venerdì 7 novembre 2014

Precari del comune di Marsala. Ingrassia: "Fatti passi avanti per stabilizzazione

07/11/2014 15:10:00

Precari del comune di Marsala. Ingrassia: "Fatti passi avanti per stabilizzazione"







La stabilizzazione dei contrattisti del Comune di Marsala è stato il 
punto trattato ieri dalla Commissione Consiliare Affari Generali. 
Presenti i sindacati CGIL CISL e UIL rispettivamente rappresentati da Enzo Milazzo, Giuseppe Magro e Osvaldo Angileri. “L’incontro si è tenuto in un sereno clima di confronto costruttivo a chiarimento di tanti aspetti tecnici e legislativi che contraddistinguono le procedura per la stabilizzazione” dichiara il presidente della commissione, la consigliera Ginetta Ingrassia. “E’ decisamente un passo avanti per dare il via al percorso di stabilizzazione che, nel giro dei prossimi tre anni, deve portare fuori dal precariato gli storici contrattisti del Comune di Marsala”. Ingrassia pur apprezzando lo sforzo dell’Amministrazione non condivide la decisione della stabilizzazione a 18 ore per le Categorie A e B specialmente per i lavoratori monoreddito. “E’ necessario – aggiunge - trovare inoltre soluzioni alternative anche nel caso delle Categorie C e D per le quali la stabilizzazione passerebbe attraverso una procedura concorsuale”. “Per la definizione di aspetti di natura finanziaria -conclude la nota - si è ritenuto opportuno aggiornare la seduta a giovedì prossimo alla presenza del Direttore di Ragioneria Dott. Fiocca, assente per motivi istituzionali”.

 Fonte: http://www.tp24.it/2014/11/07/dai-comuni/precari-del-comune-di-marsala-ingrassia-fatti-passi-avanti-per-stabilizzazione/87280

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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 
 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul 
lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, 
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso 
dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP; 
 Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, 
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
 Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 28 giugno 2001; 
 Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
 Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella 
riunione del 9 agosto 2001; 
 Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli 
affari esteri e con il Ministro della giustizia; 
 E m a n a 
 il seguente decreto legislativo: 




 Art. 5. 
 Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti 
 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine 
inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi 
dell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al 
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di 
continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo 
giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno 
ulteriore. 
 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in 
caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonche' decorso il 
periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo 
giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo 
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 
 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi 
dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di 
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti 
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 
sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 
 4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, 
intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di 
continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato 
dalla data di stipulazione del primo contratto. 
 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti 
di cui ai commi precedenti ((e fatte salve diverse disposizioni di 
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o 
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' 
rappresentative sul piano nazionale)), qualora per effetto di 
successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni 
equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo 
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi 
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di 
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto 
di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In 
deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un 
ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' 
essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula 
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per 
territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle 


Decreto legislativo 30.03.2001 n° 165 , G.U. 09.05.2001

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2.  Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla all'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. (2)
3.  Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. (3)
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (4).
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. (5)

5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. (6)

5-quater.  I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. (6)

 Fonte: (INSERISCI QUI EVENTUALE FONTE) Condividi questa notizia per diffonderla ai tuoi colleghi precari! Se vuoi seguire questa ed altre notizie simili metti "MI PIACE" nella pagina Facebook di Basta Precari. Puoi condividere e diffondere a più visitatori la notizia utilizzando "condividi" ai social network di BastaPrecari su: Facebook, Twitter, Google+ e Youtube. Per inserire un commento a questa notizia fai clic qui sotto su "Inserisci un commento". Per comunicati, notizie o per diventare autore del blog scrivere a: bastaprecaricomune@gmail.com.

giovedì 6 novembre 2014

MGL - Comunicato stampa 6 novembre 2012


Come da impegni assunti durante i lavori del Forum regionale sul precariato del 30 Ottobre u.s. tenutosi presso Università agli Studi di Palermo, è stata articolata e definita da parte di questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, la proposta che sarà oggetto di concertazione nei giorni a seguire, con tutte le parti interessate (ANCI Sicilia, Governo Regionale, Deputazione regionale e nazionale, Amministratori locali, Personale direttamente interessato).

Dandoci tempi relativamente brevi per addivenire ad una posizione comune da sostenere unitariamente nei confronti del Governo Nazionale in sede di esame e approvazione legge di stabilità 2015 nelle Commissioni di merito di Camera e Senato, sollecitiamo gli enti, comunque a porre in essere nei limiti di quanto è normativamente consentito gli atti propedeutici a riscontrare il dettato di cui all’art 4 commi 6 e 9 della legge 125/2013.

Ad ogni buon fine si rappresenta la necessità, di ribadire che, non sarà tollerato alcunché nei confronti delle istituzioni preposte, chiamate a riscontrare quanto andremo a sostenere con l’apporto imprescindibile della categoria; precisando che al di là di ogni ragionevole dubbio deve essere chiaro a tutti che il nostro operato è consequenziale ad una programmazione che diversifica nel tempo le azioni da intraprendere; a tal proposito non è escluso il ricorso ad una paralisi totale delle attività nell’ambito delle amministrazioni locali presenti sul territorio e in ultima analisi l’avvio di una procedura legale da intraprendere contestualmente nei confronti di tutte le amministrazioni degli enti locali.

