Pubblico impiego, risarcimenti per 200mila precari. Anief: Personale scuola da stabilizzare


l'Eco del Sud
Oltre 200mila precari del pubblico impiego, titolari di contratti a termine che abbiano superato la durata complessiva di 36 mesi, legittimati a ricorrere contro lo Stato Italiano per ottenere risarcimenti fino a 12 mensilità. Questo, il prodotto della sentenza 5072/2016, emessa recentemente dalle sezioni unite della Cassazioneche uniforma la situazione dei lavoratori del pubblico a quelli del privato.
Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che con questa sentenza “si è stabilito che di fatto dopo 36 mesi di servizio nel pubblico impiego, tutti i dipendenti pubblici che abbiano prestato servizio su posto libero avranno diritto fino ad un anno di risarcimento. Per quanto riguarda la stabilizzazione d’ufficio, il personale della scuola può, però, avere ancora motivo di rivalsa: perché a seguito dell’espressione della Corte di Giustizia europea, in merito all’abuso di precariato, siamo ancora in in attesa di una sentenza della Corte costituzionale“.
Per i docenti della scuola pubblica, la Legge 107/2015, quella sulla Buona Scuola, riconosce già un fondo appositoper risarcire i pagamenti disposti dai giudici del lavoro. Si tratta del comma 132, in base al quale al Miur “è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016”.
“Premesso che quel comma, con quel che ne deriva, rappresenta una vittoria piena per il nostro sindacato, che ha denunciato all’Unione Europea questo andare già dal 2010 – dice Pacifico – viene da chiedersi perché il legislatore abbia previsto un tesoretto così esiguo. Perché 10 milioni di euro serviranno a coprire appena i primi 500 ricorrenti dell’Anief. Mentre quello che serviva prioritariamente era stabilire, per legge, i criteri di risarcimento danni nei confronti dei tanti precari assunti e licenziati per anni, anche decenni, in violazione di norme e direttive, a partire dalla direttiva Ue 70/1999 Ce, la quale prevedeva invece in via prioritaria la loro stabilizzazione”.
“A questo punto – prosegue – diventa rilevante sapere cosa ne pensa la Corte costituzionale, che si sarebbe dovuta esprimere sul caso lo scorso mese di giugno, ma ha fatto slittare il suo parere al prossimo 17 maggio. Sono migliaia i ricorsi pendenti il cui esito rimane appeso a questa sentenza. Nel frattempo, i giudici, pur in assenza di riferimenti legislativi nazionali, si esprimono sulla laicità del risarcimento e talvolta entrano anche nel merito, stabilendone l’entità tutt’altro che simbolica. In taluni casi hanno anche accordato la stabilizzazione del precario ricorrente”.
Nei giorni scorsi si è espressa sulla vicenda pure la Cgil, come si apprende dall’Ansa. Secondo il sindacato confederato, la Cassazione precisa che nel pubblico “il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c’è mai stata”, poiché l’articolo 97 della Costituzione, per l’assunzione nel pubblico impiego, prevede il concorso. Il danno risarcibile è invece quello che deriva “dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ovvero da un abuso per cui si “può ipotizzare una perdita di chance”.