sabato 31 gennaio 2015

Bloccate le procedure di stabilizzazione dei precari per ricollocare il personale delle province soprannumerario

Bloccate le procedure di stabilizzazione dei precari per ricollocare il personale delle province soprannumerario.

I commi da 421 a 429 (...continua).

I commi da 421 a 429 dell'art. 1 della legge 23/12/2014 n. 190 dispongono la riduzione del 50 e del

30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane con la

contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario

verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio:

- il comma 421 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle

regioni ordinarie (di seguito "enti") sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla

data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 (8 aprile 2014) , ridotta, rispettivamente, in

misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti

con Paesi stranieri).

Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore;

- il comma 422 dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga

individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di

mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;

- il comma 423 prevede che siano definite le procedure di mobilità del personale interessato,

secondo criteri fissati con decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed

economica maturata, è ricollocato, prioritariamente, ai sensi del comma 424 (ossia verso regioni ed

enti locali) e, in via subordinata, ai sensi del comma 425 (ossia verso altre P.A.);

- il comma 424 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali.

venerdì 30 gennaio 2015

AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani - Il lavoro a termine nel dialogo tra le corti - 23/02/2015 Palermo

I nuovi scenari dopo la sentenza della Corte di giustizia sui precari


Fonte: AGI

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giovedì 29 gennaio 2015

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO - Riunione del 29/01/2015 rinviata al 06/02/2015

Richiesta protocollata in data 29/01/2015
Al Sig. Sindaco
Nicolò Cristaldi

e p. c. Dirigenza 2° Settore


I dipendenti comunali  a tempo determinato in servizio presso codesto Ente, al fine di discutere sulle procedure di stabilizzazione e relativi aggiornamenti normativi, chiedono alla S.V. per  giorno 06/02/2015 alle ore 11:30  l’ utilizzo  della sala La Bruna.
Alla riunione parteciperanno il Dott. Gaetano Aiello, esperto in materia di legislazione statale e regionale sul precariato pubblico siciliano e il Sig. Nicola Traina, componente della segreteria provinciale CUB.

Cordiali saluti
Modica Vitantonio
Piccione Salvatore
Gancitano Giacomo




CORRELATE su Dott. Gaetano Aiello
Esperto in materia di Legislazione statale e regionale sul preariato pubblico siciliano,
Consigliere alla presidenza vicarie dell'ARS


COMUNE DI VALDERICE - VIDEO Convegno 23/01/2015. Precari enti locali siciliani. Quuali prospettive?

















Messina: Resoconto della tavola rotonda sul precariato, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea.



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mercoledì 28 gennaio 2015

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO - Assemblea negata, del 29/01/2015 ore 10:30 sulle procedure d stabilizzazione.

Autorizzazione negata dall'Ufficio del personale per motivi burocratici ancora da chiarire,
nonostante previa disponibilità dell'Amministrazione all'utilizzo della sala riunioni.







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Di.C.C.A.P - Assunzioni a tempo indeterminato ora è chiaro che in Sicilia si possono fare le conversioni contrattuali!


Fonte: Di.C.C.A.P

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Precari, dopo Napoli già 10 mila ricorsi

Precari, dopo Napoli
già 10 mila ricorsi

La sentenza che ha fatto assumere la prof di Ischia. Il sindacato: i giudici devono adeguarsi
Raffaella Mascolo
Raffaella Mascolo


