sabato 10 agosto 2013

Ricorso sulla trattenuta illegittima del 2,5% sul TFR rivolto ai precari

Ricorso sulla trattenuta illegittima del 2,5% sul TFR rivolto ai precari e agli assunti a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000

 proposta

Ricorso sulla trattenuta illegittima del 2,5% sul TFR rivolto ai precari e agli assunti a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000

Con la sentenza 223 dell’8 Ottobre 2012 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge Tremonti 122/2010 perché aveva operato “una illegittima diminuzione della retribuzione e un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati”. Infatti, mentre nel settore privato la trattenuta sulle liquidazioni è totalmente a carico del datore di lavoro, nel pubblico impiego invece 2,5 punti su 6,91 erano stati messi dalla legge Tremonti a carico di tutti i dipendenti pubblici. La Corte ha però bocciato la misura ravvisandovi una discriminazione per i lavoratori pubblici rispetto ai privati. Ma il parere della Corte Costituzionale è stato a parer nostro violato dal governo Monti con il decreto legge 185 del 29 Ottobre 2012 e con la legge di stabilità 228/2012 che, pur riportando al regime TFS i lavoratori pubblici assunti prima del 2001, lasciano invece in regime di TFR, con la trattenuta del 2,5%, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 2001 in poi e i precari. Va inoltre sottolineato che il regime TFS, anche con la trattenuta del 2,5%, è più favorevole di quello TFR perché calcolato sull’ultima retribuzione, mentre il TFR è un accantonamento anno per anno. Si tratta di un vero e proprio accanimento nei confronti dei/delle colleghi/e più giovani. Infatti i precari e gli assunti alle dipendenze dello stato dopo l’anno 2000, oltre ad essere penalizzati perché il TFR è più sfavorevole del TFS, si ritrovano in busta paga anche una trattenuta illegittima del 2,5% che nulla c’entra con il TFR perché è tipica del TFS. Si ritrova la trattenuta del 2,5% anche chi, pur essendo stato assunto prima del 2001, abbia aderito ad un Fondo Pensione (tipo Espero) perché l’adesione alla previdenza complementare prevedeva il passaggio dal TFS al TFR. Dopo che all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale numerosi lavoratori della scuola e del pubblico impiego avevano presentato, su nostra indicazione, le diffide all’Amministrazione di competenza, dopo aver formalmente richiesto come organizzazione Cobas, con una richiesta-diffida, al governo un intervento normativo coerente con la sentenza della Corte Costituzionale, ora i Cobas Scuola di Pisa promuovono la “via giuridica”.

Fonte: http://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article592

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