Il comma 11
dell’articolo 17 del Decreto Legge 01 luglio 2009 n. 78, convertito
con modificazioni ed integrazioni in Legge 03 agosto 2009 n. 102,
deve applicarsi in combinato disposto con quanto prevede l’articolo
6 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 24 e la Legislazione
regionale vigente in materia di finanziamento delle misure di
fuoriuscita dal precariato.
Il
Legislatore nazionale, in materia di stabilizzazione dei rapporti di
lavoro precario, nel caso relativo al comma 11, utilizza la
preposizione “altresì”
, per distinguere questa forma di stabilizzazione da quelle di cui al
comma 10 e comma 12.
Infatti, il
comma 11 prevede, che per il triennio 2010-2012, tutte le PP. AA.,
sempre nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del
personale, nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa
vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa del
personale, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed
esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza
professionale maturata dal personale precario in servizio nelle PP.
AA.
Trattasi di
personale precario, in possesso dei requisiti di anzianità (almeno 3
anni di contratto a termine nella P. A.), che partecipa alla
selezione pubblica per la stabilizzazione del proprio rapporto di
lavoro precario. Pertanto, questa tipologia di precari partecipa al
concorso dei posti previsti anche nel Programma di fuoriuscita dal
precariato ( vedi in tal senso la modifica di cui all’articolo 25
comma 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21), approvato
dalla Commissione Regionale per l’impiego, nelle Categorie
professionali C e D, attraverso la valorizzazione dell’esperienza
maturata nell’Ente ( oggi vedi l’articolo 1 comma 401 della Legge
24 dicembre 2012 n. 228) oltre a trasferire all’Ente le risorse
finanziarie che la legislazione regionale mette a disposizione degli
Enti che avviano i processi di stabilizzazione.
In questa
fattispecie particolare i lavoratori precari:
1.
parteciperebbero al concorso pubblico avendo valorizzata con apposito
punteggio, l’esperienza professionale maturata nei contratti a
termine, stipulati negli Enti;
2.
trasferirebbero agli Enti che avviano il percorso di stabilizzazione
la loro dote finanziaria quinquennale, di cui all’articolo 2 della
Legge Regionale 31 marzo 2001 n. 2, oppure il contributo di cui
all’articolo 2 della Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24.
Dott. Gaetano Aiello
Vedi correlate:
Per inserire un commento a questa notizia fai clic qui sotto su "Inserisci un commento". Per comunicare notizie ed altro scrivere a: bastaprecaricomune@gmail.com Puoi condividere e diffondere a più visitatori la notizia utilizzando "condividi" ai social network di BastaPrecari su: Facebook, Twitter, Google+, Youtube.
Ancora una volta il Dott. Aiello dimostra la sua preparazione ed è coerente, infatti è da qualche anno che dice queste cose a differenza di chi si è svegliato adesso, facendo addormentare colpevolmente i lavoratori precari. Comunque fa piacere che altri finalmente hanno trovato la retta via, da parte mia PREFERISCO L'ORIGINALE INVECE DELLE IMITAZIONI
RispondiEliminaPietro F.