“Non
abbiamo bisogno di proroga dei contratti a tempo determinato, in
scadenza al 31 dicembre 2016! Già c'è fino al 31 dicembre 2018, ed
è stata concessa dallo Stato italiano con la Legge di stabilità
dello scorso anno”
(secondo quanto affermato dal dott. Baccei, ai sensi dell’art 1,
comma 426, della Legge
23 dicembre 2014 n. 190).
Secondo
la legislazione nazionale vigente, invece, a mio modo di vedere,
abbiamo bisogno, come negli anni passati, di deroghe alla proroga
finalizzata prescritta dal Decreto D'Alia ( cioè art 4, commi 6, 6
quater, 8, 9 e 9 bis, del Decreto
Legge 31 agosto 2013 n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla Legge
30 ottobre 2013 n. 125 e s. m. i.)
in considerazione delle limitate capacita'assunzionali ( il tourn
over) di ciascun Ente e ai numerosi vincoli finanziari vigenti.
Altrimenti in Sicilia, nessun Ente potrà legittimamente prorogare i
rapporti di lavoro a tempo determinato, fino al limite massimo del 31
dicembre 2018. È le deroghe ai vincoli finanziari possono essere
concesse solo dallo Stato italiano, non certamente dalla Regione.
Il
dott. Baccei, stante che tale assunto è pacifico, lo dovrebbe sapere
benissimo, in considerazione del ruolo che ricopre, all’interno del
Governo regionale. Il dott. Baccei dimostra, in ogni occasione, che
in materia di lavoro pubblico brancola nel buio più fitto ed è
quindi inattendibile. A causa di questa sua ignoranza, in materia di
proroga e/o rinnovo dei contratti di lavoro a termine nel pubblico
impiego (
la legislazione vigente anche in Sicilia è di competenza nazionale,
ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett l) della Costituzione)
la maggior parte dei precari siciliani rischia, sicuramente, di non
avere prorogato il rapporto di lavoro in scadenza il 31 dicembre 2016
e di conseguenza rischia il posto di lavoro.
Pertanto,
è opportuno, fare un riepilogo di ciò che succederà, a
legislazione vigente, alla categoria dei precari siciliani del
pubblico impiego.
La
Legge
23 dicembre 2014 n. 190,
all’art 1, comma 426, sposta le procedure per la stabilizzazione
dei rapporti di lavoro precari, al 2017/2018 e contemporaneamente per
questa finalità può essere fatta la proroga. Infatti richiama il
Decreto
Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 30 ottobre 2013 n. 125 e s. m. i.,
art 4 commi 6, 8 e 9. Ciò significa che possono essere
prorogati soltanto coloro che sono stati inseriti nel fabbisogno
triennale del personale ed i relativi Enti hanno le risorse
assunzionali (turn
over)
per stabilizzare entro il 2018.
Tutti
gli altri dipendenti precari, se non verrà approvato un emendamento
di modifica ed integrazione della legislazione vigente in materia (
possibile solo con un intervento del Governo italiano nel Decreto
milleproroghe di fine anno, ovviamente se si intende intervenire
entro l’anno 2016),
per le deroghe ai vincoli finanziari, il 1 gennaio 2017, potrebbero
non avere la solita proroga dei contratti a termine in scadenza e
quindi potrebbero rimanere a casa.
Enti
in dissesto finanziario e pre dissesto, Enti che non hanno rispettato
il saldo di bilancio per la partecipazione agli obiettivi di finanza
pubblica. Compresi gli Enti che non hanno risorse assunzionali per
stabilizzare in questi due anni ( mancanza di risorse e tourn over)
ed anche i precari delle ex provincie regionali, anche se per le
Province, dopo la bocciatura delle modifiche costituzionali, ci
sarebbero tantissime questioni da riconsiderare, in materia di
funzioni e di personale.
