martedì 16 settembre 2014

Le responsabilità della Regione Siciliana in materia di contratti a tempo determinato stipulati dagli Enti Locali ed istituzionali con i lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili.

In Sicilia, il ricorso a forme flessibili di assunzione negli Enti Locali ed Istituzionali, per tantissimi anni è stato possibile con l’attivazione dei contratti a tempo determinato, stipulati con soggetti appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, ai sensi e per gli effetti della Legislazione regionale vigente in materia ( vedi Legge Regionale 23 gennaio 1998 n. 3 e Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24).
Queste forme flessibili di rapporti di lavoro a tempo determinato, alle quali hanno fatto ricorso parecchi Enti Locali ed Istituzionali e la stessa Regione Siciliana, hanno consentito a questi Enti Pubblici di avere personale pubblico qualificato e a basso costo, per colmare i vuoti delle proprie dotazioni organiche in maniera permanente ed effettiva. Gli stessi Enti, per lungo tempo hanno continuato a garantire ed ancora oggi garantiscono l’efficienza di importanti servizi collettivi, in violazione dell’articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il quale dispone il ricorso a forme flessibili di assunzione nel pubblico impiego “ per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali”.
Infatti, i contratti stipulati dagli Enti non possono essere definiti temporanei ed eccezionali, ma rispondenti ad esigenze di natura istituzionali e permanenti nel tempo. La Legislazione regionale che disciplina la natura giuridica dei contratti a termine con i soggetti appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, è in palese contrasto con la Direttiva n. 70/1999/CE del 28 giugno 1999, il Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 che recepisce nell’Ordinamento italiano la Direttiva UE, l’articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e la stessa Costituzione.
La Regione Siciliana, per eludere la legislazione comunitaria vigente negli Stati membri dell’Unione Europea e la stessa normativa statale in materia di contratti a tempo determinato, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 e dell’articolo 36 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ha approvato nel 2004, l’articolo 77, comma 2, della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17. Il disposto dell’articolo 77, comma 2, della suddetta Legge Regionale, così dispone:
2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili ”.
Occorre, innanzitutto, evidenziare come una siffatta inapplicabilità determinerebbe una gravissima disparità di trattamento tra i lavoratori del pubblico impiego (ovviamente in danno solo ai pubblici dipendenti precari siciliani in servizio negli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana), giungendo a qualificare come misure di workfare contratti a tempo determinato, in assenza dei quali gli Enti Pubblici non sarebbero in grado di assolvere alle funzioni fondamentali attribuitegli dalla Legge.
Inoltre, l’articolo 77, comma 2, della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17, si pone in palese contrasto con il diritto dell’Unione Europea ed in particolare con la Direttiva n. 70/1999/CE del 28 giugno 1999, in materia di lavoro a tempo determinato, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, in quanto fonte di diritto vincolante per l’Ordinamento italiano.
Pertanto, secondo la legislazione comunitaria in vigore, l’articolo 77, comma 2 della suddetta Legge Regionale, al pari di tutta la normativa nazionale e regionale contrastante il diritto europeo sarebbe dovuta essere disapplicata da tutti gli Enti Locali ed Istituzionali della Regione.
E’ appena il caso di ricordare, su questa fattispecie specifica della Regione Siciliana, come i problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, già evidenziati con riguardo all’articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si ripresentano con maggiore forza, con riferimento alla normativa regionale vigente.
L’articolo 77, comma 2, della Legge siciliana, non solo impedisce la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, disattendendo le richieste comunitarie di una “misura effettiva”, che contrasti gli abusi del datore di lavoro pubblico, ma finisce con l’avallare una disciplina speciale ingiustificatamente penalizzante per i rapporti a tempo determinato, che scaturiscono dai contratti di lavoro sottoscritti da soggetti appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili nel territorio regionale.
Tale Legislazione regionale, letta in maniera imparziale e senza interpretazioni di comodo finora fornite dai tecnici della Regione e dai Dirigenti e Funzionari degli Enti, tradisce senza ombra di dubbio lo spirito della Direttiva comunitaria, in modo particolare il rispetto del principio di non discriminazione. Basti in proposito pensare che, applicando la normativa siciliana, il dipendente pubblico precario subisce una inaudita discriminazione, in quanto non godrebbe nemmeno di tutte le altre garanzie previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 ( limiti di apposizione del termine ai contratti proroghe e rinnovi e/o sanzioni in caso di abuso derivante dalla reiterazione dei contratti oltre il limite legale di 36 mesi).
Non vi è quindi ragione di dubitare che il rapporto di lavoro che deriva dai contratti di lavoro sottoscritti dagli ex LSU, abbia natura identica, dal punto di vista sostanziale, ad un qualunque rapporto, che scaturisce da un contratto di lavoro a tempo determinato. In altri termini, le esigenze di tutela del lavoratore a tempo determinato, contrattualizzato ai sensi della legislazione siciliana, in servizio negli Enti Locali ed Istituzionali della Regione, sono disciplinate alla stessa maniera del territorio nazionale, in virtù della normativa europea vigente, quale che sia stata l’origine del rapporto contrattuale.
A tal fine, l’anomalia che oggi viene fuori, dall’esame rigoroso dell’articolo 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5 (che il Commissario dello Stato stranamente ha lasciato passare e con questo ovviamente non togliendo l’incostituzionalità della norma stessa), risiede nella constatazione che i soggetti utilizzati negli anni trascorsi, in attività socialmente utili ASU, assunti a tempo determinato dalle Pubbliche Amministrazioni siciliane a partire dall’anno 2000 in poi ( quale misura di fuoriuscita dal bacino del precariato), sono stati cancellati dal bacino dei lavori socialmente utili (LSU), a seguito della stipula di un contratto di lavoro subordinato a termine della durata comunque superiore a 12 mesi ( vedi articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81) e perciò sono decaduti da ogni beneficio di Legge.
Pertanto, questi soggetti, a seguito della stipula di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, reiterato nel tempo per tanti anni, hanno acquisito esperienza e professionalità nell’ambito dell’espletamento delle proprie mansioni, in virtù di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del Comparto di riferimento, a loro applicati.
Esperienza e professionalità che l’elenco previsto dal comma 1 dell’articolo 30, mortifica e sacrifica, in evidente contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 1 e 4 della Costituzione Repubblicana e del principio di non discriminazione previsto dalla legislazione comunitaria vigente in materia di lavoro a tempo determinato.
 La stipula dei contratti a tempo determinato, relativa ai soggetti appartenenti all’articolo 12, comma 6, della Legge Regionale 21 dicembre 1995 n. 85, come modificato dall’articolo 4 e segg. della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 16 e dei contratti di cui all’articolo 25, comma 1, lett. b) della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21, consente la perdita effettiva dello status di lavoratore socialmente utile, nell’accezione di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, in materia di cancellazione e decadenza dal bacino LSU.
La dimostrazione di quanto sopra  affermato deriva dalla forma di utilizzazione dei lavoratori ormai diventati precari (ovviamente, in quanto il loro rapporto di lavoro è a tempo determinato) sostanzialmente coincidente con un’assunzione a tempo determinato mediante l’instaurazione di un rapporto di lavoro di subordinazione. 

