sabato 28 ottobre 2017

La Corte di cassazione riconosce il dipendente precario siciliano.

La Corte di Cassazione con le sentenze pubblicate interviene, finalmente, sulla tipologia dei contratti a termine nella Pa siciliana e sul risarcimento del danno per l'abuso subito dai dipendenti precari siciliani. 


Il superamento dell'art 77, comma 2,  della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n 17,  che esclude l'applicazione della Direttiva europea e della legislazione nazionale di recepimento , ai contratti a termine nella Pa siciliana, porta finalmente alla luce che i dipendenti precari siciliani sono dei lavoratori pubblici. Pertanto, i dipendenti precari siciliani non sono oggetto di misure di fuoriuscita, di natura previdenziale e assistenziale, di  workfare, ma sono dei dipendenti pubblici a termine,  che coprono in modo permanente ed effettivo  un posto di lavoro, per l'espletamento di mansioni pubbliche.
Appare abbastanza evidente che la Regione Siciliana non ha competenza nella legislazione relativa al pubblico impiego degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione. La stessa Corte costituzionale ha affermato che la disciplina dei contratti a termine, anche nella Pa siciliana,  rientra nell'ambito della materia "Ordinamento civile", che è rimessa alla potestà legislativa esclusiva  dello Stato italiano. La disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro si realizza mediante la stipula di contratti e pertanto appartiene alla materia costituzionale dell'ordinamento civile di cui all'art 117 comma 2 lett l) della Costituzione  (Corte costituzionale sentenze n. 221/2012 n. 51/2012  e n. 69/2011).
Inoltre,  per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante dell'abuso subito dai dipendenti precari siciliani, la Corte di cassazione, una volta stabilito che si tratta di dipendenti pubblici a termine, applica il principio stabilito dalla sentenza 15 marzo 2016 n 5072 SS. UU della Corte di cassazione. A tal fine per quanto riguarda il risarcimento del danno si dovrà tenere conto dell'applicazione della sanzione in relazione ovviamente alla durata dell'abuso.

Pertanto bisogna ben evidenziare che nessuna sentenza ha previsto la liquidazione del danno e licenziamento del lavoratore, in quanto la sanzione copre il danno subito che deriva dell'abuso. Eventuali licenziamenti dopo il risarcimento del danno per l'abuso subito hanno effetti ritorsivi nei confronti dei dipendenti precari oggetto di risarcimento se si intrattengono rapporti di lavoro a termine con altri dipendenti precari siciliani che non hanno attivato alcuna tutela effettiva. In questi casi i dipendenti precari siciliani licenziati che subiscono un evidente discriminazione di natura ritorsiva possono richiedere un immediato intervento del giudice del lavoro.

In definitiva penso che nessuno degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana coinvolti adotterà questa linea,  alla luce della posizione del Governo italiano sulla responsabilità dirigenziale per dolo o colpa grave in caso di reiterazione di contratti di lavoro a termine.
Dott. Gaetano Aiello. 







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