sabato 28 maggio 2016

Convegno sul Precariato Pubblico degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana. Legge di stabilità 2016. Legge Regionale del 17 marzo 2016 n 3 (art.27) 31 Maggio 2016 ore 16.00 Aula consiliare Comune di Grammichele Piazza Carlo Maria Carafa n. 1 Grammichele(CT)



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Convegno sul Precariato Pubblico degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana. Legge di stabilità 2016. Legge Regionale del 17 marzo 2016 n 3 (art.27) 30 Maggio 2016 ore 16.00 Auditorium del Collegio Capizzi Corso Umberto n. 277 Bronte (CT)




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giovedì 26 maggio 2016

COMUNICATO DEL 26 05 2016

FACENDO SEGUITO AGLI INCONTRI DI PALERMO E SANTA NINFA DEL 24 MAGGIO, CON I RAPPRESENTANTI DELLA CUB E DI MGL, NEI QUALI SI SONO POSTE LE BASI PER UN CAMMINO COMUNE VERSO UN OBIETTIVO UNITARIO NELL'INTERESSE DI TUTTA LA PLATEA DEI LAVORATORI PRECARI STORICI SICILIANI.

SI COMUNICA CHE  LUNEDI 30 MAGGIO ORE 17:00 A CATENANUOVA (PROV. DI  ENNA), PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, IN VIA DEI  CADUTI IN GUERRA,  SÌ TERRA' UN ULTERIORE INCONTRO, CON COORDINAMENTI DI PRECARI, SIA ESSI DI COMITATI SPONTANEI CHE DI SIGLE SINDACALI CONFEDERALI E AUTONOME, NEL QUALE SI PORRANNO LE BASI ATTE A PIANIFICARE, CONDIVIDERE E ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI DI PROTESTA AD OLTRANZA.

sabato 21 maggio 2016

CUB - Manifestazione del 24 magg 2016; Comunicato a tutti gli organi di stampa






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venerdì 20 maggio 2016

Contratto a termine (scuola, precari siciliani, dipendenti ufficio immigrazione, con dieci e più anni di precariato) quanto liquidiamo: 12 mensilità? E se il rapporto prosegue, prosegue a costo zero per l’amministrazione. Evidente l’incongruenza, sotto il profilo logico ancor prima che sotto quello giuridico.

FONTE: La Tecnica della ScuolaOrizzonte Docenti
Abbiamo contattato l’avvocato Sergio Galleano, che insieme all’avvocato Vincenzo De Michele, ha rappresentato le istanze dei lavoratori precari della scuola in merito alla legittimità della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico.
Ricordiamo che era attesa con ansia sempre più crescente da migliaia di precari storici della scuola l’udienza tenutasi lo scorso 17 maggio innanzi alla Corte Costituzionale, alla quale è rimessa l’ultima parola, dopo l’ormai noto intervento della Corte di Giustizia, e la recente pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite.
Avvocato Galleano, come si è svolta l’udienza di giorno 17 
Dopo la mancata ammissione delle OO.SS. CGIL e GILDA-UNAMS e quindi dei loro legali, che pure avevano rappresentato degnamente i lavoratori in Corte di giustizia nella causa Mascolo (n.d.r. la causa “Mascolo” è quella decisa dalla Corte di Giustizia con la nota sentenza del 26 novembre 2014), gli interventi nel merito sulle posizioni dei ricorrenti sono stati svolti soltanto da me e dall’avv. Vincenzo De Michele, che abbiamo cercato, in previsione della possibile ordinanza di inammissibilità degli interventi dei sindacati, di abbracciare anche gli spunti di discussione degli altri colleghi esclusi (secondo noi troppo formalmente), per esserci già coordinati in precedenza con loro.

Qual è stata la linea difensiva assunta dall’Amministrazione.

