lunedì 28 maggio 2018

La difesa dei diritti dei dipendenti precari degli Enti Locali. Difendersi il lavoro è fondamentale per non perdere il lavoro.

I diritti dei dipendenti pubblici precari degli Enti Locali siciliani secondo la legislazione vigente dopo gli irresponsabili interventi legislativi della Regione. 

In materia di contratti a termine negli Enti Locali siciliani, occorre chiarire una volta per tutte, la questione relativa alla legislazione vigente, soprattutto dopo l’entrata in vigore dell’art 26 della Legge Regionale 8 maggio 2018 n. 8 (Legge di stabilità regionale 2018). Cerchiamo, quindi, di inquadrare il fenomeno del precariato pubblico siciliano per quanto concerne i diritti dei dipendenti pubblici precari, quando il ricorso alle continue proroghe dei contratti a termine diventa abusivo e che risarcimento spetta ai dipendenti precari, vittime della illegittima precarizzazione del proprio posto di lavoro. 

Vediamo, se alla luce delle suddette considerazioni, al dipendente pubblico precario siciliano conviene di più accettare le continue proroghe al proprio contratto a termine, disposte dalla illegittima legislazione siciliana, e subire supinamente la propria condizione di precariato senza reagire e senza chiedere il risarcimento del danno che gli spetterebbe di diritto, dopo il superamento di 36 mesi di rapporto di lavoro precario nella Pa. 

La vita dei dipendenti pubblici precari siciliani non è affatto semplice, poiché non può essere affrontata con progettualità, non si possono fare programmi per il futuro. Si vive perennemente da 30 anni in uno stato di incertezza cronica, accompagnata dalla paura, dal terrore che un domani non si riuscirà ad arrivare a fine mese e che l’ennesima proroga del proprio contratto a termine, concessa dalla illegittima legislazione siciliana, sia sempre l’ultima, con conseguente perdita del posto di lavoro pubblico. 

Questa è la vera e propria piaga sociale che nella Regione Siciliana si identifica con il ricorso abusivo ai contratti a termine negli Enti Locali ed Istituzionali e della stessa Regione, che condanna migliaia di dipendenti pubblici ad una vita di eterno precariato. 

La verità, di questo evidente stato di sfruttamento pubblico, è che per gli Enti Locali e i datori di lavoro pubblici, i contratti di lavoro a termine restano più convenienti di quelli a tempo indeterminato e/o strutturati. In altre parole, i dipendenti precari, a parità di mansioni svolte, costano molto meno dei dipendenti di ruolo. 

Per questi motivi, è utile che i dipendenti precari siciliani, che lavorano in quasi tutte le PPAA regionali conoscano bene i loro diritti. Forse non tutti sanno che il contratto a termine nella Pa, nasce dalla volontà del Legislatore statale di sopperire ad esigenze organizzative temporanee e costituisce un eccezione alla regola (cioè l’assunzione con contratto a tempo indeterminato). Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso che, in quanto tale, deve essere sanzionato. Più precisamente, il datore di lavoro pubblico non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi anche non continuativi (in Sicilia limite superato in modo difforme ed illegittimo ai sensi della legislazione vigente con l’art 77 della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17, che mantiene ancora il regime transitorio dei LSU). Questa anomalia tutta siciliana ha creato per il dipendente pubblico a termine una situazione di precariato, vietata non solo dalla legge italiana, ma anche e soprattutto da quella comunitaria, che disciplina negli Stati membri dell’Unione europea i contratti a tempo determinato. 

Pertanto, ai sensi della legislazione vigente, la durata massima di un contratto a tempo determinato non può essere superiore a 36 mesi. Ne consegue che un contratto a termine dopo 3 anni non può essere rinnovato e se invece la durata del contratto è inferiore ai 3 anni, il contratto a termine può essere rinnovato, ma per un numero massimo di 5 volte. Alla sesta proroga scatteranno in automatico le sanzioni per il datore di lavoro pubblico ed il diritto al risarcimento del danno per i dipendenti precari abusati. La Regione Siciliana non è immune da queste regole ed i contratti a termine degli Enti Locali e delle PPAA siciliane sono soggetti a tali regole. 

Gli Enti locali siciliani, adesso che è entrato in vigore il Ccnl del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, saranno obbligati, nella gestione dei rapporti di lavoro precari, ad applicare l’art 50 in materia di contratto di lavoro a tempo determinato. A tal fine, gli Enti Locali, potranno stipulare contratti a termine, nel rispetto dell’art 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e in quanto compatibili, degli artt 19 e seguenti del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (Job Act), nonché dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di finanza pubblica. I contratti a termine avranno la durata massima di 36 mesi e tra un contratto e quello successivo sarà previsto un intervallo di almeno 10 giorni, dalla data di scadenza di un contratto a termine di durata fino a 6 mesi ovvero almeno 20 giorni, dalla data di scadenza di un contratto a termine di durata superiore a 6 mesi. Il numero massimo dei contratti a termine non può superare il tetto annuale del 20% del personale di ruolo in servizio al 1 gennaio dell’anno di assunzione del personale precario. Ai sensi dell’art 19, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, nel caso di rapporti di lavoro a termine tra lo stesso datore di lavoro pubblico e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti a termine, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, sarà possibile derogare alla durata massima dei 36 mesi. Tale deroga non potrà superare i 12 mesi e potrà essere attuata esclusivamente nel caso specifico delle proroghe di contratti a termine finalizzate alla stabilizzazione di tali rapporti di lavoro precari. 

