina.newsgo.it/2014/12/19/precari-del-comune-di-patti-incontro-tra-le-delegazioni-cgil-cisl-e-uil-e-il-sindaco-aquino/


Giornale di Sicilia


COMUNE

Verso la stabilizzazione di 39 precari comunali a Patti

di 
patti, precari, STABILIZZAZIONE, Messina, Economia
PATTI. "Al momento non sono grado dire se saranno 39, più o di meno, i lavoratori che saranno stabilizzati, ovvero quanti se ne prevedevano con la delibera del 31 dicembre del 2012. E' chiaro però che secondo le necessità dell'ente si faranno tutti gli sforzi possibili e necessari per garantire all'ente stesso il contributo ormai insostituibile dei lavoratori precari". E' questo in sintesi il concetto portante illustrato ai sindacati nel corso di un incontro svoltosi ieri sera sulla situazione dei precari dal sindaco Mauro Aquino.
"In concreto, ho illustrato quale sarà il percorso che l'amministrazione ha delineato per dare serenità e tranquillità ai lavoratori pur nel quadro normativo assai incerto e con una situazione finanziaria nella quale la Regione fa mancare non soltanto il necessario supporto economico ma anche i punti di riferimento e le certezze. Siamo impegnati a lavorare alla proroga dei contratti e con i dati che abbiamo già acquisito a delineare il percorso di stabilizzazione dei lavoratori precari, secondo quelle che saranno le possibilità finanziarie, le priorità e quindi le necessità dell'ente.
Fonte:http://messina.gds.it/2014/12/21/verso-la-stabilizzazione-di-39-precari-comunali-a-patti_283214/
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venerdì 19 dicembre 2014

Sentenza sul precariato: risarcimento o stabilizzazione? Concorso per accedere al ruolo? A colloquio con l'Avv. De Michele

Sentenza sul precariato: risarcimento o stabilizzazione? Concorso per accedere al ruolo? A colloquio con l'Avv. De Michele