L’avvocatura dello Stato, nelle sue difese, ha insistito soprattutto sull’approvazione della legge 107/2015 (la cd. Buona scuola di Renzi), con la quale si sarebbero risolti i problemi evidenziati dalla sentenza Mascolo che aveva dichiarato la contrarietà della disciplina del reclutamento scolastico alla clausola 5 della Direttiva n. 70 del 1999, finalizzata ad evitare e, se del caso, sanzionare gli abusi nell’utilizzo dei contratti a termine, rilevando che dal 1999 al 2012 e sino all’attualità, non risultavano essere stati effettuati concorsi ed il personale scolastico era stato utilizzato continuativamente con contratti a tempo indeterminato.

Come avete replicato a queste argomentazioni, certamente suggestive.

Il giudice relatore, Coraggio, ha sottolineato nella sua sintetica relazione questo aspetto, quasi dando l’impressione che la questione potesse essere risolta così.
Gli abbiamo risposto che apparentemente il procedimento poteva chiudersi così, avendo la Mascolo accertato l’abuso, con conseguente declaratoria di illegittimità dell’art. 4 legge 109, ma che non ci saremmo sottratti a trattare della questione della 107 e, soprattutto, delle Sezioni unite 5072/16.

Ma perché, secondo voi, non sarebbe sufficiente il piano straordinario di assunzioni? 
Abbiamo illustrato l’assoluta inidoneità del provvedimento legislativo adottato evidenziando che:
  • Sono stati stabilizzati solo 86.000 insegnanti, di cui per oltre la metà nelle fasi 0, A e B, che sono state sviluppate dal piano di stabilizzazione di cui al D.L. n.104/2013; tra essi sono stati escluse rilevanti categorie, come gli ATA, gli insegnanti delle scuole materne comunali, dei conservatori, i tecnici pratici (ITP), gli abilitati pas e tfa. Si tratta di esclusioni che riguardano migliaia di persona. 
Anche per i concorsi vi sono problemi, non essendo ammessi alla partecipazione, anche qui, diverse categorie (i laureati, gli insegnanti tecnico pratici, i diplomati magistrali, già inseriti iussu iudicis dal Consiglio di Stato con recenti ordinanze cautelari, quelli di ruolo, la cui esclusione è stata rimessa alla Corte costituzionale dal TAR Lazio) e tutto il personale ATA. Si tratta di personale che aveva abbondantemente superato i 36 mesi di servizio.
  • Vi è poi il problema dell’art. 131 della legge 107. Secondo la lettura testuale dell’articolo, a far data del 1° settembre 2016 tutti coloro i quali hanno raggiunto i 36 mesi di servizio non potranno più essere assunti a termine. Si tratta di una norma del tutto avulsa dal quadro normativo europeo, che ha l’effetto di punire l’abusato privandolo del posto di lavoro. 
Con l’effetto di creare altri precari, che si fa? Si va avanti ad assumere triennio dopo triennio un nuovo soggetto? Non è forse giunto il momento in cui è ora di valutare ed investire le pubbliche amministrazioni del dovere di assumere secondo le reali necessità? In caso di “variazioni” della domanda ci sono i rimedi: art. 33 del 165/2001. Non ci nascondiamo ancora dietro il falso problema della flessibilità della domanda: ciò vale per qualunque servizio pubblico.
  • Si è infine ricordato, per quanto attiene ai problemi di natura finanziaria lamentati dal Ministero per l’ampliamento degli organici, che sul punto ha già risposto la sentenza Mascolo al punto 110, escludendo che i problemi di bilancio possano giustificare gli abusi e che, per gli organici, è tuttora in vigore l’art 14 della legge 270/82 che disciplina le Dotazioni organiche aggiuntive che consentono l’apprestamento di un contingente di insegnati, di ruolo, da utilizzare per coprire eventuali cattedre scoperte, contingente mai attivato in questi anni.