Ovviamente,
la proroga al 31 dicembre 2018 è
possibile, a legislazione vigente, solo se è
finalizzata alla stabilizzazione dei rapporti
di lavoro precari e avviene il loro inserimento
nella programmazione triennale del fabbisogno
di personale 2016 -2018. Tutte le altre proroghe
necessitano di deroghe nazionali. Soprattutto nel
caso dei Comuni in dissesto finanziario, laddove
la Regione Siciliana viene autorizzata a finanziare
il 100 % della spesa da sostenere per la
proroga dei contratti a termine,
anche se in questo caso una norma strutturale di cui all’art 259,
comma 10, del TUEL ( Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.
m. i.) ci potrebbe venire in soccorso.
Ribadisco che continuare così non ha alcun
senso, oltre a violare la normativa comunitaria e nazionale vigenti in materia di
lavoro a tempo determinate (
violazione della Clausola n. 5 della Direttiva n. 70/1999/CE).
Per
quanto riguarda, invece, la soluzione strutturale
proposta dal dott Baccei (foto qui affianco) e cioè la trasformazione della Resais SpA in Ente pubblico consortile,
per poi fare transitare i dipendenti precari
siciliani dentro questo contenitore, questa soluzione
appare impraticabile per le seguenti
motivazioni:
1.
violazioni di Direttive comunitarie vigenti in materia di
somministrazione di lavoro, di Agenzie di
somministrazione lavoro e forniture di manodopera a
Enti pubblici (Direttiva
comunitaria n 104/ 2008/UE, Direttiva Comunitaria n 24/
2014 /UE e Decreto Legislativo 2 marzo 2012 n 24 per
citare alcune norme superiori violate);
2.
aumento di spesa pubblica e quindi di costi
aggiuntivi di gestione, per quasi 22 mila soggetti
aventi diritto e appartenenti, secondo la
linea errata del Governo regionale, al
bacino del precariato pubblico siciliano di almeno 200
milioni di euro;
3.
palese violazione dei Contratti Collettivi
nazionali di lavoro, in questo caso dei Comparti
del pubblico impiego, in luogo dell'applicazione
ai dipendenti precari siciliani di un
Contratto aziendale Cucal Resais, cioè il
contratto aziendale che già si applica ai
dipendenti in servizio alla Resais SpA.
1.
istituzione del ruolo
unico
regionale ad esaurimento,
nel quale fare confluire i dipendenti precari
siciliani, che a seguito delle procedure di
stabilizzazione adottate dagli Enti, non trovano
entro il 31 dicembre 2018, collocazione nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale;
2.
istituire un Fondo
ordinario,
che finanzia strutturalmente e annualmente (in sostituzione del Fondo straordinario per
compensare gli squilibri finanziari derivanti dall'abrogazione della legislazione regionale
previgente dopo l'art 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5
e gli effetti sulla spesa del personale)
l'onere della Regione Siciliana per la
propria compartecipazione alla spesa per
finanziare i contratti di lavoro, a seguito della
stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari;
3.
applicazione dell'art 30 sulla spesa a carico
del bilancio della Regione per ogni singolo
lavoratore fissata per legge al 31
dicembre 2013 (norma
non applicata e disattesa dalla Regione dal 2014 );
4.
inserimento dei dipendenti precari siciliani,
temporaneamente collocati nel ruolo unico
regionale ad esaurimento, a seguito della cessazione
dei rapporti di lavoro di ruolo negli Enti
pubblici. In questo modo l'assegno riassorbibile
dei dipendenti cessati nell’anno di riferimento
costituisce il risparmio finanziario della Regione
Siciliana, non più tenuta a corrispondere
annualmente il finanziamento dal Fondo ordinario ad
hoc istituito nel proprio bilancio.
In
definitiva, questa sembra una delle soluzioni più
concrete, senza alcun aumento di spesa per il bilancio della Regione, una soluzione eccezionale e irripetibile per un problema eccezionale che in Sicilia, è
rappresentato dal fenomeno del precariato pubblico siciliano.
Dott.
Gaetano Aiello
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