martedì 6 marzo 2018

La stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili nella Pa siciliana : il dilemma delle assunzioni a termine dei precari siciliani.

Il Decreto Madia in salsa siciliana.

Buongiorno a tutti i dipendenti precari siciliani! Senza giri di parole, diciamo  chiaramente che la maggior parte delle proroghe e/o rinnovi e/o prosecuzione (come li chiamano in Sicilia ) dei contratti a termine sono "illegittime", in quanto sono state adottate dagli Enti, in violazione del comma 8 dell'art 20, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n 75 (Decreto Madia )
Per legge si prorogano solo i contratti a termine (anche fino al 2020) oggetto di procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'art 20, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni 2018-2020 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria certificata dagli organi di controllo  interno (Revisori dei conti ).

Pertanto vorrei sottolineare (per coloro che ancora non hanno  chiara la legislazione dei contratti a termine vigente in tutti i Paesi membri dell'Unione europea ovviamente Sicilia compresa) che l'art 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2016 n 27, non può, ne potrebbe,  in alcun modo derogare la legislazione nazionale vigente in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari e/o  flessibili. 

In materia di procedure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari in relazione ai commi 1 e 2 dell'art 20,  è fondamentale per gli Enti seguire la Circolare esplicativa del DFP e le indicazioni della legislazione regionale di assunzione a termine.

Comma 1. In questo caso gli Enti, nell'applicazione della legislazione vigente, devono soltanto verificare se le assunzioni a termine presso la Pa, siano state adottate con procedure concorsuali ovvero di specifiche disposizioni di leggi speciali.

Nel caso specifico del precariato pubblico siciliano, bisogna verificare se l'assunzione a termine sia avvenuta attingendo da una graduatoria di merito e di cui all'art 12 comma 2 della Legge Regionale 21 dicembre 1995 n 85, all' art 2 commi 3, 4 , 5 e 8 della Legge Regionale 31 marzo 2001 n 2, agli artt 4 e 8 della Legge Regionale 14 aprile 2006 n 16 e dell'art 25 commi 1 e 2 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n 21 (la legislazione regionale di assunzione a termine nella Pa siciliana che giustifica le forme flessibili di assunzione con procedure concorsuali previste da una disposizione legislativa speciale - Lex Specialis ).

Accertato che le assunzioni a termine, per l'espletamento delle mansioni e i profili professionali,  inerenti le categorie A, B, C e D, siano avvenute con procedure di legge già adottate da tutti gli Enti, si potrà dopo procedere alla valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale precario, in possesso dei requisiti di legge, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria certificata dagli organi di controllo interno;

Comma 2. In questo caso se l'assunzione a termine non è avvenuta con procedure concorsuali, ovvero con specifiche disposizioni speciali di legge previste per assunzioni a termine e per l'espletamento di mansioni e funzioni istituzionali relative alle categorie A,  B, C e D, allora, in tal caso, gli Enti potranno bandire dei concorsi riservati in misura non superiore al 50 % dei posti disponibili, con il restante 50% da assegnare all'esterno, ovviamente il tutto in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020 e con l'intera copertura finanziaria per il 100% dei posti certificata dagli organi di controllo  interno. 
In riferimento alle disposizioni legislative ed esplicative oggi assistiamo a comportamenti difformi tra Enti e contra legem,  in materia di contratti a termine,  proroga e /o rinnovo e procedure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari nella Pa, ai sensi della legislazione nazionale vigente. 
Speriamo che i dipendenti precari siciliani si difendano di fronte ad una legge che non fa altro che valorizzare l'esperienza professionale acquisita in 30 anni di Pubblica Amministrazione.
Esperienza professionale prevista da tutte le norme di assunzione a termine, espletata in mansioni e profili professionali che parecchi Enti non vogliono proprio valorizzare ai sensi di quanto dispone la normativa vigente per il superamento del precariato pubblico siciliano nel triennio 2018 -2020.

Bisogna smetterla di non considerare l'esperienza professionale dei dipendenti pubblici precari siciliani ai fini della loro stabilizzazione ai sensi del Decreto Madia. 
Diversamente dovrebbero essere gli Enti a dimostrare come è avvenuta l'assunzione a termine per l'espletamento di attività istituzionali inerenti tutte le categorie e profili professionali appartamenti al sistema di classificazione del personale applicato a tutti i dipendenti precari siciliani.

Dott. Gaetano Aiello.



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