mercoledì 5 febbraio 2014

DOTT. GAETANO AIELLO - Pubblicata la Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale.

Pubblicata la Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale.

Precari degli Enti Locali. Anche il Commissario dello Stato può sbagliare!!

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, nel suo delirio di impugnative alla Legge di stabilità regionale per l’anno 2014, non ha impugnato ( ovviamente, secondo chi scrive, incorrendo in un errore giuridico marchiano!!) il comma 1 dell’articolo 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5.
Infatti, il comma 1 dell’articolo 30 della Legge di stabilità regionale, è palesemente in contrasto con quanto dispone l’articolo 4, comma 8, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni in Legge 30 ottobre 2013 n. 125 (cd Legge D’Alia).
Di seguito, tenterò  di spiegare, con argomentazioni tecnico giuridiche, le motivazioni alla base degli errori commessi dall’autorevole rappresentante del Governo nazionale.

Per favorire le stabilizzazioni dei lavoratori LSU- ASU e di quelli impegnati in LPU, cioè del personale di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 e dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo  7 agosto 1997 n. 280, e di conseguenza della Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24, viene istituito per Legge, un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità che contemplano l’anzianità anagrafica, l’anzianità di utilizzazione ed i carichi familiari.

Per quanto concerne l’iscrizione dei lavoratori al suddetto elenco regionale, la disposizione legislativa di cui al comma 1 dell’articolo 30 potrebbe creare (e difatti crea!!) dei dubbi interpretativi ed applicativi. Evidenziamo, quindi, due aspetti della nuova disciplina statale sul precariato della Pubblica Amministrazione che ci creano dei forti dubbi di costituzionalità e di seguito specificati:
1. l’articolo 4, comma 8, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 e di conseguenza anche la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, fa riferimento a tutti i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 ( lavoratori LSU- ASU) e di cui all’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 7 agosto 1997 n. 280 ( lavoratori LPU);

2. la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 novembre 2013 n. 5, disciplina con  un’interpretazione difforme alla Legge, l’inserimento negli elenchi regionali di tutti coloro che risultino alla data del 1 settembre 2013 ( e non, invece, come dispone l’articolo 30, comma 1, della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5, alla data del 31 dicembre 2013) essere stati lavoratori LSU- ASU o LPU, prescindendo dal fatto che abbiano in corso anche un rapporto di lavoro a tempo determinato e di natura subordinata con la Pubblica Amministrazione.

L’interpretazione ministeriale, a mio avviso, risulta essere eccessivamente in contrasto rispetto a quanto dispone la Legge di riferimento: sostenere che negli elenchi regionali entrino tutti coloro i quali siano stati LSU o LPU, anche se nel frattempo siano divenuti titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata, appare di difficile attuazione, soprattutto alla luce della giurisprudenza del lavoro in materia ( vedi Cassazione Sezioni Unite del 03 gennaio 2007 n. 3), in quanto c’è una diversità di causa e/o funzione tra un contratto di lavoro subordinato e un rapporto di utilizzazione in lavori socialmente utili ASU.

Secondo questa impostazione, il rapporto di utilizzazione LSU si fonda non in vista dello scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione (come normalmente avviene nei contratti di lavoro di natura subordinata a termine e non), ma in funzione dell’utilizzazione per fini di utilità  pubblica.

A tal proposito il comma 1 appare difforme anche al comma 6 dell’articolo 4, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni in Legge 30 ottobre 2013 n. 125, secondo il quale  l’anzianità richiesta dallo stesso comma 6 si riferisce all’utilizzo con qualunque tipologia di rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, quando, invece, lo stesso comma in questione (ovviamente il comma 6) riguarda solo il rapporto di lavoro a tempo determinato con la Pubblica Amministrazione.

Per tali motivazioni, a mio parere, risulta eccessiva e comunque difforme alla Legge, l’estensione delle disposizioni del comma 6 della Legge D’Alia (cioè le procedure speciali di reclutamento) anche alle categorie di lavoratori dipendenti, valorizzando non il tempo determinato ma qualunque altro rapporto di lavoro anche di natura non subordinata, soprattutto quando i lavoratori siano stati adibiti a mansioni relative a categorie C e D, rispetto a quelle di cui all’articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 (categorie A e B).

Ovviamente, alla luce di quanto dispone la Legislazione statale vigente, appare singolare l’interpretazione data dagli uffici del Commissario dello Stato, delle disposizioni legislative di cui ai commi 4 e 6 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni in Legge 30 ottobre 2013 n. 125, in relazione al comma 1 dell’articolo 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5, non impugnato.

Infatti, per comprendere meglio l’anomalia che viene fuori da quanto dispone il comma 1 dello stesso articolo 30 della Legge Regionale in esame, occorre un attento e rigoroso esame storico delle norme vigenti  in Sicilia in materia di LSU.