di Vincenzo Brancatisano

Si attendono le importanti pronunce della Corte Costituzionale e del Tribunale di Napoli e della Corte di Cassazione e ovviamente le centinaia di sentenze di primo e secondo grado che coinvolgono i precari della scuola.
Risarcimento o immissione in ruolo?
Nei giorni scorsi, intanto, hanno fatto discutere due sentenze, una del Tribunale di Torino (Precari scuola. Giudice: sì a risarcimento, no ad assunzione) l’altra del Tribunale di Sciacca (Sentenza europea sul precariato: ottenuti scatti di anzianità e risarcimenti ) che hanno escluso la conversione del contratto, riconoscendo solo il risarcimento del danno, in contrasto evidente proprio con la sentenza della Corte di Giustizia.
Dopo il parere dell’avvocato Walter Miceli, che ha patrocinato alcuni ricorsi presso la Corte Ue, per conto dell’Anief (Precari e sentenza europea: assunzioni, risarcimenti, nuovo reclutamento ) abbiamo intervistato un altro legale Anief, l’Avv. Vincenzo De Michele, che ha patrocinato alcuni ricorsi che hanno portato alla sentenza Mascolo della Corte di Giustizia emessa a Lussemburgo il 26 novembre scorso.
Avvocato De Michele, quali sono le prime impressioni dopo le due sentenze?
“Siamo rimasti molto perplessi, perché alcuni giudici nazionali vogliono dare una risposta sulla questione diversa da quella che emerge dalla sentenza della Corte di giustizia, risposta che in questo momento solo tre giudici possono dare: il Tribunale di Napoli, la Corte di Cassazione e la Consulta. Pare comunque che nel processo davanti al Tribunale di Sciacca l’attore sia nel frattempo stato immesso in ruolo e dunque non poteva certo ottenere la trasformazione giudiziale del contratto da tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato, che aveva già ottenuto in via amministrativa. In ogni caso, i giudici devono stare attenti perché espongono lo Stato italiano ad azioni di risarcimento dei danni, con diritto di rivalsa nei confronti degli stessi magistrati che non hanno applicato correttamente il diritto comunitario”.
Si spieghi meglio.
“Prima che il 26 novembre scorso andassimo alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di Lussemburgo (CGUE) ad ascoltare il dispositivo della sentenza Mascolo, il giorno prima ero in Cassazione assieme all’avvocato Sergio Galleano per discutere alcune cause sul precariato pubblico regionale. Il Tribunale in primo grado non aveva stabilizzato i rapporti di lavoro alle dipendenze per moltissimi anni di un ente pubblico locale, ma aveva riconosciuto solo 20 mensilità come risarcimento del danno, in applicazione analogica dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori. La Corte d’Appello di Torino aveva riformato la sentenza del Tribunale e aveva dichiarato la nullità dei contratti, senza liquidare alcun risarcimento e senza dichiarare la richiesta trasformazione del contratto. In buona sostanza la Corte d’Appello di Torino aveva deciso, come hanno fatto alcuni tribunali tra cui quello di Torino in questi giorni, di interpretare da sé il diritto comunitario e aveva richiamato a sostegno del rigetto della tutela la sentenza della Cassazione 392/2012. In Cassazione io e Galleano abbiamo ribadito alla Cassazione che la sentenza della Corte d’Appello di Torino era in totale contrasto con la giurisprudenza della CGUE e andava integralmente riformata anche perché, abbiamo anticipato alla Cassazione, il giorno dopo (come pure poi avvenne, ndr) la CGUE con la sentenza Mascolo avrebbe ribadito i principi da essa stessa già enunciati nella sentenza Carratù e nell’ordinanza Papalia, decisioni entrambe rese il 12 dicembre 2013. In particolare abbiamo anticipato alla Cassazione che, come aveva già fatto l’Avvocato generale Maciej Szpunar il 17 luglio 2014, la CGE avrebbe invitato i giudici nazionali ad applicare l’art. 117 comma 1 della Costituzione e il decreto legislativo n.368/2001, attuativo della direttiva 1999/70/CE”.
Ecco, si soffermi sull’art. 117 della nostra Costituzione. Si parla sempre dell’art. 97 comma 3, che richiede il concorso pubblico per l’accesso al ruolo. Ma la CGUE punta invece sull’art. 117 che impone invece il rispetto del diritto comunitario da parte di Stato e Regioni quando legiferano.
“Esatto. La CGUE non ha richiamato l’art. 97 comma 3 per pudore e rispetto nei confronti dei Giudici nazionali, così come non lo aveva richiamato nelle precedenti decisioni sul precariato pubblico italiano, Marrosu-Sardino, Vassallo, Affatato, Papalia e Carratù. Per una ragione evidente e letterale, in quanto l’art.97 comma 3 prevede sì l’accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso, ma “salvo i casi stabiliti dalla legge.