Sono già oltre 10mila i ricorsi pendenti nei tribunaliitaliani dopo la sentenza del tribunale di Napoli che ha decretato l’assunzione in ruolo di una docente precaria prendendo atto della sentenza della Corte di Giustizia europea. «Tutti i tribunali italiani - spiega Marcello Pacifico presidente dell’Anief - si dovranno adeguare come ha fatto nei giorni scorsi il giudice Paolo Coppola di Napoli nei confronti di Raffaella Mascolo, la prof di Ischia». In pratica chiunque abbia un giorno più di trentasei mesi può, secondo la corte europea, ricorrere. «Ma vinta questa battaglia - annuncia Pacifico - l’Anief non si fermerà: oltre all’assunzione, i precari hanno diritto a percepire gli scatti di anzianità da precari, al pagamento delle mensilità estive, alla riconoscimento pieno del periodo pre-ruolo anche ai fini della mobilità». La sentenza sulla docente di Ischia, ricorda Pacifico, arriva a distanza di cinque anni da quando l’Anief denunciò il danno prodotto ai precari italiani, costituendosi in Corte Costituzionale, cui seguirono migliaia di ricorsi presentati nei tribunali del lavoro italiani, che si vanno a sommare alla miriade di denunce pervenute alla Commissione Europea.
Ora i magistrati non potranno che dare il via libera e Napoli ha fatto da apripista. Il sindacato ha sempre sostenuto l’illegittimità dello Stato italiano nel rinnovare i contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti nella pubblica amministrazione: ciò è avvenuto senza ragioni oggettive e con il solo scopo di lucrare un risparmio di spesa in danno di un’intera generazione di lavoratori. Già nel 2011 arrivarono congrui risarcimenti danni a favore dei precari ricorrenti, con indennizzi fino a 30mila euro. «È evidente che anche il nuovo contratto di lavoro - conclude Pacifico - dovrà contenere la validità del servizio svolto dai precari ai fini di tutto quanto stabilito nei tribunali, italiani e non. Il rispetto dalla dignità dei lavoratori, di ruolo e non di ruolo, non può continuare ad essere calpestato. Anche per questo, fino al 6 febbraio, l’Anief chiede ai lavoratori della scuola di presentare le proprie liste di candidati in tutti gli ordini scolastici».
27 gennaio 2015 | 12:17
© RIPRODUZIONE RISERVATA


 Fonte: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/scuola/15_gennaio_27/precari-napoli-gia-10-mila-ricorsi-f3696e34-a614-11e4-966b-3c08211e6f23.shtml

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martedì 27 gennaio 2015

SENTENZA – I PRECARI NON VANNO RISARCITI, MA VANNO ASSUNTI A T.I. ECCO PERCHÈ

SENTENZA – I PRECARI NON VANNO RISARCITI, MA VANNO ASSUNTI A T.I. ECCO PERCHÈ


Posted by orizzontedocenti su 27 gennaio 2015
I precari della scuola sono ad un passo dall’immissione in ruolo. La recente sentenza del tribunale di Napoli  stabilisce un concetto chiaro: niente risarcimenti ma immissioni in ruolo. Fa il punto nell’articolo che segue ItaliaOggi.
ricorso-stabilizzazioneLa reiterazione dei contratti di supplenza oltre i 36 mesi, avvenuta prima del 13 maggio 2011, va sanzionata con la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Anche nella scuola. Prima di tale data, infatti, era ancora applicabile l’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 368/2001: la norma che dispone la stabilizzazione quando si superano i 36 mesi di supplenza.
Dopo il 13 maggio 2011, invece, con l’avvento del decreto legge 70/2011, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al superamento dei 36 mesi, è stata espressamente vietata. È questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Napoli con una sentenza depositata il 21 gennaio scorso (r.g. 57536/11).
Con una pronuncia di ben 51 pagine, il giudice monocratico ha accolto il ricorso di una docente che aveva chiesto di essere immessa in ruolo per abuso di contratti a termine, derivante dal superamento del 36esimo mese di supplenza.
E ha condannato l’amministrazione a pagare 5500 euro di spese legali (+ Iva e cassa per gli avvocati) oltre che alla ricorrente, anche alle altre parti intervenute nel giudizio (in ordine di costituzione: Gilda-Unams, Flc Cgil e Cgil confederazione). In tutto, circa 28mila euro. La sentenza è la prima, in ordine di tempo, dopo la pronuncia della Corte di giustizia europea, con la quale è stata dichiarata illegittima la normativa che consente la reiterazione senza limite dei contratti di supplenza fino al 31 agosto. Ma il percorso argomentativo seguito dal giudice del lavoro di Napoli è autonomo e originale.
Secondo il giudice monocratico, infatti, ai fini del diritto alla stabilizzazione è irrilevante che il limite dei 36 mesi sia stato sforato con la successione di supplenze al 30 giugno (dunque su posti non vacanti). E soprattutto non sarebbe applicabile il criterio dei risarcimento del danno per equivalente (e cioè il risarcimento in denaro). Criterio fin qui adottato dalla prevalente giurisprudenza di merito, nella duplice accezione della corresponsione di un certo numero di mensilità oppure nel riconoscimento del diritto alla progressione di anzianità, arretrati compresi (cosiddetta ricostruzione di carriera).
La non applicabilità del risarcimento in denaro deriverebbe da una falla presente nella normativa. Che peraltro non indica nemmeno i criteri per definirne l’importo. Di qui la necessità della stabilizzazione quale unica sanzione applicabile. Inoltre, secondo il giudice del lavoro, la legge preclude la conversione del contratto. Ma non vieta la costituzione del rapporto a tempo indeterminato. In altre parole, la legge vieta solo la trasformazione del rapporto in essere (da supplenza a ruolo). Ma non la costituzione, ex novo, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Di qui la percorribilità di tale ultima opzione. A nulla rilevando che la materia del reclutamento scolastico sia stata sottratta dal legislatore all’applicazione delle regole generali sul pubblico impiego. Perché «una cosa sono le procedure di reclutamento», si legge nella sentenza, «_altro la disciplina del contratto (dunque la disciplina del contratto a termine)».
Per argomentare la propria tesi il giudice monocratico ha citato, espressamente, diverse sentenze della Corte di cassazione. Che riguardano altri settori della pubblica amministrazione.