La possibilità di intraprendere un’azione legale non ci spaventa e non la escludiamo a priori, ma vogliamo essere cauti, stante l’incertezza sull’esito che questa può determinare alla luce della normativa vigente in materia, al di là di quanto altri possano rappresentare avendo fiutato un interesse e un business.
Di fatto oggi, fino a nuova normativa, lo stato italiano ha con proprio decreto del 6 settembre 2001, n. 368, dato attuazione alla direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato; sancendo principi che non possono essere assoggettati a interpretazioni del tutto personali a secondo la convenienza; precisando che la reiterazione di più contratti a termine oltre il limite massimo di 36 mesi comporta la trasformazione degli stessi a tempo indeterminato solo ed esclusivamente nel settore privato, diversamente nella pubblica amministrazione, quantifica e riconosce un danno economico (alcune sentenze hanno quantificato in 20 - 30 mesi di retribuzione) al lavoratore dipendente interssato con la risoluzione immediata del contratto in essere.



                                                                           Il Segretario Generale
                                                                                     Giuseppe Cardenia

Fonte: http://www.insiemeassociati.it/

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mercoledì 5 novembre 2014

Comune di Pomezia - Lavoratori precari del Comune, in 6 vincono la causa: il Tribunale di Velletri ordina di trasformare i contratti a tempo indeterminato.



È una sentenza che sicuramente farà rumore all’interno del palazzo comunale di piazza Indipendenza, quella pronunciata dai giudici di Velletri in merito alle cause presentate da alcuni dei lavoratori precari del Comune di Pomezia. Ieri c’è stata l’udienza conclusiva del processo di primo grado e questa mattina la sentenza è arrivata agli avvocati Benedetta Bruni e Giuseppe Pecorilla, che rappresentavano i 6 dipendenti coinvolti vincitori del concorso del 2010: le assunzioni a tempo determinato devono essere trasformate in contratti a tempo indeterminato, così come da bando di concorso. In più, il Comune di Pomezia è stato condannato a pagare 8 mila euro di spese per ogni dipendente. Al momento, oltre alle 6 appena concluse, sono in essere altre 24 cause per lo stesso motivo, di cui una ventina avanzate da agenti della polizia locale e le restanti da impiegati del settore amministrativo, ma in tutto sono 103 i dipendenti nei vari ruoli dell’amministrazione, tutti di categoria C, che si trovano nella stessa situazione e che potrebbero, nel caso il Comune non trovi a breve una soluzione, ricorrere alle vie legali, forti della sentenza appena emessa dal Tribunale di Velletri. “Adesso il sindacato DICCAP SULPL attende una chiara presa di posizione da parte del Comune che faccia capire quale sia il destino dei lavoratori, ai quali scadrà il contratto verso la metà del 2015 – dichiara il rappresentante sindacale Michele Gregis – L’amministrazione chiarisca se intende fare appello o applicare la sentenza, perché fino ad ora il sindaco Fabio Fucci ha dichiarato che non sapeva come assumere i dipendenti vincitori di concorso, che sono indispensabili per garantire la sicurezza ed i servizi sul territorio. Adesso il modo c’è, si tratta solo di capire se si intende applicarlo. Qualora invece non venisse presa subito una posizione chiara, intraprenderemo tutte le azioni sindacali conseguenti”.



Fonte: http://www.ilcorrieredellacitta.com/cronaca/pomezia-lavoratori-precari-comune-in-6-vincono-causa-tribunale-velletri-ordina-trasformare-i-contratti-indeterminato.html

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Comune di MAZARA DEL VALLO - Verbale assemblea RSU del 05 11 2014





- COMUNE DI MAZARA DEL VALLO - COMUNICATO RSU 03 11 2014

 

- Comune di Mazara - Assemblea Sindacale 05 11 2014 Oggetto: "Piano triennale assunzioni".

 

- Comune di Mazara - Deliberazione GM 145 del 20 10 2014, piano occupazionale, programmaz. triennale assunzioni 2014 - 2016

Fonte: RSU Comune di Mazara

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martedì 4 novembre 2014

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO - COMUNICATO RSU 03 11 2014

Ai colleghi dipendenti sia di ruolo che a tempo determinato.

Nel rinnovare l'invito a partecipare all'assemblea  del 5 11 2014,  a scanso di equivoci,   forse  interessati, riteniamo utile precisare quanto segue: l'assemblea e stata  indetta dalla rsu  che a maggioranza ed in rappresentanza di tutta  la stessa rsu ha effettuato le comunicazioni previste dalla legge.

Per le assemblee non sono necessarie  autorizzazioni  ma la comunicazione va fatta almeno 3 giorni prima, noi l'abbiamo effettuata il 24 ottobre con largo anticipo, non avendo comunicato per tempo l'amministrazione eventuali impedimenti per  concomitanze di altri eventi la stessa è perfettamente in regola!

