A tal uopo intendiamo richiamare l'attenzione sulle incongruità che le direttive impartite dal Dirigente generale del Dipartimento Lavoro con propria nota in data 3 Febbraio 2014, presentano fino a contrastare con il dettato normativo stesso della norma approvata .
Nel particolare si evidenzia quanto segue :
a) il termine fino al 31 Dicembre 2013 non può essere generalizzato, per tutto il personale titolare di contratto a termine, stante che ci troviamo in presenza di contratti il cui termine di scadenza và oltre detto termine, dichiarare una posizione diversa non è possibile.
b) il periodo di utilizzazione o servizio prestato, non può essere computato in modo sommario generalizando l'arco temporale dalla data iniziale di utilizzo nei porogetti LSU /LPU e il termine 31 Dicembre 2013, non tenendo a debito conto tutti i periodi di sospensione intervenuti nel periodo preso in esame ; così procedendo si formula un elenco falsato, che porrebbe in una situazione di vantaggio coloro che per anni hanno prestato attività in altra sede (vedi sospensione per incarichi scolastici e altro);
c) dall'esame dell'elenco alfabetico pubblicato sul sito si riscontra che il personale in servizio con contratto a termine o utuilizzato in ASU non risulta incluso , negando loro la possibilità di presentare autocertificazione ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco regionale .
Altro aspetto che genera confusione entrando in forte contraddizione con la normativa a regime è quella relativa alla riapertura dei termini ai fini di consentire , con l'assunzione a tempo indeterminato la definizione dlle procedure di cui alla L.R. 24/2010 che alla data del 31 Dicembre 2012 sono state avviate o completate .
Riteniamo per quanto sopra intervenire presso le sedi preposte a tutela e salvaguardia del personale interessato , chiedendo una riscrittura delle direttive impartite .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
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