 Fonte: https://orizzontedocenti.wordpress.com/2015/01/27/sentenza-i-precari-non-vanno-risarciti-ma-vanno-assunti-a-t-i-ecco-perche/

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COMUNE DI MAZARA DEL VALLO - Assemblea del 29/01/2015 ore 10:30 sulle procedure d stabilizzazione.

Invito al Sig. Sindaco Nicolò Cristaldi 
del Comune di Mazara del Vallo.

Convocazione Assemblea

CORRELATE su Dott. Gaetano Aiello
Esperto in materia di Legislazione statale e regionale sul preariato pubblico siciliano,
Consigliere alla presidenza vicarie dell'ARS


COMUNE DI VALDERICE - VIDEO Convegno 23/01/2015. Precari enti locali siciliani. Quuali prospettive?
















Messina: Resoconto della tavola rotonda sul precariato, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea.


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lunedì 26 gennaio 2015

Precari: Corrao (Cisl Fp), a commissario ex Provincia di Trapani, Tozzo, “Subito firma contratti a tempo indeterminato di tutti i 189 lavoratori precari e dei 16 operatori Asu”


AUTONOMIE LOCALI / REGIONE / SEGRETERIA / TRAPANI
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Precari: Corrao (Cisl Fp), a commissario ex Provincia di Trapani, Tozzo, “Subito firma contratti a tempo indeterminato di tutti i 189 lavoratori precari e dei 16 operatori Asu”.

26 GENNAIO 2015




Trapani – ” Domani chiederemo al commissario straordinario del Libero
Consorzio di Trapani, Ignazio Tozzo, di procedere in tempi brevissimi
alla stipula dei contratti a tempo indeterminato di tutti i 189
lavoratori precari e dei 16 operatori Asu in servizio nell’ente. E’ un
atto doveroso in relazione alla sentenza del Tar Sicilia del 7 gennaio
2015 che ha annullato per dieci lavoratori la revoca della
stabilizzazione decisa il 31 dicembre 2013″: Lo dichiara Marco,
Corrao, segretario provinciale della Cisl Fp Palermo Trapani che
domani, martedì 27 gennaio 2015, incontrerà il commissario
straordinario dell’ex Provincia di Trapani, Ignazio Tozzo, proprio per
sollecitare l’avvio della stabilizzazione di tutti i lavoratori
precari. “Confidiamo nella professionalità e nella competenza di
Ignazio Tozzo – aggiunge Corrao – affinché sia finalmente fatta
giustizia su una vicenda su cui il Tar Sicilia si è espressa in
maniera chiara, fugando anche ogni dubbio rispetto alla Corte dei
Conti”. Marco Corrao sottolinea infatti che la sentenza ha stabilito
che il giudizio non attiene né direttamente né indirettamente alle
decisioni assunte dalla sezione di controllo della Corte dei Conti,
che sono state il presupposto d’impugnativa dei provvedimenti di
stabilizzazione. Lo stesso pronunciamento dei giudici del Tribunale
amministrativo regionale ha chiarito inoltre che
la procedura di selezione per il reclutamento del personale a tempo
indeterminato e parziale, ” poiché rispettosa delle norme di finanza
pubblica ” in tesi mai contestate dal giudice contabile – non poteva
costituire oggetto di annullamento in autotutela. Marco Corrao
ribadisce che la sentenza ha demolito il punto focale su cui si è
basato tutto il mega provvedimento di annullamento, ovvero la
decadenza del divieto di assunzioni (così come stabilito dal
legislatore statale con il dl 95/2012) data la potestà legislativa
della Regione in materia di enti locali. “Domani – conclude Corrao –
solleciteremo il commissario Tozzo a fare presto affinché si chiuda
definitivamente un capitolo di incertezze per questi lavoratori che datroppi anni attendono di avere riconosciuti i propri diritti”.