Il lavoratore ex ASU, titolare di contratto di diritto privato a tempo determinato, disciplinato dalla Legislazione regionale, soggiace alla disciplina della contrattazione collettiva nazionale in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato. Non tenere conto di questa evidente realtà contrattuale, costituisce una lesione costituzionale di un diritto al lavoro del lavoratore di cui agli articoli 1 e 4 della Costituzione Repubblicana e di tutti i principi di diritto della legislazione europea vigente in materia di lavoro a tempo determinato.

Paradossalmente, il comma 1, dell’articolo 30, della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5, appare lesivo delle stesse Pubbliche Amministrazioni, che hanno attivato i contratti a tempo determinato, in applicazione di una legislazione regionale palesemente in contrasto con i principi di diritto del lavoro di ispirazione europea..
Infatti, la Regione Siciliana, in materia di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, è stata costretta con l’articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 22 gennaio 2013 n. 4, a recepire le disposizioni statali di cui all’articolo 1, comma 400, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, in materia di proroghe e rinnovi di contratti a termine nella Pubblica Amministrazione.

Per concludere questo intervento bisogna altresì rilevare che la Regione Siciliana, attraverso la propria legislazione regionale incostituzionale in materia di precariato pubblico ha arrecato gravi danni all’intera platea dei lavoratori precari. Tali responsabilità derivano dalla semplice constatazione che la Regione da troppo tempo ha legiferato in contrasto con la Direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, con le norme statali di recepimento e la stessa Costituzione.
Occorrono azioni di massa a tutela dei propri diritti di dipendenti pubblici precari, dopo troppi anni di abusi da parte di TUTTI gli Enti Locali ed Istituzionali che li hanno utilizzati per coprire a basso costo dei posti di lavoro permanenti e per rompere con una classe dirigente, che dopo avere creato il mostro del precariato siciliano, se ne vuole lavare le mani senza perciò pagare i danni.
I tempi appaiono oramai maturi, perché sia i precari che le Istituzioni a tutti i livelli, si assumano ognuno le proprie responsabilità. Insistere sulla possibilità di soluzioni con ogni mezzo legittimo, che l’Ordinamento mette a disposizione dei dipendenti precari, è ormai diventato una battaglia di civiltà.


Dott. Gaetano Aiello

2. Dott. Gaetano Aiello - News precarie - Solo le azioni legittime di difesa dei diritti e non passive di attesa precaria, in Sicilia, faranno la differenza.





Condividi questa notizia per diffonderla ai tuoi colleghi precari! Se vuoi seguire questa ed altre notizie simili metti "MI PIACE" nella pagina Facebook di Basta Precari. Puoi condividere e diffondere a più visitatori la notizia utilizzando "condividi" ai social network di BastaPrecari su: Facebook, Twitter, Google+ e Youtube. Per inserire un commento a questa notizia fai clic qui sotto su "Inserisci un commento". Per comunicati, notizie o per diventare autore del blog scrivere a: bastaprecaricomune@gmail.com.

Nessun commento:

Posta un commento

Qui puoi inserire commenti, inserendo una tua Gmail (contro l'anonimato e se non ce l'hai bastano 5 min. per crearla andando su Google) e alla fine Nome e Cognome, per notizie utili, proposte, avvisi di azioni da intraprendere, e tutto ciò che può essere utile alla nostra lotta al precariato!
Per evitare la censura del commento stesso, per mantenere un livello civile e trasparente della conversazione, evitare i commenti senza l'eventuale fonte web e/o documentale o che contengono, il turpiloquio, offese, violazioni della privacy, off topic, istigazioni alla violenza o al razzismo, minacce ecc.; Evitare infine in questo blog SCHIERATO A FAVORE DEI PRECARI, commenti pubblicitari diretti o indiretti fini e se stessi ad aziende private e/o pubbliche, a partiti politici e sigle sindacali.
Per qualsiasi problema per l'invio dei commenti o per inserire delle news, per diventare anche tu autore del blog e quant'altro scrivere a: bastaprecaricomune@gmail.com