mercoledì 7 settembre 2016

L’abuso dei contratti a termine degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana arriva in Europa

Pubblichiamo l’Ordinanza del 5 settembre 2016, del Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani Dott. Mauro Petrusa, sull’abuso dei contratti a tempo determinato e della sanzione conseguente negli Enti Locali siciliani.
Il Giudice, nel caso specifico relativo alla natura dei contratti di lavoro subordinato, all’abuso e all’applicazione della sanzione conseguente, dopo il superamento dei 36 mesi del rapporto di lavoro a termine, ha esercitato la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art 267 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea (TFUE), un’interpretazione pregiudiziale prima di disapplicare la norma nazionale e regionale, contrarie al diritto dell’Unione. Il Giudice, altresì, riconosce i dipendenti in servizio negli Enti Locali, i quali non sono oggetto di misure assistenziali e/o previdenziali e di work-fare, ma semplicemente dei dipendenti pubblici, seppur a tempo determinato. Inoltre, il punto principale dell’Ordinanza evidenzia la durata dei rapporti di lavoro, l’effettività, dissuasività ed energicità della sanzione e sulla questione dell’insufficienza della liquidazione per l’abuso di utilizzo dei contratti a termine della Pa fatta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza 15 marzo 2016 n. 5072.
L’Ordinanza del Giudice di Trapani, ovviamente, riconosce l’irrilevanza della legislazione regionale siciliana di cui all’art. 77, comma 2, della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17, nei confronti delle disposizioni normative statali e soprattutto comunitarie vigenti, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nella Pa.
Sul punto, rileviamo l’indubbia prevalenza della normativa nazionale e soprattutto europea, posto che l’art 17 dello Statuto speciale della Regione, subordina l’attività legislativa regionale “entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si uniforma la legislazione dello Stato” e, in particolare, in materia di lavoro e previdenza sociale, dispone espressamente che la potestà normativa opera …”osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato”.
Pertanto, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, soprattutto di soggetti cancellati dal regime transitorio dei LSU, ai sensi di quanto dispone il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24, è fin troppo evidente la possibilità della Regione Siciliana di normare la materia secundum legem e non certo contra legem. Senza contare la pretesa della Regione di sottrarsi alla normativa comunitaria, in palese violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione.
L’assurdità giuridica dell’art 77, comma 2, della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17, che così recita “ le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili”, è paradossale, in quanto tende alla disapplicazione delle leggi dello Stato italiano e dell’Unione europea.
Finalmente è venuto fuori un abuso gigantesco di rapporti di lavoro a termine, lungo quasi trent’anni, dove il Giudice nazionale ed europeo, valutando la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata ( non si fa cenno alle disposizioni regionali per ovvi motivi di inapplicabiltà ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei dipendenti in servizio negli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana), ha disposto con propria Ordinanza il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e, nell’ipotesi di contrasto, provvederà egli stesso all’applicazione della norma comunitaria in materia di contratti di lavoro a termine, in luogo della norma nazionale.
Alla luce della presente Ordinanza l’invito al Legislatore regionale è quello di affrontare immediatamente con una norma strutturale e definitiva il fenomeno del precariato pubblico siciliano, per evitare il perpetuarsi dell’abuso di Stato ormai arrivato in Corte di Giustizia e con conseguenze finanziarie per la Regione Siciliana che poterbbero avere effetti disastrosi, sicuramente maggiori di una stabilizzazione dei rapporti di lavoro in essere ad invarianza di spesa.


Dott. Gaetano Aiello



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