mercoledì 10 luglio 2013

Dott. Gaetano Aiello - Ancora sul comma 11 dell’articolo 17


Il comma 11 dell’articolo 17 del Decreto Legge 01 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni ed integrazioni in Legge 03 agosto 2009 n. 102, deve applicarsi in combinato disposto con quanto prevede l’articolo 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 24 e la Legislazione regionale vigente in materia di finanziamento delle misure di fuoriuscita dal precariato.

Il Legislatore nazionale, in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario, nel caso relativo al comma 11, utilizza la preposizione “altresì” , per distinguere questa forma di stabilizzazione da quelle di cui al comma 10 e comma 12.

Infatti, il comma 11 prevede, che per il triennio 2010-2012, tutte le PP. AA., sempre nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa del personale, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale precario in servizio nelle PP. AA.

Trattasi di personale precario, in possesso dei requisiti di anzianità (almeno 3 anni di contratto a termine nella P. A.), che partecipa alla selezione pubblica per la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro precario. Pertanto, questa tipologia di precari partecipa al concorso dei posti previsti anche nel Programma di fuoriuscita dal precariato ( vedi in tal senso la modifica di cui all’articolo 25 comma 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21), approvato dalla Commissione Regionale per l’impiego, nelle Categorie professionali C e D, attraverso la valorizzazione dell’esperienza maturata nell’Ente ( oggi vedi l’articolo 1 comma 401 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228) oltre a trasferire all’Ente le risorse finanziarie che la legislazione regionale mette a disposizione degli Enti che avviano i processi di stabilizzazione.

In questa fattispecie particolare i lavoratori precari:

1. parteciperebbero al concorso pubblico avendo valorizzata con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata nei contratti a termine, stipulati negli Enti;

2. trasferirebbero agli Enti che avviano il percorso di stabilizzazione la loro dote finanziaria quinquennale, di cui all’articolo 2 della Legge Regionale 31 marzo 2001 n. 2, oppure il contributo di cui all’articolo 2 della Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24.

Dott. Gaetano Aiello


Vedi correlate:

Commento alla vicenda dei precari del Comune di Caltanissetta



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1 commento:

  1. Ancora una volta il Dott. Aiello dimostra la sua preparazione ed è coerente, infatti è da qualche anno che dice queste cose a differenza di chi si è svegliato adesso, facendo addormentare colpevolmente i lavoratori precari. Comunque fa piacere che altri finalmente hanno trovato la retta via, da parte mia PREFERISCO L'ORIGINALE INVECE DELLE IMITAZIONI
    Pietro F.

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