domenica 15 marzo 2015

La stabilizzazione dei precari e la potesta’ legislativa della Regione Siciliana

La stabilizzazione dei precari e la potesta’ legislativa della Regione Siciliana
Relazione al Convegno Asael- Quanta svoltosi a Palermo il 5 novembre 2007 in occasione della presentazione del testo dell’autore “La stabilizzazione dei precari negli Enti locali della Regione Sicilia


Pubblicato in Diritto amministrativo il 22/11/2007
Da anni la Regione Siciliana interviene con specifiche, isolate disposizioni di legge sul tema della stabilizzazione dei precari. Un primo intervento, tra quelli peraltro ancora in vigore, si ebbe con la L.r. n. 85 del 1995, una legge che prevedeva l’assunzione di unità di personale da individuare tra i lavoratori socialmente utili, lavoratori per i quali era prevista la contrattualizzazione individuale a tempo determinato per l’attuazione di progetti di utilità collettiva. 
 
L’effettivo avvio dei progetti si ebbe nel 1998 e da allora quelle unità di personale, al di là della finalità contemplata in ciascun progetto di utilità collettiva che ne giustificò l’assunzione, hanno continuato a prestare regolare servizio svolgendo, negli enti, mansioni di istituto. 
 
Di triennio in triennio i contratti sono stati rinnovati senza che tuttavia si sia giunti ad un definitivo assetto del rapporto di lavoro, con riferimento anche agli effettivi fabbisogni degli enti.
 
Un successivo intervento normativo è stato realizzato con la legge regionale n. 21 del 2003,  in quella occasione il legislatore regionale ha agevolato la fuoriuscita di molti lavoratori socialmente utili ancora titolari non già di un rapporto di lavoro subordinato ma di un rapporto previdenziale (come oggi lo definisce la Cassazione), individuando alcune misure in base alle quali gli enti potevano scegliere tra:
-         assunzione a tempo determinato per cinque anni (cd. “contratto di diritto privato”);
-         conferimento di incarichi di collaborazione a progetto;
-         assunzione presso le società partecipate;
-         assunzione a tempo indeterminato ma solamente per il personale impegnato in lavori socialmente utili assimilabili alle prestazioni delle categorie professionali A e B (vi è un rinvio espresso di tipo “statico” alla L. n. 388 del 2000, art. 78, ed alla L. n. 56/87).
 
Ogni possibilità di “stabilizzazione” era assistita da una sorta di “premio” finanziario una tantum.
 
L’intervento normativo è servito fondamentalmente a trasformare, il cd. rapporto previdenziale degli L.S.U. in rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato,  ovvero indeterminato nei casi previsti.

 Fonte: http://www.diritto.it/docs/25017-la-stabilizzazione-dei-precari-e-la-potesta-legislativa-della-regione-siciliana?page=1 Condividi questa notizia per diffonderla ai tuoi colleghi precari! Se vuoi seguire questa ed altre notizie simili metti "MI PIACE" nella pagina Facebook di Basta Precari. Puoi condividere e diffondere a più visitatori la notizia utilizzando "condividi" ai social network di BastaPrecari su: Facebook, Twitter, Google+ e Youtube. Per inserire un commento a questa notizia fai clic qui sotto su "Inserisci un commento". Per comunicati, notizie o per diventare autore del blog scrivere a: bastaprecaricomune@gmail.com.

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