Come si è inserita nel contesto della discussione innanzi alla Consulta, la recente decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione del 15 marzo scorso, relativa alle sanzioni da applicare in caso di reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego?
Come è noto le Sezioni unite hanno individuato in una norma che, secondo la sentenza 303 del 2011 della Corte costituzionale era la sanzione economica che si aggiungeva alla conversione del rapporto e che, come abbiamo citato in discussione afferma, al punto 3.3.4: … l’esigenza di misure di contrasto dell’abusivo ricorso al termine nei contratti di lavoro, non solo proporzionate, ma anche sufficientemente effettive e dissuasive – quale si ricava dalla succitata normativa europea nella ricostruzione operatane dalla Corte di giustizia dell’Unione – risulta nella specie soddisfatta dalla sanzione più incisiva che l’ordinamento possa predisporre a tutela del posto di lavoro. Vale a dire dalla trasformazione del rapporto lavorativo da tempo determinato a tempo indeterminato, corroborata da un’indennità di ammontare certo.
Dunque è già prima facie del tutto improprio ritenere quella sanzione adeguata a sanzionare l’abuso.
Le Sezioni unite non hanno infatti considerato la differenza tra la nullità del singolo contratto dall’abuso, ovvero quella fattispecie che trova la sua ragione nella clausola 5 della Direttiva.
Abbiamo fatto un semplice esempio: per un contratto illegittimo di un solo mese: 2,5 mensilità; per dieci anni di contratto a termine (scuola, precari siciliani, dipendenti ufficio immigrazione, con dieci e più anni di precariato) quanto liquidiamo: 12 mensilità? E se il rapporto prosegue, prosegue a costo zero per l’amministrazione.
Evidente l’incongruenza, sotto il profilo logico ancor prima che sotto quello giuridico.
Si tratta poi di un premio: più passa il tempo più il costo si riduce, con l’effetto, poco elegante peraltro, di premiare il datore amministrazione inadempiente: più abuso meno pago.
Nemmeno la responsabilità dirigenziale potrebbe essere vista come un vero deterrente: 
Si tratta di rimedi del tutto teorici ed ininfluenti, per una ragione di fatto e per palese contrarietà alla normativa europea. La ragione di fatto è agevolmente rinvenibile nella circostanza che è dal 1993 che la responsabilità dirigenziale è prevista, ma in questi 23 anni non è possibile rinvenire un solo caso – ripetesi: uno solo – in cui un dirigente pubblico sia stato perseguito – e men che mai condannato – dalla Corte dei Conti per le migliaia di risarcimenti che da allora sono stati pagati dallo Stato, dai Ministeri, e dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, con sentenze definitive.
La misura, inoltre si presenta del tutto estranea agli scopi della Direttiva, posto che la sanzione prevista dalla clausola 5 n. 2 è misura finalizzata a regolarizzare la situazione del lavoratore (…2) a quali condizioni devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato) o, in alternativa, nell’ottica delle Sezioni unite, a risarcirlo e, dunque, essendo tale sanzione chiaramente diretta in favore del lavoratore abusato, non può certo consistere nella responsabilità del dirigente che, peraltro, è anch’egli una vittima di un sistema voluto dallo Stato stesso nella sua (dis)organizzazione della pubblica amministrazione e nella sciagurata legislazione approvata nell’ultimo ventennio dal legislatore sull’altare dell’inviolabilità (relativa, come si è visto) dell’obbligo del concorso (ma anche nell’utilizzo indiscriminato del contratto a termine).

Ma allora quale potrebbe essere, a suo avviso, il rimedio contro la reiterazione abusiva dei contratti a termine.
Se non si rinviene nell’ordinamento italiano una misura adeguata, effettiva, a cui si aggiungono l’equivalenza (nella specie in Italia, con il privato), dissuasiva (come si è visto più aumenta il periodo di precariato, meno è incisiva la misura), occorre dichiarare che osta (la normativa che dispone) il divieto di costituzione di un rapporto di lavoro.

In concreto qual’è stata la richiesta formulata ai Giudici costituzionali?