A tal fine, appare evidente, rilevare che i soggetti utilizzati in attività socialmente utili (ASU) assunti  a tempo determinato dalle Pubbliche Amministrazioni siciliane a partire dall’anno 2000, quale misura di fuoriuscita dal bacino del precariato, sono stati cancellati da tale bacino dei Lavori Socialmente Utili (LSU), a seguito della stipula di un contratto di lavoro subordinato a termine della durata comunque superiore a 12 mesi ( vedi articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81) e sono decaduti da ogni beneficio di Legge. Dall’anno 2000 in poi questi soggetti, a seguito della stipula di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, reiterato nel tempo per tanti anni, hanno acquisito esperienza e professionalità nell’ambito dell’espletamento delle proprie mansioni, in virtù di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto di riferimentoEsperienza e professionalità che l’elenco regionale  previsto dal testo dalla Legge Regionale mortifica e sacrifica sull’altare del risparmio economico, in evidente contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 1 e 4 della Costituzione Repubblicana e del principio di non discriminazione, per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti alle relative tipologie di rapporto di lavoro.

Questi dipendenti pubblici a termine insieme ai soggetti utilizzati in ASU-LSU, vengono inseriti in un elenco regionale predisposto dal Dipartimento Regionale del Lavoro e contenente i lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili. Si tratta, quindi, delle seguenti tipologie di lavoratori:
1. soggetti titolari di contratto a tempo determinato inquadrati in qualifiche per le quali è richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56;

2.  soggetti titolari di contratto a tempo determinato inquadrati in profili professionali superiori di C e D;

3. soggetti impegnati in attività socialmente utili, utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni in assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Per bene  comprendere gli effetti del comma 1 dell’articolo 30 non impugnato, bisogna avere chiaro il quadro normativo statale e regionale  di riferimento e relativo ai soggetti appartenenti al bacino del precariato pubblico siciliano.

A tal proposito bisogna evidenziare con chiarezza che l’applicazione della misure di fuoriuscita dal bacino LSU, consente la possibilità al soggetto che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato di entrare, paradossalmente, nel mondo del precariato della Pubblica AmministrazioneLa stipula dei contratti a tempo determinato, relativa ai soggetti appartenenti all’articolo 12, comma 6, della Legge Regionale 21 dicembre 1995 n. 85, come modificato dall’articolo 4 e segg. della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 16 e dei contratti di cui all’articolo 25, comma 1, lett. b) della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21, consente la perdita effettiva dello status di lavoratore socialmente utile, nell’accezione di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, in materia di cancellazione e decadenza dal bacino LSU.

La dimostrazione di quanto sopra  affermato deriva dalla forma di utilizzazione dai lavoratori ormai diventati precari (ovviamente, in quanto il loro rapporto di lavoro è a tempo determinato) sostanzialmente coincidente con un’assunzione a tempo determinato mediante l’instaurazione di un rapporto di lavoro di subordinazione. Il lavoratore ex ASU, titolare di contratto di diritto privato a tempo determinato, disciplinato dalla Legislazione regionale, soggiace alla disciplina della contrattazione collettiva nazionale in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato. Non tenere conto di questa evidente realtà contrattuale, costituisce una lesione costituzionale di un diritto al lavoro del lavoratore di cui agli articoli 1 e 4 della Costituzione Repubblicana.

Per essere ancora più espliciti, in materia di diritti acquisiti dai lavoratori precari, in virtù del principio di non discriminazione e di derivazione comunitaria, i lavoratori a tempo determinato titolari di contratti a tempo determinato, già godono degli stessi diritti e degli stessi doveri dei lavoratori a tempo indeterminato dell’Ente Pubblico dove lavorano.

Paradossalmente, il comma 1 dell’articolo 30, è lesivo delle stesse prerogative legislative e contrattuali delle stesse Pubbliche Amministrazioni e non tiene assolutamente conto di quanto previsto dalla Legislazione vigente in materia e sopra evidenziato e specificato. Lo stesso comma 1, non tiene conto, inoltre, che in materia di proroghe e rinnovi dei contratti a termine la stessa Regione Siciliana ha introdotto nella Legislazione vigente l’articolo 3, comma 1 della Legge Regionale 22 gennaio 2013 n. 4,  in recepimento di quanto dispone la disciplina statale, in materia di proroghe e rinnovi di cui all’articolo 1, comma 400, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Infine, per ovviare a questo sconcio legislativo, si chiede al Legislatore regionale di intervenire rapidamente  con una norma legislativa abrogativa dello stesso comma 1 e successivamente anche del comma 6 dell’articolo 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5, per non lasciare nel caos normativo le stesse Pubbliche Amministrazioni ed in particolar modo gli Enti Locali Siciliani.

                                                                                                               Dott. Gaetano Aiello



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