Cioè il legislatore statale ha ampia discrezionalità in materia, che ha esercitato ad esempio nelle due leggi di stabilizzazione n.296/2006 e n.244/2007, in cui era stata inserita anche la soluzione del precariato storico della scuola, poi non attuata per responsabilità dell’ex Ministro Gelmini. Quindi il requisito del pubblico concorso non è irrilevante in sé, ma diventa irrilevante in relazione alle cause: sostiene implicitamente la CGUE in varie sentenze che l’art. 97 non si deve applicare in assoluto al pubblico impiego poiché quel comma richiama anche i casi previsti dalla legge. E il decreto legislativo 368 prevede i casi in cui si deve accedere ai posti stabili anche nella pubblica amministrazione, in caso di abusivo utilizzo dei contratti a termine.
La Corte ha inoltre detto ai giudici nazionali al punto 11 e 14 della sentenza: voi dovete applicare l’art 117 comma 1 della Costituzione, che prevede che il legislatore statale e regionale debbano adempiere agli obblighi comunitari, cioè dovete applicare il decreto 368/2001 attuativo della Direttiva 70/99, che ha peraltro copertura costituzionale”.
Ma allora quando si applica, nella pratica, l’art. 97? 
“L’art. 97 comma 3 interviene quando l’accesso al pubblico impiego a tempo determinato sia avvenuto in frode alla legge”
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Faccia un esempio.
“Si pensi a un preside che fa scavalcare arbitrariamente il docente avente diritto da un altro che non ne abbia titolo. Al di fuori di casi come questo, anche nella scuola, la CGUE, poiché le procedure di reclutamento sono legittime, ha stabilito che il 97 non c’entra nulla. Si applicano soltanto l’art. 117 e l’art. 5 del decreto 368, e, in particolare, il comma 4-bis che prevede che dopo i 36 mesi di servizio anche non consecutivo si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Che non ci voglia il concorso significa che si può entrare nei ruoli senza concorso e senza abilitazioni?
“La domanda avrebbe avuto una risposta secca negativa se lo Stato avesse fatto i concorsi. Le graduatorie permanenti erano finalizzate a una cadenza triennale di espletamento dei concorsi. La CGUE dice: caro Stato, hai creato questo sistema e poteva funzionare se tu avessi fatto i concorsi. Ma, come ha sottolineato la stessa Corte costituzionale nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, se i concorsi non li fai e dunque non crei neppure un circuito continuo di abilitazioni, e fai i pas e i tfa e non consenti di entrare nelle gae, allora che significato ha l’abilitazione? E’ saltato tutto il sistema. La Corte Ue segue il ragionamento della Consulta: fai bene a usare il concorso ma tu i concorsi non li hai fatti e dunque non ti puoi difendere dicendo che i docenti non hanno fatto i concorsi”.
Pare di capire quindi che anche chi non ha l’abilitazione può secondo lei aspirare a entrare in ruolo.
“Sì, se ci sono i presupposti della norma e almeno i 36 mesi che rappresentano un presupposto ragionevole. In Francia ci vogliono 6 anni per accedere al pubblico impiego stabile, in Germania basta un solo contratto a tempo determinato privo di ragioni oggettive, come è successo nel caso Jansen in Corte di giustizia per circa 100.000 lavoratori precari pubblici assunti sulla base di una clausola generale di natura “finanziaria” come la normativa sul reclutamento scolastico. E la Germania ha ancora la tripla A, mentre l’Italia è vicina al collasso”.
Ci sono molte incertezze tra i docenti in merito al computo dei 36 mesi. Trentasei mesi significa molto di più di tre anni per chi ha il contratto di dieci mesi cioè fino al 30 giugno. Luglio e agosto, mesi non lavorati, potrebbero in qualche modo essere riconosciuti come mesi lavorati?
“Anche i due mesi estivi devono essere conteggiati, se il posto risultasse vacante, come mi pare sia emerso anche nella sentenza del Tribunale di Sciacca. Peraltro, l’amministrazione, su cui grava l’onere della prova, non sarebbe in grado di dimostrare che la cattedra era coperta. Ma c’è di più. Il docente può fornire come prova a proprio favore il documento della Buona scuola del Governo, laddove ammette che l’organico di fatto è una fictio. E’ una confessione. Come quella che ha fatto nella causa Affatato l’avvocatura dello Stato, quando ad aprile 2010 affermò in Corte di giustizia per iscritto che il d.lgs. n.368/2001 si applicava anche alle pubbliche amministrazioni, soprattutto l’art.5, comma 4-bis”.
Se il concorso pubblico non è uno scoglio insuperabile può succedere che chi abbia avuto un incarico superiore a 36 mesi possa chiedere un inquadramento superiore?
“La risposta è sì. Sono interessati, tra gli altri, i docenti incaricati di reggenza in assenza di preside”.
I docenti possono diventare dirigenti per abuso di contratto a termine come reggenti?
“E’ così. Tra l’altro un importantissima e recente sentenza del Consiglio di Stato curata dagli avv.ti Miceli e Galleano ha consentito l’accesso stabile al ruolo di dirigenti scolastici di alcuni docenti precari da oltre cinque anni, proprio per la perequazione del servizio e per il superamento, in quel caso, del concorso riservato originariamente solo ai docenti a tempo indeterminato”.
Anche nelle altre pubbliche amministrazioni può succedere altrettanto?
“Certamente”.