Fonte: http://www.fpcislpalermotrapani.it/precari-corrao-cisl-fp-a-commissario-ex-provincia-di-trapani-tozzo-subito-firma-contratti-a-tempo-indeterminato-di-tutti-i-189-lavoratori-precari-e-dei-16-operatori-asu/
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domenica 25 gennaio 2015

COMUNE DI VALDERICE - VIDEO Convegno 23/01/2015. Precari enti locali siciliani. Quuali prospettive?


  


https://www.youtube.com/playlist?list=PL3mBYuqf5Ic668tnrrcbRWNKObcnD5iOJ
di Basta Precari!


 

 

 

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Di.C.C.A.P - Comunicato 24 01 2015

https://drive.google.com/open?id=0B_didOAk2Pw0WUdzQ1NIZVBNc2RBQWZMSzFjWTB2M3p6UG9B&authuser=0


Fonte: Di.C.C.A.P

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CISL - Richiesta di revoca in autotutela – determina Dirigenziale n.305/2014.


https://drive.google.com/open?id=0B_didOAk2Pw0elFibHRFMGg0dWVLb0IxVEdKTkZvaXFfWUFJ&authuser=0

Fonte: CISL

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Precari stabilizzati: contratti a tempo trasformati in “indeterminato” Mai più precari a vita: stop al rinnovo dei contratti a termine nel pubblico impiego e nel privato

