Pubblichiamo
l’Ordinanza
del 5 settembre 2016,
del Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani Dott. Mauro Petrusa,
sull’abuso dei contratti a tempo determinato e della sanzione
conseguente negli Enti Locali siciliani.
Il
Giudice, nel caso specifico relativo alla natura dei contratti di
lavoro subordinato, all’abuso e all’applicazione della sanzione
conseguente, dopo il superamento dei 36 mesi del rapporto di lavoro
a termine, ha esercitato la facoltà di chiedere alla Corte di
giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art 267 del Trattato
di funzionamento dell’Unione europea (TFUE), un’interpretazione
pregiudiziale prima di disapplicare la norma nazionale e regionale,
contrarie al diritto dell’Unione. Il
Giudice, altresì, riconosce
i dipendenti in
servizio negli Enti Locali, i quali non sono oggetto di misure
assistenziali e/o previdenziali e di work-fare, ma semplicemente dei
dipendenti
pubblici, seppur a tempo determinato.
Inoltre, il punto principale dell’Ordinanza evidenzia la durata
dei rapporti di lavoro, l’effettività, dissuasività ed energicità
della sanzione e sulla questione dell’insufficienza della
liquidazione per l’abuso di utilizzo dei contratti a termine della
Pa fatta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza
15 marzo 2016 n. 5072.
L’Ordinanza
del Giudice di Trapani, ovviamente, riconosce l’irrilevanza
della legislazione regionale siciliana di cui all’art. 77, comma 2,
della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17, nei confronti delle
disposizioni normative statali e soprattutto comunitarie vigenti, in
materia di contratti di lavoro a tempo determinato nella Pa.
Sul
punto, rileviamo l’indubbia prevalenza della normativa nazionale e
soprattutto europea, posto che l’art 17 dello Statuto speciale
della Regione, subordina l’attività legislativa regionale “entro
i limiti dei principi ed interessi generali cui si uniforma la
legislazione dello Stato”
e, in particolare, in materia di lavoro e previdenza sociale,
dispone espressamente che la potestà normativa opera …”osservando
i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato”.
Pertanto,
in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, soprattutto di
soggetti cancellati dal regime transitorio dei LSU, ai sensi di
quanto dispone il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, come
recepito in Sicilia dalla Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24, è
fin troppo evidente la possibilità della Regione Siciliana di
normare la materia secundum
legem e non
certo contra
legem. Senza
contare la
pretesa della Regione di sottrarsi alla normativa comunitaria, in
palese violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione.
L’assurdità
giuridica dell’art 77, comma 2, della Legge Regionale 28 dicembre
2004 n. 17, che così recita “
le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001 n.
368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla
stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei
lavori socialmente utili”,
è paradossale, in quanto tende alla disapplicazione delle leggi
dello Stato italiano e dell’Unione europea.
Finalmente
è venuto fuori un abuso gigantesco di rapporti di lavoro a termine,
lungo quasi trent’anni, dove il Giudice nazionale ed europeo,
valutando la compatibilità comunitaria della normativa interna
censurata ( non
si fa cenno alle disposizioni regionali per ovvi motivi di
inapplicabiltà ai contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato dei dipendenti in servizio negli Enti Locali ed
Istituzionali della Regione Siciliana),
ha disposto con propria Ordinanza il rinvio pregiudiziale alla Corte
di Giustizia dell’Unione europea e, nell’ipotesi di contrasto,
provvederà egli stesso all’applicazione della norma comunitaria in
materia di contratti di lavoro a termine, in luogo della norma
nazionale.
Alla
luce della presente Ordinanza l’invito al Legislatore regionale è
quello di affrontare immediatamente con una norma strutturale e
definitiva il fenomeno del precariato pubblico siciliano, per evitare
il perpetuarsi dell’abuso di Stato ormai arrivato in Corte di
Giustizia e con conseguenze finanziarie per la Regione Siciliana che
poterbbero avere effetti disastrosi, sicuramente maggiori di una
stabilizzazione dei rapporti di lavoro in essere ad invarianza di
spesa.
Dott.
Gaetano Aiello
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