Abbiamo chiesto che la Corte, con lo strumento che riterrà più opportuno, dovrà fare chiarezza e invitare il legislatore a regolarizzare la situazione accertando e dichiarando il diritto dei lavoratori pubblici all’applicazioni dell’art. 5 comma 4 bis, ora 19 del D.Lgs. 81 del 2015 (n.d.r. la norma prevede che in caso di superamento del limite di 36 mesi per i contratti a termine si ha la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato).
Abbiamo anche evidenziato, alla fine, che il Presidente della Repubblica, già estensore dell’ordinanza n.207/2013 della Corte costituzionale di rinvio pregiudiziale (n.d.r. alla Corte di Giustizia), con decreto n.29/C/2016 ha disposto la stabilizzazione dei precari del Quirinale che hanno maturato i 36 mesi, in applicazione (non obbligata per l’Organo costituzionale) della normativa interna (art.5, comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001) e dei principi europei (sentenza Mascolo), dando un chiaro segnale in questa direzione anche alla Consulta.

Quale esito ci si attende dall’udienza del 17 maggio?

Ci risulta, da fonti di stampa ben informate, che a seguito della discussione la Corte non abbia deciso il giorno stesso, rinviando ad altra Camera di consiglio per acquisire informazioni più dettagliate sull’effettività della legge n.107, da noi negata senza che l’avvocatura dello Stato abbia replicato alcunché sul punto.
Evidentemente, i problemi che sono stati esposti in discussione potrebbero aver indotto il Supremo Collegio ad una più ponderata riflessione.

La questione resta ancora aperta, attendiamo quindi il prossimo passo dei Giudici costituzionali.

 Fonte: http://www.orizzontedocenti.it/2016/05/19/da-la-tecnica-della-scuola-esclusiva-precari-e-corte-costituzionale-parla-lavvocato-sergio-galleano/

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Sentenza - Comune di Augusta Il giudice siciliano riconosce che i precari degli Enti Locali siciliani sono lavoratori come tutti gli altri

Finalmente anche in Sicilia i precari degli Enti Locali sono stati riconosciuti dei lavoratori.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, ai quali si erano rivolti 61 dipendenti a tempo determinato del Comune di Augusta, chiedendo la conversione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro, in quanto di durata massima superiore ai 36 mesi e in subordine il risarcimento danni, ha liquidato loro 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre la rivalutazione monetaria e interessi.
Si tratta di una sentenza importante, che intanto riconosce il rapporto di lavoro subordinato e non di work-fare e restituisce dignità ai lavoratori.
Continua ancora la battaglia per l'applicazione della sanzione della conversione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato, prevista dalla Direttiva UE n. 70/1999/CE del 28 giugno 1999, l'unica sanzione effettiva, dissuasiva ed energica (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014). 
Pertanto, alla luce di quanto affermato nella sentenza pubblicata, è importante che i dipendenti precari siciliani, indipendentemente di tutte le azioni legislative e/o di tutela sindacale e di rivendicazione di diritti sostanziali del lavoro, perseguano sempre azioni giurisdizionali e di tutela effettiva, per gli abusi commessi dallo Stato italiano e da tutte le sue articolazioni territoriali. 
Dott. Gaetano Aiello
https://dl.dropboxusercontent.com/u/46733398/basta%20precari/Documenti/sentenze/sentenza%20augusta.pdf

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giovedì 19 maggio 2016

VINCIULLO & PRECARI – “GIÙ LE MANI!”. E RIBADISCE LA LINEA DURA CONTRO NELL’INCONTRO DI OGGI, A BROLO, CON IL SINDACO IRENE RICCIARDELLO




VINCIULLO & PRECARI – “GIÙ LE MANI!”. E RIBADISCE LA LINEA DURA CONTRO NELL’INCONTRO DI OGGI, A BROLO, CON IL SINDACO IRENE RICCIARDELLO

vinciullo e ricciardello precari2
Sulla sorte dei Precari della Regione Siciliana, l’On. Vincenzo Vinciullo, Presidente della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS., contro l’impugnazione da parte del Governo, ribadisce anche a Brolo la linea della Giunta Crocetta, che accoglie in pieno il suo dire “sui Precari abbiamo piena autonomia, vanno stabilizzati nel pieno rispetto delle decisioni della Corte Europea “, poi rivolgendosi ai responsabili degli Enti Locali afferma ” ma ognuno deve fare la sua parte…”
 precari_rotelle