Mai più precari a vita: stop al rinnovo dei contratti a termine 

nel pubblico impiego e nel privato

La Legge per tutti


È coinvolto non solo tutto il pubblico impiego nella storica sentenza emessa oggi dalla Corte di Giustizia [1] (e di cui, posta l’importanza, pubblichiamo qui sotto il testo integrale). Anche il comparto privato viene investito da quella che si presenta essere una vera e propria rivoluzione per il diritto al lavoro. Molto più di qualsiasi Job Act.   La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato – scrive la Corte Comunitaria – è contraria al diritto dell’Unione Europea. E se anche la sentenza si riferisce ai supplenti nelle scuole, il principio è applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni - e addirittura ai lavoratori del settore privato - che impiegano forza lavoro con contratti di precariato puntualmente rinnovati e mai stabilizzati.   Secondo i giudici di Lussemburgo, il rinnovo illimitato dei contratti a termine per assicurare le supplenza nelle scuole viola i principi comunitari perché non contiene alcun meccanismo per evitare l’abuso nel ricorso ai “td” nel ministero dell’Istruzione.   Ora si aprono le porte per migliaia di risarcimenti: un buco nelle casse dello Stato che può arrivare fino a 2 miliardi di euro, per i quali scatta la corsa alla ricerca di copertura economica. Sono infatti 250mila i precari che possono chiedere la stabilizzazione e i rimborsi, oltre ovviamente agli scatti di anzianità maturati tra il 2002 e il 2012 dopo il primo biennio di servizio e le mensilità estive su posto vacante.   Lo stop coinvolge anche i cosiddetti “concorsi-miraggi” indetti dalla pubblica amministrazione, che prima bandisce le gare e poi non procede alle assunzioni o lo fa con contratti “a tempo” rinnovati vita natural durante.   A detta della Corte Ue, la normativa italiana deve prevedere un limite alla durata massima totale dei contratti a tempo o il numero dei loro rinnovi. I principi comunitari, infatti, non ammettono disposizioni che, in attesa che si svolgano i concorsi per assumere personale di ruolo delle scuole statali, autorizzi il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per il reclutamento annunciato ed escludendo il risarcimento del danno subito a causa del rinnovo del “td”.   Lavoratori italiani rimasti sino ad oggi senza garanzie Ma la Corte di Giustizia si spinge ben oltre il comparto scuola pubblica. Infatti, l’accordo quadro sui contratti a termine si applica a tutti i lavoratori, senza distinguere in base alla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro o al settore di attività interessato. Le norme Ue, dunque, valgono per tutti i lavoratori – docenti o collaboratori amministrativi – assunti per effettuare supplenze annuali nelle scuole pubbliche. Insomma, per chi ancora non l’avesse capito, si tratta di una vera e propria rivoluzione!   Proprio per evitare il ricorso a contratti a termine senza limiti per numero e durata, l’accordo quadro impone agli Stati membri di prevedere l’indicazione delle ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti o la determinazione della durata massima totale dei contratti o del numero dei loro rinnovi. E in caso di abuso deve essere applicata una misura sanzionatoria che sia proporzionata, effettiva e dissuasiva.   In Italia, invece, tali garanzie del lavoratore sono state sempre puntualmente eluse. Il termine di immissione in ruolo dei docenti nell’ambito di tale regime è variabile e incerto, poiché essa dipende da circostanze aleatorie e imprevedibili. Ed ora, si apriranno le cause contro lo Stato italiano. E di ciò, come sempre, a pagare saranno, in definitiva, i contribuenti


.           Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (*) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Insegnamento – Settore pubblico – Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni – Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Assenza di diritto al risarcimento del danno» -


Precari stabilizzati: contratti a tempo trasformati in 

“indeterminato” 


Tempo indeterminato e carriera ricostruita con anzianità pre-ruolo dopo la condanna della Corte di Giustizia per l’abuso nel ricorso a contratti a termine reiterati.   Comincia a sortire i primi effetti la condanna inflitta, nello scorso mese di novembre, dalla Corte di Giustizia all’Italia, per il reiterato utilizzo, da parte di quest’ultima, dei contratti a termine nel pubblico impiego (leggi “Mai più precari a vita: stop al rinnovo dei contratti a termine”): sentenza che, come si era anticipato, ha effetti non solo nel settore “scuola” (dal quale ha preso le mosse la “rivoluzione”), ma anche in tutti gli ambiti del pubblico impiego e persino – secondo i primi commenti – al settore privato.   Dopo la sentenza della Cassazione di appena 10 giorni fa (leggi: “Contratti a termine convertiti: riconosciuta l’anzianità di servizio al dipendente”) è ora il turno del Tribunale di Napoli che, con una recente pronuncia [1], ha disposto la stabilizzazione del contratto a termine nei confronti di un docente precario. In pratica, proprio lo stesso giudice che aveva dato origine al ricorso alla Corte di Giustiza, ora non fa altro che applicare il principio da questi propugnato: quando lo Stato italiano fa eccessivo ricorso al contratto a termine, reiterandolo per più volti, il precario ha diritto alla trasformazione del rapporto in “tempo indeterminato” e alla ricostruzione della carriera con il conteggio, a fini economici e normativi, della anzianità di servizio per il periodo pre-ruolo in maniera integrale.   Divieto, dunque, di disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, solo per il solo fatto di avere questi ultimi un contratto o rapporto di lavoro limitato nel tempo, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Insomma: i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato.   Ecco dunque la massima espressa dal tribunale partenopeo:   “Dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte di giustizia europea con la sentenza C-22/13 per abuso del contratto a tempo determinato deve dichiararsi che fra l’insegnante e il ministero dell’Istruzione sussiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dovendosi condannare l’amministrazione convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni contrattualmente dovute per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro intercorsi fino all’immissione in ruolo e alla ricostruzione della carriera del lavoratore con il conteggio, a fini economici e normativi, della anzianità di servizio per il periodo pre-ruolo in maniera integrale”. 

