domenica 30 luglio 2017

Comune di San Salvatore di Fitalia. I dipendenti precari stabilizzati rischiano il licenziamento per una legislazione regionale inutile e dannosa.

Solo in Sicilia può accadere quanto paventato al Comune di San Salvatore di Fitalia. Solo in Sicilia accade che il precariato pubblico dura da quasi 30 anni in quasi tutti gli Enti Locali ed Istituzionali della Regione. La  Regione Siciliana malgrado la propria legislazione sia illegittima continua ancora a violare le più elementari norme dei diritti dei lavoratori del pubblico impiego anche con la complicità dello Stato italiano.


  Buongiorno a tutti i dipendenti precari siciliani! Ecco a voi un esempio concreto dell'inutilita' della legislazione siciliana in materia di precariato pubblico e procedure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari a partire dall'art 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5 l'art 27 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n 3 gli artt 3 e 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2016 n 27 ed infine del grande capolavoro di ingegneria legislativa degli artt 11 e 12 della Legge Regionale 9 maggio 2017 n 8. 
  Tutto questo accompagnato da un Amministrazione che anziché denunciare immediatamente la palese  difformità della legislazione siciliana vigente in materia di lavoro a termine nella Pa con la legislazione nazionale e comunitaria vigenti pensa di fare pagare i dipendenti precari dell'Ente. Una vera follia! Cari amici dipendenti precari siciliani avete il dovere di reagire a tutto questo per non cercare alibi per il danno subito. Tutti i dipendenti precari siciliani obiettivi sulla loro situazione drammatica di abuso di Stato sanno perfettamente che le responsabilità sono delle Istituzioni della Regione Siciliana con in testa il Governo i suoi Assessori alle Autonomie Locali al Lavoro il Parlamento siciliano e il Governo nazionale degnamente coadiuvato dal Parlamento Romano.
   Purtroppo io già da tempo sono arrivato alla conclusione che in Sicilia la Regione non solo non vuole risolvere il fenomeno del precariato pubblico dopo 30 anni ma addirittura con tutte le leggi regionali inutili approvate dal 2014 non lo vuole proprio affrontare. Cari amici dipendenti precari siciliani solo Voi avete la Forza di imporre soluzioni serie concrete e definitive. Usatela! Buona domenica a tutti.

Dott. Gaetano Aiello


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venerdì 21 luglio 2017

Precariato della Pa. Stato italiano a tappeto. La Regione Siciliana continua a violare il diritto comunitario in materia di contratti a termine.




   La stabilizzazione è l'unica misura idonea a cancellare l'abuso dei contratti a termine nella Pa? Dopo tanti anni di rapporti di lavoro precari essere stabilizzati cancella tale abuso nei confronti dei lavoratori? La Corte d'Appello di Trento rimette la questione davanti la Cgue. Nuovo  rinvio pregiudiziale  alla Corte di giustizia
   Lo  Stato italiano è con le spalle al muro! In Sicilia l'abuso dei rapporti di lavoro precari nei confronti dei lavoratori dura ormai da quasi 30 anni sine die senza alcuna stabilizzazione utilizzando le illegittime e reiterate proroghe disciplinate da una legislazione regionale abusiva e difforme alla normativa comunitaria e nazionale vigenti. La Regione Siciliana mantenendo la legislazione regionale abusiva illegittima e difforme alla direttiva comunitaria vigente  in materia di lavoro a tempo determinato avrà conseguenze devastanti non appena i dipendenti precari siciliani decideranno di difendere i loro interessi. Fine corsa per il Legislatore siciliano!

   Lo Stato italiano è con le spalle al muro! La Regione Siciliana se non affronta il fenomeno del precariato pubblico siciliano rimuovendo la legislazione regionale vigente in materia e difforme alla normativa comunitaria avrà conseguenze devastanti qualora i dipendenti precari siciliani decideranno di tutelare giudizialmente i loro interessi.

Dott. Gaetano Aiello



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giovedì 20 luglio 2017

Convegno sul precariato pubblico degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana. I ricorsi per l’abuso dei contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni siciliane.

25 luglio 2017 ore 16.30
TEATRO APOLLO C/O COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO corso Bernardo Mattarella Castellammare del Golfo.
Si discuterà sui ricorsi dei precari siciliani per l’abuso subito dalla reiterazione dei contratti a termine e delle prospettive di stabilizzazione dei rapporti di Iavoro a tempo determinato nel pubblico impiego siciliano e precisamente: 




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mercoledì 19 luglio 2017

Precari, l'Unione europea vuole risarcimenti maggiori per i contratti a termine nella Pa italiana reiterati oltre i 36 mesi.