L'assemblea è stata indetta dalla rsu e come sempre sono state invitate oltre a tutti i dipendenti anche i rappresentanti di tutte le sigle, nessuno strumentalizzi la nostra assemblea  chi vuole partecipare delle sigle sindacali lo faccia ma l'assemblea è nostra!

Non cadete nella trappola di chi vuol far fallire  l'assemblea  dopo anni di oblio finalmente qualcosa si muove sia per il salario accessorio di tutti i dipendenti sia per mettere fine al lavoro nero legalizzato quale è il lavoro dei contrattisti!!!

Vi invitiamo a partecipare in massa!!!

poiché non esiste il contingente  dei servizi essenziali perche mai individuato
per le assemblee tutti possono partecipare basta avvertire il dirigente che andate in assemblea!

https://dl.dropboxusercontent.com/u/46733398/basta%20precari/Documenti/rsu_mazara%20riunione%2005%2011%202014.pdf


PUBBLICATO:

Fonte: RSU COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

Correlate:

- Comune di Mazara - Assemblea Sindacale 05 11 2014 Oggetto: "Piano triennale assunzioni".

 

- Comune di Mazara - Deliberazione GM 145 del 20 10 2014, piano occupazionale, programmaz. triennale assunzioni 2014 - 2016

 



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L'Asp di Siracusa stabilizza 10 lavoratori precari

Fonte della foto: Nuovo Sud.it
"Un plauso all'amministrazione dell'Asp di Siracusa e al direttore generale, Salvatore Brugaletta, per la stabilizzazione dei dieci operatori del personale precario contrattista (lsu) dell'azienda. Questo è l'obiettivo da sempre perseguito ...
Nuovo Sud.it  -  3-11-2014
 Fonte: http://247.libero.it/rfocus/21612619/1/siracusa-l-asp-stabilizza-altri-dieci-precari-entro-il-2016-gli-altri-110/

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Comune di Augusta, la commissione assume quindici precari





Comune di Augusta, la commissione assume quindici precari

Giornale di Sicilia

SIRACUSA



PIANTA ORGANICA


AUGUSTA. Diventeranno dipendenti comunali a tutti gli effetti a partire dal prossimo anno i 15 precari, inquadrati nella categoria B e in servizio al Comune, che saranno così stabilizzati. Verranno, invece,...


 Fonte: http://siracusa.gds.it/tag/comune/

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lunedì 3 novembre 2014

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA - Selezione per titoli per la stabilizzazione del personale precario.

Selezione per titoli per la stabilizzazione del personale precario 
cat. "B" L.R. 28 gennaio 2014 n. 5

https://dl.dropboxusercontent.com/u/46733398/basta%20precari/Documenti/stabilizzazioni/campobello%20mazara/bando%20campobello.pdf

https://dl.dropboxusercontent.com/u/46733398/basta%20precari/Documenti/stabilizzazioni/campobello%20mazara/bando%20campobello.pdf




Fonte: Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 31 - 10 - 2014

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sabato 1 novembre 2014

Insegnanti "precari" discriminati anche dai sindacati. L'ANIEF dice basta


Teleborsa) - E' tempo di rivalsa per gli insegnanti precari, che non solo sono costretti a subire gli effetti di tagli e mancati riconoscimenti da parte del governo, ma vengono anche discriminati da chi dovrebbe proteggerli, i sindacati. 

Dal 3 al 5 marzo prossimi, un milione di docenti, amministrativi, tecnici ed ausiliari saranno chiamati avotare nelle proprie scuole di appartenenza le RRU che li rappresenteranno nelle contrattazioni d'istituto del prossimo triennio. Tuttavia, il protocollo d'intesa sottoscritto dai sindacati rappresentativi esclude, ancora una volta, dal diritto all'elettorato "passivo" (possibilità di eleggere) i supplenti con contratti in scadenza il 30 giugno o 31 agosto 2015, ma "dimentica" anche i supplenti brevi, che vengono esclusi dall'elettorato "attivo" (la possibilità di eleggere). 

Dinanzi a questa discriminazione, il sindacato ANIEF ha detto basta ed ha annunciato che presenterà i precari nelle sue liste, consentendo loro di far valere i loro diritti ed "introducendo una nuova idea di fare sindacato", in modo da garantire la parità di diritti tra personale precario e di ruolo. D'altronde, anche una sentenza della corte di giustizia europea ha ribadito il principio della parità di diritti dei cosiddetti lavoratori "atipici". 

"Ancora una volta - spiega Marcello Pacifico, presidente ANIEF e segretario organizzativo Confedir - i sindacati rappresentativi della Scuola dimenticano i precari della scuola", dopo che nell'ultimo contratto nazionale li hanno già esclusi dal riconoscimento degli scatti di anzianità.

FONTE: http://www.teleborsa.it/News/2014/10/30/insegnanti-precari-discriminati-anche-dai-sindacati-l-anief-dice-basta-703.html#.VFTV6PmG_fd



pubblicato: S.re Piccione




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