Poi per i comuni inadempienti, o troppo lenti a ristrutturarsi, ci sara’ il reale rischio della chiusura dei rubinetti delle pubbliche erogazioni dei fondi

 Fonte: http://www.scomunicando.it/notizie/vinciullo-precari-giu-le-mani-ribadisce-la-linea-dura-nellincontro-oggi-brolo-sindaco-irene-ricciardello/

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lunedì 16 maggio 2016

I Precari del Comune di Adrano - Alla c. a. di Sua Eccellenza Prefetto di Catania

 https://drive.google.com/file/d/0B8foPgt9vhLQdVhDaG0tVXpNLXM/view?usp=sharing


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Art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. – Saldo anno 2015 del Fondo straordinario – Disposizioni attuative – Circolare n. 5/2016: chiarimenti ed integrazioni.



https://drive.google.com/file/d/0B8foPgt9vhLQYzM4dmhDNHZhU0ZoQXUzVUZPYTVrVjZlYUln/view?usp=sharing


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venerdì 13 maggio 2016

Comune di Augusta - Precari del comune. L'ente condannato a risarcire 12 mensilità

Augusta, Precari del comune. L'ente condannato a risarcire 12 mensilità






Augusta, Precari del comune. L'ente condannato a risarcire 12 mensilità
Il Comune di Augusta è stato condannato al risarcimento del danno subito dagli oltre 60 dipendenti precari che nel 2013 avevano agito giudizialmente per la tutela dei propri diritti. A deciderlo il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siracusa, Favale, con sentenza n. 348 pubblicata in data 11.5.2016.
A seguito della predetta sentenza - si legge in una nota - il Comune di Augusta dovrà adesso risarcire gli oltre 60 lavoratori precari nella misura massima consentita dalla legge e dalla giurisprudenza: ben 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria e interessi. Il Comune di Augusta dovrà inoltre liquidare le spese processuali ai 60 precari nella misura complessiva di ben 20.000 euro oltre accessori di legge”.
Il Comune di Augusta - continua la nota - dovrà quindi sborsare circa 1 milione di euro per risarcire il danno subito da quei lavoratori che per troppi anni ha “sfruttato” in violazione della normativa comunitaria in tema di contratti a tempo determinato. Il Giudice del Lavoro, infatti, pur non potendo accogliere la richiesta di “conversione” del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i ricorrenti, ha tuttavia accertato che il Comune di Augusta ha fatto per tutti questi anni “un reiterato ed eccessivo utilizzo dello strumento del contratto a termine” e ha dunque ritenuto necessario sanzionarlo adeguatamente al fine di evitare, anche per il futuro, “l’abusivo ed ingiustificato ricorso da parte della p.a. al contratto a tempo determinato”.Il decisivo ruolo dei precari all’interno della struttura dell’Ente è stato espressamente riconosciuto dal Tribunale di Siracusa”.
Si tratta di una sentenza importante che restituisce - continua la nota -seppur in parte, la dignità ai dipendenti precari del Comune di Augusta che per il proprio Comune hanno svolto in tutti questi anni, pur a fronte di condizioni contrattuali illegittime, un lavoro socialmente rilevante oltre che indispensabile per il buon funzionamento dell’Ente e della sua comunità. I “precari” non intendono tuttavia porsi in posizione di contrapposizione sterile e pregiudiziale con l’amministrazione comunale e si rendono conto sia delle attuali difficoltà finanziarie conseguenti al dissesto che del complesso quadro legislativo della materia. Anche recentemente, del resto, i “precari” sono stati al fianco dell’Amministrazione comunale nel ricorso al Tar Catania contro la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Le risultanze processuali dimostrano che l’intervento ad adiuvandum dei c.d. precari (sempre rappresentati da Antonio Barone) ha contribuito  rafforzare, anche in sede di discussione dell’istanza cautelare, i già validi e condivisibili motivi di ricorso avanzati dall’Ente comunale, poi accolto dal Tar”.
Oggi - conclude la nota - la sentenza del Tribunale del Lavoro di Siracusa impone a tutte le istituzioni competenti di trovare una soluzione definitiva alla questione “precari” del Comune di Augusta. Si attende con trepidante speranza, peraltro, la conclusione di altre importanti iniziative giudiziarie già avviate dai precari comunali innanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di Siracusa. I c.d. precari del Comune di Augusta così dimostrano, ancora una volta, di essere lavoratori che intendono reagire e non subire; che intendono collaborare attivamente con le Istituzioni competenti affinché non soltanto i propri diritti vengano rispettati, ma altresì affinché la propria comunità continui a poter usufruire di un apparato amministrativo e burocratico idoneo a garantirne lo sviluppo e il buon andamento”.
Riproduzione riservata ® - Termini e Condizioni