E’ nota la posizione della Corte di Cassazione che con sentenza a Sezione Unite del 15 marzo 2016 n. 5072, ha sancito, in base alle norme dell’Unione europea, l’impossibilità di reiterare i contratti a termine oltre i 36 mesi per i precari del pubblico impiego.

Infatti, al riguardo, la Corte di Cassazione ha stabilito che il dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti a termine, ha diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della Legge 12 novembre 2010 n. 183, così come previsto nel privato, anche se in aggiunta alla costituzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine, oltre i 36 mesi (Collegato lavoro) .


Ma arriva una correzione, da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, per cui il rimedio elaborato dalla Corte di Cassazione sarebbe inadeguato: detto risarcimento forfettario potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente, in quanto sproporzionato a fronte dei danni effettivamente subiti dal personale precario.

A tal proposito c’è stata un’udienza a Lussemburgo lo scorso 13 luglio, in cui si è parlato proprio del precariato siciliano e dei dipendenti pubblici.

La questione riguardava una lavoratrice dipendente di un’Amministrazione comunale (Comune di Valderice) ma quello che importa, è che le linee tracciate prima dal Tribunale di Trapani a cui si era rivolta la dipendente precaria, poi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sono comuni a tutto il pubblico impiego degli Enti locali della Regione Siciliana e a quello italiano.

I giudici dell’Unione europea hanno pertanto manifestato forti perplessità sul limite dei 12 mesi quale ristoro nei confronti di lavoratori del pubblico impiego che, invece, hanno visto calpestati i propri diritti per molti (troppi) anni.


La Commissione europea, infatti, si legge ancora  ha osservato che l’attuale situazione di precariato che caratterizza il pubblico impiego in Italia è in evidente contrasto con i principi di proporzionalità e di equivalenza di matrice europea e, a fronte di tali illegittimità, l’indennità forfettaria compresa tra 2,5 e 12 mensilità non sarebbe affatto una misura congrua, soprattutto se rapportata ai rimedi che, in situazioni analoghe, sono previsti nel rapporto di lavoro privato.
Detta indennità forfettaria, invero, dovrebbe essere considerata un punto di partenza e non un punto di arrivo se si vuole garantire una tutela adeguata e proporzionata al danno in concreto subito da questi lavoratori.
Non dimentichiamoci che per quanto riguarda il precariato pubblico siciliano i rapporti di lavoro a termine, a partire dai lavori socialmente utili fino ad arrivare ai rapporti di lavoro di natura subordinata a termine, per la copertura di posti vacanti nella struttura organizzativa degli Enti, ha avuto una durata che ha superato abbondantemente il limite massimo di 36 mesi, previsto dalla disciplina comunitaria vigente, in Italia rappresentata prima dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 e oggi dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81.


Tralaltro, la legislazione siciliana, prevista dall’art. 77, comma 2, della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17, di disapplicazione della disciplina comunitaria e nazionale vigenti, ai contratti a termine stipulati ai sensi e per gli effetti dell’art 12, comma 6, della Legge Regionale 21 dicembre 1995 n. 85, degli artt. 4 e 8 della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 16 e dell’art. 25, comma 1 lett b) e lett. c) della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21, ai sensi degli artt. 11 e 117, della Costituzione, non potrebbe trovare applicazione in Sicilia.

La Regione Siciliana, può legiferare secundum legem e non certo contra legem. In materia di rapporti di lavoro precari e di stabilizzazione.



Si aprono delle prospettive più luminose e allettanti per i precari della pubblica amministrazione siciliana e italiana, sulla reiterazione illegittima dei loro contratti di lavoro subordinato a termine nella Pa, dopo 36 mesi .


Adesso quindi, il risarcimento potrebbe aumentare in modo considerevole (si parla di cifre sino a 50.000 – 60.000 € per ogni precario), generando una pesante zavorra per il bilancio degli Enti Locali ed Istituzionali siciliani della Regione e comunque del bilancio pubblico, ove i dipendenti precari decidessero di attivare la tutela effettiva del contenzioso del lavoro, contro gli abusi subiti negli anni.



Pertanto, la soluzione più vantaggiosa per i precari siciliani e la Regione e lo Stato, forse sarebbe la stabilizzazione dei primi, dopo il superamento dei 36 mesi, prima di affossare le casse pubbliche.


