Dott. Pierpaolo Volpe- Infermiere forense
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 17 luglio 2014 (
1)
Cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13
Raffaella Mascolo (C‑22/13),
Alba Forni (C‑61/13),
Immacolata Racca (C‑62/13) contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Fortuna Russo (C‑63/13) contro Comune di Napoli
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia)]
e
Carla Napolitano,
Salvatore Perrella,
Gaetano Romano,
Donatella Cittadino,
Gemma Zangari
contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C‑418/13)
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte costituzionale (Italia)]
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Settore della scuola pubblica – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni – Assenza di risarcimento del danno – Divieto di riqualificazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato»
I – Introduzione
1. Una normativa nazionale che consenta la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che svolgono supplenze nel settore della scuola pubblica per un lungo periodo, vale a dire per diversi anni, e senza che sia stato fissato un
termine preciso per l’espletamento di concorsi di assunzione, prevede misure sufficienti a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a tali contratti ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (
2)? Questa è in sostanza la questione sottoposta alla Corte dal Tribunale di Napoli (Italia) (cause C‑22/13 e da C‑61/13 a C‑63/13) nonché dalla Corte costituzionale (Italia) (causa C‑418/13) nell’ambito dell’accordo quadro.
II – Contesto normativo
A – Il diritto dell’Unione
1. La direttiva 1999/70
2. L’articolo 1 di tale direttiva dispone quanto segue:
«Scopo della presente direttiva è attuare l’accordo quadro (…), che figura nell’allegato, concluso (…) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)».
3. Conformemente alla clausola 1 dell’accordo quadro, intitolata «Obiettivo», l’obiettivo dell’accordo è, da una parte, migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione e, dall’altra, creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
4. La clausola 4 di tale accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», dispone, al suo punto 1:
«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
5. Ai sensi della clausola 5 del suddetto accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi»:
«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) devono essere considerati “successivi”;
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».
2. La direttiva 91/533/CEE
6. La direttiva 91/533/CEE (
3) mira a garantire che il lavoratore sia informato sugli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro.
7. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva:
«Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore subordinato cui si applica la presente direttiva, in appresso denominato “lavoratore”, gli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro».
8. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della suddetta direttiva, l’informazione al lavoratore, se si tratta di un contratto o di un rapporto di lavoro temporaneo, riguarda, tra l’altro, «[la] durata prevedibile del contratto o del rapporto di lavoro».
9. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della stessa direttiva:
«Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie per consentire a qualsiasi lavoratore che si ritenga leso dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva di difendere i propri diritti per via legale dopo aver fatto eventualmente ricorso ad altri organi competenti».
B – Il diritto italiano
10. L’articolo 117, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana prevede che «[l]a potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
CONTINUA...