domenica 8 giugno 2014

MGL - Comunicato Stampa 5 Giugno 2014

A chi spetta il bonus Irpef ?
MGLFacciamo un breve riassunto degli importanti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, con le circolari nn. 8/E del 28 Aprile 2014 e 9/E del 14 Maggio 2014. 
I BENEFICIARI 
Vengono espressamente individuati i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, o quelli che percepiscono redditi assimilati, con stipendio non superiore a 24 mila euro annui. Superata questa soglia il credito decresce in maniera proporzionale fino ad annullarsi per redditi pari a 26 mila euro.
 IL CALCOLO 
Per i lavoratori a tempo indeterminato o (determinato che lavorano tutto l’anno) il calcolo è facilechi lavora 12 mesi nel corso del 2014 ha diritto al bonus di 640 ripartito in otto mensilità da 80 euro, applicando la formula [( 640 / 12) * 12 ] / 8 = 80 euro, ossia:
[(credito d'imposta di 640 euro / 12 mesi del 2014) * numero di mensilità effettivamente lavorate] / 8 buste paga rimanenti da maggio a dicembre = bonus in busta paga 
 Per chi lavora a tempo determinato per un periodo inferiore a 12 mesi bisogna invece rapportare il bonus alle mensilità lavorate e poi spalmare su quelle in cui si riceverà la busta paga da maggio a dicembre. In questo caso, la formula:
 [(credito d'imposta di 640 euro / 12 mesi del 2014) * numero di mensilità effettivamente lavorate] / buste paga rimanenti da maggio fino a fine contratto = bonus in busta paga 

Esempio: il dipendente impiegato per sette mesi da marzo a settembre, avrà diritto a un bonus di 373 euro (640/12*7) , che avrà in busta da maggio fino a fine contratto: in ognuna delle cinque buste paga che gli rimangono da incassare, avrà 74 euro [ (640/12) * 7] / 5).
 RICONOSCIMENTO AUTOMATICO
 Come spiega l’Agenzia delle Entrate:
 «i sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso», mentre i contribuenti che hanno eventualmente redditi diversi da quelli erogati dal sostituto devono darne comunicazione. Il datore di lavoro «potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello in cui è resa la comunicazione, e comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di fine anno o di fine rapporto». 

Esempio: se un lavoratore percepisce dal comune uno stipendio inferiore ai fatidici 26 mila euro ma ha altri redditi che lo fanno salire sopra questa soglia, dovrà darne comunicazione all’ente per permetterle di fare i relativi calcoli e conguagli. Oppure, se non comunica nulla e riceve il bonus in busta paga, poi farà il conguaglio in dichiarazione dei redditi.
  
REDDITI ESENTASSE
Chi guadagna meno meno di 8 mila euro l’anno non paga tasse perché la detrazione sul lavoro dipendente azzera l’imposta. Vi sono inoltre lavoratori che pur guadagnando più di 8 mila euro hanno detrazioni che azzerano l’irpef. Se però ad azzerare l’imposta sono altre detrazioni, ad esempio per figli a carico, il dipendente ha diritto al bonus.
  
La circolare delle Entrare chiarisce infatti che il presupposto per il diritto al credito è la sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni sul lavoro dipendente. Non rileva invece «la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata da redditi da lavoro dipendente o assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’articolo 13, comma 1, del Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi (sono le detrazioni sul lavoro dipendente, n.d.r.), quali ad esempio le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del medesimo Tuir».





Esempio1: Spetta il bonus

Imponibile irpef mensile € 1000,00
Irpef (23,00%) € 230,00
Detrazioni da lavoro dipendente
€ 140,00
Detrazioni per coniuge e/o figli
€ 100,00
Totale detrazioni
€ 240,00
Irpef da pagare
€ zero

In questo caso al dipendente spetta il bonus
in quanto il riferimento ovvero le detrazioni
da lavoro dipendente non coprono l’irpef.