Dott. Gaetano Aiello

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domenica 16 luglio 2017

I dipendenti precari siciliani guidano la gestione dei servizi pubblici dei Comuni. Il caso del Comune di Bagheria.


Adesso ci domandiamo come possono guidare i Comuni siciliani i precari, se la gran parte delle sentenze della magistratura del lavoro isolana ancora li definiscono dei sussidiati, oggetto di misure assistenziali, previdenziali e di workfare? Paradossi Siciliani che portati davanti alla Corte di giustizia non consentono allo Stato italiano la possibilità di essere considerato uno Stato membro dell'Unione europea a pieno titolo.

Carissimi amici e colleghi, nel caso del Comune di Bagheria, che qui segnaliamo, si dimostra con sufficiente chiarezza l’applicazione corretta ai dipendenti precari dell’Ente del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente in materia di pubblico impiego del Comparto Regioni -Autonomie Locali. I dipendenti precari apicali, chiamati a dirigere i settori del Comune di Bagheria, non sono, quindi, dei sussidiati oggetto di misure assistenziali, previdenziali e di workfare.
Adesso aspettiamo che tutti i Comuni siciliani dicano chiaramente alla Regione Siciliana e all'Assessorato regionale alle Autonomie Locali in particolare, che i dipendenti precari siciliani sono dipendenti pubblici. Attendiamo, inoltre, che i Sindaci, che nelle loro difese contro le azioni giurisdizionali dei lavoratori abusati, sbandierano ai quattro venti che i contratti a termine previsti dalla Legislazione siciliana sono diversi da quelli del resto d’Italia, dicano, alla parte della magistratura del lavoro siciliana, che nei rigetti dei ricorsi dei lavoratori sostiene che i rapporti di lavoro sono misure assistenziali previdenziali e di workfare, che i dipendenti precari siciliani per i Comuni sono dei pubblici dipendenti che occupano in modo permanente ed effettivo da quasi 30 anni dei posti di lavoro vacanti.
Ora mi chiedo e vi chiedo come possono degli assistiti dirigere dei settori con almeno 80 dipendenti in un Comune di 60 mila abitanti? Solo nella Repubblica delle banane questo credo sia possibile! Nel caso specifico dei dipendenti precari apicali del Comune di Bagheria, che ovviamente hanno promosso il contenzioso del lavoro contro l’Ente, la sentenza di rigetto di 1 grado del Tribunale di Termini Imerese li definisce dei sussidiati, oggetto di misure di workfare.
Solo in una democrazia malata sono possibili questi paradossi giuridici che minano la convivenza civile di uno Stato membro dell'Unione europea.
Ecco gli atti: Tre dipendenti precari siciliani alla guida di 3 Direzioni in un Comune di 60 mila abitanti. Altro che rapporti di lavoro previdenziali assistenziali e di workfare! Finalmente un Comune che applica i contratti collettivi di lavoro nel pubblico impiego. È arrivato il momento che tutti gli altri Comuni siciliani nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale vigenti e nel rispetto dei contratti di lavoro seguano il corretto e legittimo esempio del Comune di Bagheria.
Il Comune di Bagheria è un Comune siciliano che rispetta la normativa comunitaria e nazionale vigenti sul principio di non discriminazione tra dipendenti strutturati e/o precari siciliani in servizio presso l'Ente.

Dott. Gaetano Aiello 

ALLEGATI:


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sabato 15 luglio 2017

Unione Sindacale di Base - 25 Luglio 2017 ore 10.00 Sala delle carrozze Villa Niscemi Sede ANCI Sicilia






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Il più gigantesco abuso di Stato in materia di contratti a termine nel pubblico impiego discusso in Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il fenomeno del precariato pubblico siciliano che dura da quasi trent’anni è finalmente arrivato all’attenzione della Corte di giustizia. 