 Fonte: http://www.laleggepertutti.it/70032_precari-stabilizzati-contratti-a-tempo-trasformati-in-indeterminato

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CSA - Daidone Salvatore - Richiesta chiarimenti delibera 332 del 30/12/2014.

 
CSA Regioni Autonomie Locali
Coordinamento Provinciale CSA Regioni Autonomie Locali

Via pedone, 31 – 91016 erice (Prov. Trapani)
tel./ fax 0923.554001 PEC csaral.trapani@pec.itDaidone Salvatore cell. 3383379227


Al Commissario Straordinario
del Comune di Marsala

Al Segretario Generale
del Comune di Marsala

Al Dirigente delle Risorse Interne 


E p.c. Al Dirigente della Polizia Municipale


Oggetto: Richiesta chiarimenti delibera 332 del 30/12/2014.

Lo scrivente Daidone Salvatore nella qualità di delegato territoriale del C.S.A. r.a.l. ed RSU di questo Comune,

Chiede

alla SS. LL. in indirizzo, di voler fornire chiarimenti relativamente alla delibera 332/2014, approvata in data 30/12/2014
Si chiede come a tutt’oggi non sia pervenuta come informativa sindacale alle OO.SS. ed RSU, si chiede ancora se sussistono alla data odierna i requisiti del richiedente, quale la sussistenza in vita della persona per la quale usufruisce della legge 104/92 per poter consentire ciò e nel caso non vi fossero, non sia il caso di ritirare detta delibera in autotutela.

Con l’occasione si ricorda che in data 28/11/2014 prot. 96802 si era richiesto un incontro con il sig. Commissario Straordinario con riferimento alla Delegazione Trattante avvenuta in data 27/11/2014, da cui richiesta a suo tempo inoltrata, che si allega alla presente. 
____________________2015



Il delegato Territoriale
F.to Salvatore Daidone

Pubblicato: S.re Piccione

Fonte: CSA


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giovedì 22 gennaio 2015

COMUNE DI VALDERICE - Convegno 23/01/2015 ore 15:30. Precari enti locali siciliani. Quuali prospettive ?


Fonte: Precari Comune di Valderice

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mercoledì 21 gennaio 2015

Precari scuola: il tribunale di Napoli dice sì alla stabilizzazione


Precari scuola: il tribunale di Napoli dice sì alla stabilizzazione
Arriva il primo pronunciamento favorevole dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Il governo sani subito l'ingiustizia commessa per molti anni nei confronti di migliaia di precari docenti e Ata.


21/01/2015




È di alcune ore fa il pronunciamento del Giudice di Napolisulla stabilizzazione dei precari scuola con più di 36 mesi di servizio. Tale decisione è coerente con la sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso 26 novembre 2014.
Nella causa di Napoli erano intervenuti in giudizio anche i legali della FLC CGIL e della CGIL per sostenere e rafforzare le ragioni dei precari.

Il giudice, che aveva richiesto l’interpretazione della legittimità delle norme nazionali alla Corte europea, ora sulla base della sentenza del 26 novembre, ha deciso nel merito e trasformato il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, oltre al pagamento delle retribuzioni dovuteper i periodi di interruzione del lavoro e al riconoscimento dell’anzianità pregressa a favore dei ricorrenti.
Il giudice ha condannato il MIUR al pagamento delle spese di giudizio a favore della FLC CGIL che era intervenuta in giudizio.

È questa una sentenza importantissima che auspichiamo venga imitata da tutti gli altri tribunali dove nei prossimi giorni si discuteranno le cause di migliaia di precari a seguito dei ricorsi presentati con il sostegno della FLC CGIL che si è battuta in sede Europea per rivendicare un'equa retribuzione e la stabilità del posto di lavoro.
Siamo soddisfatti dell'esito di questa battaglia che porteremo avanti fino a quando il governo non avrà reso giustizia a tutti i precari.
Ricordiamo che le nostre sedi continuano ad essere impegnate a dare assistenza legale ai precari che hanno superato i 36 mesi di servizio.



Pubblicato da Modica Vitantonio

 Fonte: http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-il-tribunale-di-napoli-dice-si-alla-stabilizzazione.flc

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