Il diritto al risarcimento del danno per i dipendenti precari pubblici siciliani. 

I dipendenti precari degli Enti Locali cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a termine hanno diritto al risarcimento del danno. Danno che deriva dalla evidente circostanza che in questi casi i dipendenti precari, vincolate dalle continue proroghe previste dalla illegittima e difforme legislazione siciliana, restano prigionieri dei contratti a termine, finendo con l’essere condannati a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbero stati assoggettati laddove, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbero cercare impiego altrove. Sulla questione la Corte di cassazione con sentenza SS. UU. 15 marzo 2016 n. 5072, ha previsto, in caso di reiterazione abusiva di contratti a termine nella Pa, un’indennità forfettaria, di cui all’art 32, comma 5, della Legge 4 novembre 2010 n. 183, nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (nel caso dei precari siciliani spetterebbero 12 mensilità per la durata massima dei contratti a termine), unitamente al danno derivante da perdita di chances. La perdita di chance è conseguente alla sola dimostrazione presuntiva dalla perdita della mera possibilità di conseguire un vantaggio, ovvero la possibilità per il lavoratore a termine di partecipare ad una procedura concorsuale e/o selettiva, per il posto di lavoro comunque ricoperto a termine oltre 36 mesi, (negli Enti Locali siciliani ai sensi di una procedura di assunzione a termine prevista per legge), in maniera tale da provare la sussistenza della presunzione che, qualora un concorso fosse stato espletato in modo regolare dall’Ente, egli lo avrebbe superato. 

A proposito di perdita di chances, gli Enti Locali dimenticano che in Sicilia i dipendenti precari sono stati assunti a termine ai sensi di una graduatoria prevista per legge, a seguito di una selezione e nel pieno rispetto dell’art 97, comma 4, della Costituzione. 

Inoltre, la Cgue con la sentenza dell’8 marzo 2018, onera il giudice di merito di verificare se per quanto concerne il ricorso abusivo ai contratti a termine, possano essere comminate sanzioni nei confronti della Pa, dei funzionari e dei dirigenti, per rendere dissuasiva ed effettiva la sanzione. A tal fine, secondo voi, quanti saranno i funzionari e/o i dirigenti degli Enti Locali che rinnoveranno i contratti a termine o semplicemente li prorogheranno in modo illegittimo, in quanto non finalizzati alla stabilizzazione, come prevedono le disposizioni legislative vigenti, visto che lo Stato italiano, tramite la memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, ha reso noto che i danni per utilizzo abusivo di contratti precari saranno a loro carico? 

Conclusioni 

Ciò posto, è bene conoscere quali sono i rischi che corrono i dipendenti precari siciliani dei Comuni, se continuano ad accettare supinamente la continue proroghe illegittime al proprio rapporto di lavoro. Ebbene, il rischio per coloro che accettano più proroghe del proprio contratto a termine è di arrivare all’ultima e trovarsi di fronte all’assunzione a tempo indeterminato di un'altra risorsa esterna. Mi pare che questo negli ultimi anni sia accaduto in diverse realtà locali isolane. 

Oggi che la scadenza di un contratto di lavoro a termine anche nella Pa, dopo l’entrata in vigore del job act, viene considerata tra le ipotesi di perdita involontaria dell’occupazione, e costituisce un requisito per ottenere l’indennità di disoccupazione Naspi. Restare intrappolati nella rete dei contratti a termine degli Enti Locali siciliani è rischioso, visto che le Amministrazioni difficilmente potranno bandire le selezioni ai fini della stabilizzazione di tutti i precari pubblici. Non a caso, infatti, nel calcolo del risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti, si dovrà necessariamente tenere conto del danno procurato per la perdita di chanche lavorativa. 

I dipendenti precari siciliani, oggi sono arrivati ad una svolta. Accettare supinamente la propria condizione di illegittimo precariato, oppure far valere i propri diritti, chiedendo il risarcimento del danno in massa per l’illegittimità degli abusi subiti da 30 anni. Dall’enorme massa finanziaria del risarcimento dei danni (3 miliardi di euro) non può che arrivare la stabilizzazione del precariato pubblico siciliano, che il Legislatore siciliano, affronterà seriamente soltanto se costretto dalla mole dei risarcimento dei danni effettivi. 

Dott. Gaetano Aiello 



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