domenica 18 ottobre 2015

La Regione Siciliana proroga i contratti a tempo determinato in violazione della legge.

Art. 30 

 
   

La Regione Siciliana con l'ausilio dello Stato, in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia di lavoro a tempo determinato, proroga i contratti dei precari alimentando il fenomeno del precariato pubblico siciliano.

A proposito di art 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5, volevo sottoporre all'attenzione dei dipendenti precari siciliani, il comportamento incostituzionale, non conforme alla normativa comunitaria e statale vigenti in materia di lavoro a tempo determinato, da parte della Regione Siciliana. 
  1. La Regione Siciliana in materia di contratti di lavoro flessibili e/o precari,  di proroghe e rinnovi,  non ha competenza esclusiva ne concorrente e non può, in alcun modo,  legiferare in difformità alle normative comunitarie e statali vigenti; 
  2. Tutta la legislazione regionale vigente in materia di contratti di lavoro flessibile  e/o precario a tempo determinato, che disciplina proroghe e rinnovi, comunque differenti dalle proroghe e rinnovi previste dalla normativa comunitaria e statale vigenti, è palesemente illegittima;  
  3. Dall'entrata in vigore dell'art 77,  comma 2,  della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17 e fino al disposto dell'art 5 comma 2,  della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 24 la Regione Siciliana ha disapplicato in modo volutamente illegittimo le disposizioni legislative comunitarie e statali vigenti in materia di contratti di lavoro precario; 
  4. Dal 1 gennaio 2011 la Regione Siciliana pero' si è uniformata alle disposizioni comunitarie e statali vigenti in materia di proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, ma gli Enti Locali ed Istituzionali della Regione non hanno mai applicato la nuova legislazione regionale;  
  5. La palese incostituzionalità del comma 1 dell'art 30, che disciplina l'elenco regionale previsto per le stabilizzazioni dei lavoratori ASU, secondo quanto prevede l'art 4, comma 8,  del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni ed integrazioni in Legge 30 ottobre 2013 n. 125, ampliato dal Legislatore regionale,  anche ai dipendenti precari siciliani, già cancellati e decaduti dal regime transitorio dei LSU, per via della stipula del primo contratto di lavoro a tempo determinato, così come prevede la legislazione statale e regionale vigente in materia di Asu; 
  6. Violazione da parte della stessa Regione Siciliana del comma 7,  dell'art 30, in quanto la decurtazione dei trasferimenti finanziari agli Enti Locali ed Istituzionali, comporta il non rispetto del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore al 31 dicembre 2013; 
  7. Il non intervento da parte dello Stato nei confronti della legislazione regionale vigente,  espone lo stesso a pesanti corresponsabilità,  secondo il TFUE,  per violazioni delle direttive comunitarie in materia di contratti a termine nel pubblico impiego; 
  8. La posizione di alcuni giudici siciliani, che rigettando i ricorsi dei dipendenti precari siciliani non riconoscendo neanche il danno per l'abuso di Stato in caso di reiterazione di contratti di lavoro precario oltre 36 mesi, sta esponendo lo stesso Stato ma anche la Regione Siciliana a pesantissimi risarcimenti nei confronti dei dipendenti precari siciliani che adiranno la Cgue.
A questo punto solo la responsabilità dei dipendenti precari siciliani avviando le azioni che servono senza le solite chiacchiere perditempo dei politicanti e sindacati duali,  potrebbero favorire per la prima volta in 27 anni,  la possibilità di affrontare e risolvere il fenomeno del precariato pubblico siciliano. Altre strade mi sembrano vane.

Dott. Gaetano Aiello

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