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Comune di Ribera - Circolare 11 aprile 2016 n, 5. Art. 30, comms 7, della Legge Regìonale 28 gennaio 2014 n. 5 e s. m .i. Saldo della quota per l'anno 2015 del "Fondo sfraordinario" destinato a compensare gli effetfi degli squilibri finanzÍari sul complesso delle spese del personale delle Autonomie locsli.

Circolare 11 aprile 2016 n, 5. Art. 30, comms 7, della Legge Regìonale 28 gennaio 2014 n. 5 e s. m .i. Saldo della quota per l'anno 2015 del "Fondo
sfraordinario" destinato a compensare gli effetfi degli squilibri finanzÍari sul complesso delle spese del personale delle Autonomie locali. Disposizioni attuative - Ricchiesta di modifiche.



Fonte: Comune di ribera

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giovedì 12 maggio 2016

Precari della Pa, contro l’abuso dei contratti a termine il Quirinale ha dato il buon esempio


di Sergio Galleano *

Quasi due mesi fa è uscita la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che ha stabilito la misura del risarcimento del danno nell’ipotesi di abuso dei contratti a termine nella Pubblica amministrazione, quantificato tra le 2,5 e le 12 mensilità;. la Corte di Cassazione ha fermamente escluso che, nel pubblico impiego, possa costituirsi tra le parti un rapporto di lavoro senza l’effettuazione di un concorso, concorso che deve essere stato indetto proprio per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Va subito detto che la valutazione che spesso si sente dare dei pubblici impiegati è errata e particolarmente ingiusta nei confronti dei precari; questi, in realtà sono coloro che, più degli altri, si danno da fare perché i servizi funzionino: spesso sono coloro che lavorano di più, nella logica (distorta) che risulta comodo destinare ai compiti più gravosi chi è in una situazione di inferiorità.

Si tratta inoltre di lavoratori che vivono nella continua insicurezza di perdere il posto di lavoro che occupano da anni e che sono vittime di ricatti e vessazioni da parte dei dirigenti dai quali “dipende” il rinnovo dei loro contratti.

A ciò si aggiunga la situazione di incertezza economica che consegue alla mancanza di stabilità del posto di lavoro: basti pensare all’impossibilità del precario di accedere ai mutui per la prima casa, essendo il possesso di una busta paga che accerti un lavoro a tempo indeterminato la condizione per accedere al credito.

Oggi, in Italia, l’esercito dei precari nella pubblica amministrazione ammonta ad oltre 500.000 persone e la possibilità di stabilizzarli è di fatto vietata dalla normativa in vigore, che impedisce le assunzioni e le stabilizzazioni. E questo nonostante la pressoché totalità dei posti di lavoro dagli stessi occupati siano, come si dice in linguaggio giuridico, stabili e permanenti, cioè vacanti nell’organico degli Enti pubblici.  Questa situazione è frutto di una politica sbagliata e dunque lo Stato deve avere il coraggio di sanare gli abusi commessi, per poi ricominciare a fare, davvero e seriamente, i concorsi.