Ad essere messa in discussione è tutta la legislazione siciliana in materia di precariato degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione, a partire dall’art. 22 della Legge Regionale 21 settembre 1990 n. 36, di recepimento dell’art. 23 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, fino ad arrivare all’art. 77, comma 2, della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17, di disapplicazione ai contratti a termine della normativa europea.
Appare quindi evidente l’assurdità giuridica della legislazione siciliana, non riconosciuta dalla parte maggioritaria della magistratura del lavoro siciliana, di sottrarsi alla normativa comunitaria, in palese violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione, che ha lasciato i dipendenti precari siciliani abusati dalla reiterazione dei rapporti di lavoro subordinati a termine privi di tutela effettiva contro gli abusi stessi. Infatti, ai contratti a termine che coinvolgono quasi 22 mila dipendenti pubblici siciliani, in virtù di tali disposizioni legislative regionali difformi alla legislazione comunitaria e nazionale vigenti in materia di cantratti a tempo determinato nel pubblico impiego, non solo non viene riconosciuta la costituzione a tempo indeterminato dei contratti a termine che hanno superato i 36 mesi, ma neanche il risarcimento del danno di cui all’art 32 della Legge 12 novembre 2010 n. 183, stabilito dalla Corte di cassazione a SS. UU con sentenza 15 marzo 2016 n. 5072. Sentenza tralaltro messa in discussione davanti alla Cgue, per quanto riguarda la priporzionalità e l’effettività e l’energicità della sanzione in conseguenza dell’abuso subito dal lavoratore a termine
E’ stata discussa il 13 luglio 2017 in Corte di Giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Trapani alla quale hanno partecipato i legali del dipendente Santoro, Sergio Galleano, Ersilia De Nisco e Vincenzo De Michele, cui si è affiancato l’avv. Michele De Luca, già Presidente della sezione lavoro della Cassazione italiana.-
La questione discussa a Lussemburgo riguarda un aspetto solo apparentemente secondario della più generale situazione del precariato siciliano, ovvero la quantificazione del danno a seguito dell’utilizzo abusivo dei contratti a termine, ove il giudice non ritenga possibile la costituzione a tempo indeterminato del rapporto e che la Corte di Cassazione italiana limita a poche mensilità (da 2,5 a 12) anche nel caso si situazione di precariato che durano da decine di anni, come nel caso dei dipendenti precari siciliani.
La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Santoro e il suo datore di lavoro, cioè l'Amministrazione del Comune di Valderice (TP), con riferimento al suo rapporto di lavoro svoltosi dapprima come lavoratore socialmente utile (dal 1996), poi co.co.co (dal 2005) e, infine, con più contratti a tempo determinato successivi con scadenza il 31 dicembre 2016. 
Il Tribunale di Trapani osserva che, ferma l’illegittimità di una prassi abusiva di successione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre trentasei mesi nel settore pubblico (si veda, ad esempio, la sentenza Mascolo C. 22/13 sui precari della scuola), la Corte di cassazione esclude la conversione del rapporto e si limita a liquidare un risarcimento in termini monetari. E, infatti, una recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza 15 marzo 2016 n. 5072), onde rendere (a suo dire) equo il trattamento del lavoratore pubblico rispetto a quello del lavoratore privato in una situazione analoga (cioè, come detto, abuso della contrattazione a tempo determinato per un periodo di oltre tre anni), ha stabilito che il risarcimento al lavoratore del settore pubblico è composto da due parti:
a. un'indennità forfetaria attribuita senza che il lavoratore sia chiamato a fornire alcuna prova, da quantificare fra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione (identico trattamento per le due categorie di lavoratori);
b. un risarcimento per la perdita di chances favorevoli, previo assolvimento di un pesante onere probatorio a carico del lavoratore: costui deve dimostrare che, se l'Amministrazione avesse regolarmente indetto un concorso, egli sarebbe risultato vincitore o, comunque, che talune possibilità di impiego alternative sono sfumate a causa del rapporto a termine instaurato con l'Amministrazione. Questa voce risarcitoria serve a “compensare” l’impossibilità di stabilizzare un contratto di lavoro a termine nel settore pubblico.
Ebbene, in relazione a quest’ultima voce, il Tribunale di Trapani osserva che al lavoratore si impone l’onere di fornire una prova diabolica, perché è addirittura giuridicamente impossibile che si riesca a provare (sia pure con l'ausilio di presunzioni) l'ipotetica vittoria di un eventuale concorso pubblico … mai bandito! Il risarcimento della perdita di chances, ossia uno dei due pilastri sui quali poggia la tutela approntata dalla Corte di cassazione, è quindi solo apparente e l'unica forma di tutela effettiva è rappresentata dall'indennità forfettaria che varia da 2,5 a 12 mensilità, che da sola non elimina l’esistenza di una vera e propria discriminazione tra lavoratori pubblici e lavoratori privati.
 Così impostato il problema, il Tribunale di Trapani, nel caso specifico che coinvolge il precariato pubblico siciliano che ha una durata quasi trentennale, chiede alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale:
1.  se sia una misura equivalente ed effettiva l'attribuzione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione al dipendente pubblico, vittima di un'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, con la possibilità per costui di conseguire l'integrale ristoro del danno solo provando la perdita di altre opportunità lavorative oppure provando che, se fosse stato bandito un regolare concorso, questo sarebbe stato vinto;
2.  se il principio di equivalenza vada inteso nel senso che, laddove lo Stato membro decida di non applicare al settore pubblico la conversione del rapporto di lavoro (riconosciuta nel settore privato), questi sia tenuto comunque a garantire al lavoratore la medesima utilità, eventualmente mediante un risarcimento del danno che abbia necessariamente ad oggetto il valore del posto di lavoro a tempo indeterminato
Nel corso dell’udienza, la Commissione europea ha osservato che tale trattamento è del tutto contrario al principio di proporzionalità e di equivalenza del diritto europeo, ritenendo più adeguata, ad esempio, la liquidazione dell’indennità spettante al lavoratore privato licenziato (24 mensilità) alla quale andrebbe aggiunta l’indennità forfetaria da 2,5 a 12 mensilità ( il totale liquidato al lavoratore abusato sarebbe di 36 mensilità).
La questione che è stata discussa in Corte non è di poco conto. I legali del dipendente Santoro, avevano infatti chiesto al giudice la costituzione a tempo indeterminato dopo 36 mesi, come dispone la Direttiva n. 70/1999/CE, del rapporto di lavoro precario. Gli avvocati, inoltre, hanno osservato che anche la misura dell’indennità suggerita dalla Commissione europea porterebbe a dover risarcire tutti precari siciliani che ne facciano richiesta con le azioni giurisdizionali, per somme che potrebbero arrivare fino a 50-60.000,00 euro, così rendendo inevitabile per la Regione Siciliana e lo Stato italiano una stabilizzazione che eviti esborsi economici insostenibili per il bilancio pubblico della Regione e dello Stato.
Adesso dopo le conclusioni dell’Avvocato generale la sentenza della Corte è attesa entro l’anno o al massimo all’inizio del 2018.
Infine, vorrei sottolineare che ad oggi la via del contenzioso di massa mi sembra la più concreta, visto che l’azione legislativa portata avanti dal Governo regionale e dal Legislatore siciliano è ferma al palo e neanche le azioni di rivendicazione sindacale dopo quasi 30 anni di lavoro nella Pa mi sembrano voler affrontare concretamente il fenomeno del precariato pubblico siciliano. A mio avviso una tutela effettiva contro il più gigantesco abuso di Stato mai realizzato in una Pa che dura da quasi trent’anni, sarebbe ora di adottarla in massa.
Dott. Gaetano Aiello





