In
riferimento agli ultimi avvenimenti in materia di precariato della
Regione Siciliana e della conseguente opera dei pupi che ne deriva,
vorrei dare un ultimo consiglio ai lavoratori precari, per evitare
ancora una volta di cadere nel tranello della mala politica e
continuare a farsi prendere per i fondelli da un Governo regionale
confusionario e inconcludente, sicuramente assente in materia di
diritti dei lavoratori precari e/o impegnati in attività socialmente
utili ASU.
I
consigli derivano dalla lettura attenta di alcune questioni
legislative e amministrative:
1.
Elenco unico regionale dei lavoratori appartenenti al regimetransitorio dei lavori socialmente utili. Questo elenco,
previsto dall’articolo 30, comma 1, della Legge Regionale 28
gennaio 2014 n. 5, incostituzionale, in quanto in evidente contrasto
con l’articolo 4, comma 8, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101,
convertito con modifiche ed integrazioni in Legge 30 ottobre 2013 n.
125 ( cd. Legge D’Alia), non può contenere soggetti precari,
ovvero titolari di un contratto a tempo determinato, di cui
all’articolo 1, comma 400, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228,
come recepito nella Legislazione regionale con la Legge Regionale 22
gennaio 2013 n. 4, all’articolo 3, comma 1. Secondo quanto prevede
la Legge, se esiste in Sicilia ancora la Legge, nell’elenco
regionale devono (indi dovrebbero) essere inseriti
soltanto i lavoratori ASU di cui al Decreto Legislativo 7 agosto 1997
n. 280 ed al Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81.
2.
Mancata erogazione del sussidio ai lavoratori impegnati in attività
socialmente utili. Qua la situazione ha veramente del
paradossale, benché l’articolo 30, comma 5, della Legge Regionale
28 gennaio 2014 n. 5, preveda già la proroga delle attività
socialmente utili dei soggetti inseriti nel “famoso” elenco
regionale, fino al 31 dicembre 2016, con decorrenza dal 1 gennaio
2014, addirittura non si erogano i sussidi. Non ho parole
appropriate per definire tale comportamento, giudicate voi!!!
3.
Anticipazione della quota pari al 40% del Fondo straordinario
destinato al compenso degli squilibri finanziari. Questa
anticipazione dovrebbe essere erogata agli Enti Locali
dall’Assessorato della Autonomie Locali, per compensare gli
squilibri finanziari, derivanti dall’abrogazione di norme recanti
misure in favore di dipendenti precari degli Enti. Anche in questo
caso il comportamento tenuto dal Legislatore regionale, ovviamente
d’accordo con l’Anci Sicilia, che ha generato il comma 7 bis allo
stesso articolo 30, appare non conforme a quanto stabilito prima con
il comma 7, il quale prevede l’adozione di un Decreto
Interassessoriale tra Assessore alle Autonomie Locali e Assessore del
Lavoro per ripartire il Fondo straordinario per la salvaguardia degli
squilibri di bilancio.
4.
Mancata attuazione dalla stessa Legge D’Alia, principalmente
per assenza delle risorse finanziarie di cui gli Enti Locali e gli
Enti Istituzionali in genere avrebbero dovuto godere, in vigenza
della Legislazione regionale di finanziamento, abrogata dal
famigerato articolo 30.
5. Mancata attenzione alle uniche iniziative serie in campo e continua disinformazione del fenomeno precari in Sicilia. Mi riferisco ai due DDL n. 741 e n. 742, esaminati in V Commissione dell’ARS ed emendabili entro il 31 luglio 2014.
Appello
precario: difendervi da loro è facile ma difendervi da voi stessi
impossibile.
Dott.
Gaetano Aiello
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