In Corte costituzionale, il prossimo 17 maggio discuteremo la causa sulla scuola, ovvero quella causa Mascolo che “torna” dalla Corte europea, la quale ha stabilito che l’utilizzo continuo e prolungato dei precari è contrario alla Direttiva Ue n. 70 del 1999; questa direttiva stabilisce regole precise per impedire l’abuso nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato anche nelle pubbliche amministrazioni in tutti gli Stati membri e prevede che, ove si verifichi l’abuso, debbano essere adottate delle sanzioni che, in linea di massima, consistono nella costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, salva la possibilità per gli Stati membri di disporre misure alternative che, in Italia, sono state individuate nel risarcimento del danno.

Purtroppo come si è visto, secondo le Sezioni unite della Cassazione, il risarcimento del danno è cosa risibile in termini economici: non compensa in alcun modo i disagi subiti dal precario, non risolve la sua situazione, non elimina gli effetti dell’abuso commesso ed è poco comprensibile al comune cittadino che, semmai, ambirebbe ad una pubblica amministrazione che agisca in modo corretto non solo nel rapporto con i cittadini ma anche nel rapporto con i propri dipendenti: un buon servizio è anche legato ad un giusto trattamento di chi opera nel pubblico interesse. Mancando dunque, di fatto, una seria misura alternativa, scatterebbe l’indicazione della Direttiva nel senso della conversione dei rapporti a tempo indeterminato.

Davanti alla Corte Costituzionale sarà riproposta la necessità di consentire la stabilizzazione di coloro i quali hanno superato i 36 mesi di servizio, ovvero il periodo di tempo decorso il quale il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, così come avviene nella gran parte dei paesi europei. In Francia, ad esempio, il rapporto si converte, nel pubblico impiego, dopo sei anni. In Germania ed in Irlanda non vi è differenza tra pubblico e privato: il contratto si trasforma in un rapporto definitivo subito (Germania) e dopo due anni (Irlanda), se il termine è privo di ragioni oggettive che lo giustifichino.

Certo nella discussione in udienza non potrà non pesare la decisione del Quirinale che, come ha anticipato il Fatto il 5 maggio u.s., con il decreto n. 26/N/2016, firmato dal Presidente Mattarella, ha disposto l’avvio del processo di stabilizzazione del gruppo di precari. La notizia è stata data solo dal Fatto: non se ne trova traccia nel resto della stampa. Il comunicato emesso dal Quirinale è chiaro: si tratta di un provvedimento con il quale “si è inteso… rispettare i principi dell’ordinamento in materia, posti dalla recente normativa statale, pur non essendo questi vincolanti per gli Organi costituzionali, nonché gli indirizzi dell’Unione europea”.

Una lezione di stile viene dunque proprio da chi, oggi Presidente della Repubblica, era prima il Giudice Costituzionale che aveva scritto l’ordinanza 207 del 2013 con la quale era stata rimessa alla Corte europea la causa che ha portato alla sentenza Mascolo.

* Avvocato giuslavorista, socio AGI. Opera nei suoi studi di Milano e Roma che si occupano di diritto del lavoro pubblico e privato, sempre ex parte lavoratoris, seguendo personalmente le cause in Cassazione, in Consiglio di Stato e in Corte costituzionale. La difesa dei lavoratori a termine è iniziata negli anni ’80 e, dal settore privato, si è via via estesa a tutti i settori, con particolare attenzione al pubblico impiego e nel mondo della partecipate pubbliche, come Poste italiane, difendendo i docenti della scuola in Corte europea a Lussemburgo.

Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/11/precari-della-pa-contro-labuso-dei-contratti-a-termine-il-quirinale-ha-dato-il-buon-esempio/2715880/

martedì 10 maggio 2016

TVA NOTIZIE - Comune di Adrano, consiglio comunale straordinario


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giovedì 5 maggio 2016

SCIOPERO NAZIONALE POLIZIA LOCALE



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Fonte: http://www.scioperonazionalepolizialocale.it/

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