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domenica 9 luglio 2017





InfoCuria - Giurisprudenza della Corte di giustizia






Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Trapani (Italia) il 15 settembre 2016 – Giuseppa Santoro / Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Causa C-494/16)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale civile di Trapani
Parti nella causa principale
Ricorrente: Giuseppa Santoro
Resistenti: Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Questioni pregiudiziali
Se rappresenti misura equivalente ed effettiva, nel senso di cui alle pronunce della Corte di Giustizia Mascolo [e a. (C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13)] e Marrosu [e Sardino](C-53/04), l’attribuzione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione (articolo 32, comma 5, l. n. 183/2010) al dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, con la possibilità per costui di conseguire l’integrale ristoro del danno solo provando la perdita di altre opportunità lavorative oppure provando che, se fosse stato bandito un regolare concorso, questo sarebbe stato vinto.
Se, il principio di equivalenza menzionato dalla Corte di Giustizia (fra l’altro) nelle dette pronunce, vada inteso nel senso che, laddove lo Stato membro decida di non applicare al settore pubblico la conversione del rapporto di lavoro (riconosciuta nel settore privato), questi sia tenuto comunque a garantire al lavoratore la medesima utilità, eventualmente mediante un risarcimento del danno che abbia necessariamente ad oggetto il valore del posto di lavoro a tempo indeterminato.
____________

Date

Data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio

  • 15/09/2016

Data delle conclusioni

Data dell'udienza

13/07/2017

Data di pronuncia


 Fonte: http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B494%3B16%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2016%2F0494%2FP&pro=&lgrec=it&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=it&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&parties=santoro&jge=&for=&cid=24621

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185825&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=24621

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