Infatti (230,00-140,00= 90)


Esempio2: NON Spetta il bonus

Imponibile irpef mensile € 1000,00
Irpef (23,00%) € 230,00
Detrazioni da lavoro dipendente
€ 230,00
Detrazioni per coniuge e/o figli
€ 100,00
Totale detrazioni
€ 330,00
Irpef da pagare
€ zero

In questo caso al dipendente NON spetta il
bonus in quanto il riferimento ovvero le
detrazioni da lavoro dipendente azzerano l’irpef da pagare.

Infatti (230,00-230,00=zero )

Altra precisazione importante: il reddito rilevante ai fini della detrazione va considerato al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e delle sue pertinenze.
Redditi 24-26mila euro
Sono gli unici per i quali il bonus è ancora dovuto ma in misura minore, fino ad azzerarsi a quota 26 mila euro. Il decreto stabilisce che il credito spetta «per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26mila euro diminuito del reddito complessivo e l’importo di 2mila euro». 
  
Esempio: su un reddito di 25mila euro spetterà un credito d’imposta totale di 320 euro. Il comune verserà al dipendente da maggio a dicembre 40 euro al mese.
  
RILEVANZA DEL CREDITO
Il credito d’imposta di 640 euro «non concorre alla formazione del reddito»: lo prevede esplicitamente l’articolo 1 del decreto, nella modifica all’articolo 13 del Tuir (al quale inserisce il comma 1-bis). La circolare delle Entrate specifica che, di conseguenza, le somme erogate (gli 80 euro in busta paga) non concorrono ai fini delle imposte sui redditi, comprese le addizionali regionali e comunali. Questo ha effetto anche sulle dichiarazioni IRAP delle aziende: non costituendo retribuzione per il percettore.
  
«i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti». 
  
Adempimenti per sostituti d’imposta
  
La regola generale è stabilità dal comma 5 dell’articolo 1 del decreto , in base al quale il credito va:
"attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo allo stesso» e «utilizzando, fino a capienza, l’ammontare delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per le differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga» in relazione ai quali »non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni». 

Significa che il sostituto d’imposta, se non può rivalersi sulle detrazioni fiscali (perché non bastano) deve comunque versare il bonus in busta paga e poi si rivarrà sui contributi previdenziali. Il successivo comma 6 stabilisce che, successivamente, l’INPS recupererà i contributi non versati dai sostituti d’imposta «rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta».
  
Per pagare il bonus, il sostituto d’imposta (il comune) può utilizzare le ritenute IRPEF, le addizionali regionale e comunale, le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività e il contributo di solidarietà. Se tutto questo non basta, utilizza i contributi previdenziali. L’importo del credito utilizzato va indicato nel CUD e nelModello 770.
  
Attenzione: il bonus va pagato a partire da maggio. «Nell’ipotesi in cui questo non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dal successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo fra le retribuzione dell’anno 2014». Quindi, nel caso in cui le procedure dell’ufficio paga non consentano di pagare il bonus in maggio, i comuni possono rimandare a giugno, ma devono poi ricalcolare il tutto spalmando l’aumento spettante su sette mesi anziché otto.
  
Agenzia delle Entrate: circolare n. 9/E – 80 euro anche per cassintegrati e disoccupati
Con la circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 l’Agenzia delle entrate, con una sorta di domanda e risposta, fornisce ulteriori chiarimenti su varie questioni concernenti i soggetti beneficiari, l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.
  
Tra le novità, anche quella che prevede tra i soggetti beneficiari del bonus Irpef i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l'indennità e i lavoratori in mobilità.
  
Inoltre, le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono ai fini del bonus. 
Si rimgrazia il collega Mazzù Giovanni Responsabile economico finanziario  per la fattiva collaborazione.
                                                                                                                      
Il Segretario Generale
                                                                                                                                      
Giuseppe Cardenia    

Fonte: http://www.insiemeassociati.it/

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