Ma allora perché il sistema normativo sanzionatorio da lei descritto e richiamato dalla CGUE non è stato mai applicato alla scuola? Ricordiamo che fino a poco tempo fa i contratti collettivi della scuola firmati dai sindacati recitavano la formula: “In nessun caso il rapporto di lavoro si trasforma da tempo determinato a tempo indeterminato”.
“Beh, no, il CCNL del 2007 anzi prevedeva (e prevede) la possibilità di trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a termine “nel rispetto delle leggi vigenti”, cioè del d.lgs. n.368/2001. E’ stato questo il motivo per cui FLC CGIL e GILDA UNAMS si sono costituiti nella causa Racca per affermare l’applicazione del CCNL di Comparto, contro la decisione della Cassazione n.10127/2012. In realtà ci sono due norme, una del 2009 (art.4, comma 14-bis, legge n.124/1999) e una del 2011 (art.10, comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001), che non consentono la trasformazione del contratto nella scuola, fino alla formale immissione in ruolo. Queste norme sono riportate nella sentenza Mascolo”.
E quindi nel 2011 il legislatore è intervenuto sul decreto 368/2001, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato anch’esso applicabile al pubblico impiego, cercando di disattivarne le tutele. E’ così?
“Proprio così. Il legislatore del 2011 con la legge 70/2011 ha escluso dalle tutele il personale della scuola modificando quel testo con la formulazione contenuta nel comma 18 dell’art. 9, secondo cui ‘Sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto’”.
Pare di capire dunque che la tutela era prevista fino al 30 giugno 2009. Gli interessati possono stare tranquilli.
“Insisto, bisognerebbe distinguere le situazioni in cui i 36 mesi sono maturati al 1 luglio 2009, data di emanazione del decreto legge 78 poi convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102. Per questi contratti il giudice dovrebbe trasformare il contratto perchè le norme intervenute successivamente non si applicano al passato, diversamente da quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n.10127/2012, sconfessata dalla sentenza Mascolo. Quando invece i 36 mesi sono stati superati indipendentemente da abilitazione – la Corte di Lussemburgo non poteva scendere nel campo dell’abilitazione – dopo il 1 luglio 2009 si pone il conflitto tra la sanzione della conversione e la norma che ne impedisce l’applicazione (art. 4, comma 14-bis, legge 124/1999)”.
In questi casi che cosa succede?
“Il giudice o disapplica la normativa oppure solleva questione di costituzionalità. Questo per entrambe le norme. Guardi, dal 2009 e fino al 2013 il legislatore non ha fatto altro che impedire la tutela dei lavoratori precari della scuola eliminando sanzioni che portino alla trasformazione del contratto. Allora o si fa un pacchetto natalizio e si eliminano dall’ordinamento con la declaratoria di illegittimità costituzionale a seguito di rinvio alla Corte costituzionale che nessun Giudice ha ancora promosso, come peraltro la stessa Consulta aveva invitato a fare esplicitamente già con l’ordinanza 206 del 2013, oppure il giudice è autorizzato a non applicare queste norme e a garantire la piena tutela del lavoratore con la stabilità lavorativa. La terza soluzione non c’è a meno che si voglia ammettere che il giudice del lavoro non sia in grado culturalmente e giuridicamente a rimuovere gli abusi nei contratti nella scuola pubblica. Oppure c’è la terza soluzione, che porta sempre alla stabilizzazione lavorativa: il Giudice del lavoro si dichiara incompetente ad assicurare la tutela, abdicando dalla funzione giurisdizionale che gli è stata affidata, per cui ci si rivolge al Tribunale di Roma, stavolta contro lo Stato italiano, per chiedere il risarcimento del danno in forma specifica consistente nella ricostruzione della carriera con riconoscimento dell’anzianità come se fosse un unico rapporto a tempo indeterminato e con l’immissione in ruolo alla maturazione dei requisiti. Quindi quello che non può entrare dalla porta, entra per forza dalla finestra. La CGUE esclude il risarcimento del danno di cui art. 36 comma 5 del 165, anche perché i contratti sono legittimi, cioè stipulati “geneticamente” senza alcuna violazione di legge, anzi nel rispetto della legge.
Ripeto, per i rapporti nati dopo il 1 luglio 2009 bisogna far dichiarare illegittima sia la norma del 2009 e sia del 2011 perché impediscono quella tutela ai lavoratori pubblici. L’unica strada è quella canonica, cioè la declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale, dopo di che gli articoli modificati vanno invece applicati. In ogni caso, le due soluzioni erano state già chiaramente indicate nella relazione n.190 del 24 ottobre 2012 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, che sia la Corte costituzionale nell’ordinanza n.206/2013, sia la Commissione europea nella procedura di infrazione n.2124/2010 sia la Corte di giustizia nella sentenza Mascolo hanno seguito nelle sue conclusioni”.
Perché finora non è successo?