martedì 26 agosto 2014

Le passività precarie e le solite proroghe che servono per non risolvere il problema del precariato della Regione Siciliana.

Le passività precarie e le solite proroghe che servono per non risolvere il problema del precariato della Regione Siciliana.
In Sicilia, per il Governo regionale del Presidente Crocetta, prevedere un percorso sulle possibili soluzioni per i precari storici, rilevata la passività precaria di oltre 24 mila lavoratori, partendo sempre dalla solita proroga, significa continuare a perpetrare ancora l’abuso di Stato sui cittadini lavoratori, in spregio alla disciplina comunitaria in materia di contratti a termine nell’Unione Europea, Italia e Sicilia comprese.
Qualsiasi possibile soluzione deve necessariamente partire dalla semplice constatazione che negli Enti Locali e negli Enti Pubblici ricadenti sul territorio della Regione Siciliana il limite massimo dei 36 mesi dei contratti a tempo determinato, previsto dalla disciplina comunitaria (in Italia attuata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368), è stato abbondantemente superato per oltre 4 volte, per cui parliamo di contratti a tempo indeterminato, in quanto non attivati per motivi eccezionali o straordinari, ma per motivi ordinari e permanenti a copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche degli Enti. Prevedere una proroga di tre anni, nell’attesa di trovare una soluzione con un concorsone unico regionale, significa fuorviare il problema per posticipare di affrontarlo oggi in maniera seria e responsabile. Si tratta quindi della stessa medicina propinata due anni fa dal Governo Lombardo, che prevedeva all’articolo 7 comma 1 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 24, la proroga di 2 anni nelle more della stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario. Stabilizzazione puntualmente non realizzata dagli Enti.
A tal fine, considerando che l’articolo 77, comma 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17, è incostituzionale, in quanto in palese contrasto con la clausola 5 della Direttiva comunitaria 1999/70/CE in materia di contratto a termine (ovviamente il semplice motivo che il Commissario dello Stato di allora non lo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale non significa nulla, stante che la Regione Siciliana, in materia di contratti a termine è soggetta alla disciplina comunitaria e statale) la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, in applicazione della sanzione prevista in caso di abuso per continue reiterazioni di contratti a termine, non troverebbe alcun ostacolo legislativo.
A tal proposito si possono fare due considerazioni:
1. evidenziando che qualora qualsiasi Ente abbia utilizzato rapporti di lavoro a tempo determinato oltre il limite massimo dei 36 mesi consentito dalla Legge, il divieto di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato ( vedi articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che disciplina i rapporti di lavoro flessibile nella P. A.) non troverebbe applicazione perché nella fattispecie concreta non vi sarebbe alcuna violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione dei lavoratori. Il limite dei 36 mesi, non riguarderebbe l’assunzione ed i vizi propri del contratto di lavoro, dato che la sanzione per il suo superamento, cioè la costituzione automatica di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarebbe esterna al contratto di assunzione, di per sé legittimo, ed avrebbe lo scopo di prevenire e reprimere l’abusiva reiterazione delle assunzioni a tempo determinato. In ultima analisi, per evitare ( come invece tentano di fare coloro che propongono la proroga triennale nell’attesa della presunta soluzione concorsuale) il precariato a vita dei lavoratori precari del Pubblico Impiego, il Legislatore europeo, saggiamente, avrebbe previsto un arco temporale superato il quale il rapporto si considera a tempo indeterminato, indipendentemente dalla legittimità o meno del termine apposto al contratto stesso;
2. le norme interne dell’Italia, in qualità di Stato membro dell’Unione Europea, del Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 e l’articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che legittimano i contratti a termine nel Pubblico Impiego, in presenza di occasioni di lavoro palesemente stabili ( come nel caso dei precari degli Enti Locali e degli Enti Pubblici della Regione che hanno occupato in maniera permanente dei posti vuoti nelle dotazioni organiche e che non hanno certamente la caratteristica della temporaneità e dell’eccezionalità della copertura di tali posti vacanti), pongono i lavoratori precari in una situazione, per quanto concerne il rapporto di lavoro, ingiustificatamente peggiore di quella in cui sono posti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Il tutto in violazione del principio di non discriminazione, previsto dalla Legislazione comunitaria vigente in materia.
In materia di precariato nel pubblico impiego mi permetto di fare le seguenti osservazioni:
1. Il Governo nazionale del 2006 e mi riferisco al Governo Prodi, guidato da un uomo di centrosinistra, con due Leggi Finanziarie del 2007 e del 2008, aveva intrapreso la via maestra per ridurre negli anni il fenomeno del precariato pubblico, attraverso la stabilizzazione dei precari con un rapporto di lavoro a tempo determinato di almeno tre anni nella P. A. La Regione Siciliana, alla luce della suddetta normativa statale favorevole per la stabilizzazione dei precari siciliani, stranamente, non è intervenuta con propria Legislazione in materia per poter avviare il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari siciliani. Cosa ci fa pensare che oggi la Regione intervenga seriamente, se il Governo Regionale in carica non ha ancora uno straccio di proposta propria per affrontare seriamente il problema, ma va a ruota del Governo nazionale che in materia di precariato della P. A., continua a collezionare procedure di infrazione per abuso di contratti a termine davanti alla Corte di Giustizia Europea?
2. Lo Stato potrebbe intervenire oggi, alla luce della disciplina europea in materia, riproponendo una Legge Prodi bis, oppure sanare una situazione di continui abusi ai danni dei lavoratori precari, consistenti nel reiterare nel tempo, ormai da oltre 13 anni i contratti a termine. Basterebbe definire meglio la stabilizzazione del rapporto di lavoro precario e non considerarla come una nuova assunzione, alla luce del rispetto dei vincoli di bilancio, se realizzata ad invarianza dei saldi di finanza pubblica ( vedi in materia l’articolo 13 comma 1 della stessa Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 24).
Affrontare oggi, in maniera emergenziale con le solite proroghe il problema precariato in Sicilia, significa non tenere conto del continuo abuso di Stato nei confronti di dipendenti che lavorano al suo servizio in condizione di precarietà da oltre 13 anni, occupando in maniera permanente i posti vacanti nelle dotazioni organiche degli Enti. Mi piacerebbe capire quando sono state impugnate norme in materia di precariato, se è dal Dopoguerra che in Sicilia si entra nella P. A. con concorsi sanatoria, a dir poco discutibili o con stabilizzazioni di massa?
Le proposte del Vice Presidente dell’ARS Venturino, dell’On. Gianni e dell’On. Cimino, firmatari dei disegni di legge sul precariato, mirano a riconoscere la professionalità acquisita dai lavoratori precari in tanti anni di precariato prevedendo, in base alla Legislazione comunitaria vigente in materia di contratto a termine, il rapporto di lavoro che supera il limite dei 36 mesi, deve essere considerato a tempo indeterminato.
Nel Disegno di Legge n. 742 presentato, la novità qualificante è rappresentata dal ruolo unico ad esaurimento, rivolto ai precari che da oltre 13 anni lavorano nella P. A. e che contempla meccanismi di stabilizzazione negli Enti, attraverso l’individuazione dei posti in dotazione organica. Nel caso in cui i posti in previsione nelle dotazioni organiche siano già completi, si prevede la creazione di un ruolo sopranumerario che consenta a tali lavoratori di continuare il rapporto di lavoro con gli Enti, attraverso la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, favorendo la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita con un rapporto di lavoro continuativamente ininterrotto e che ha abbondantemente superato, malgrado l’articolo 77 comma 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17 ( questo sicuramente incostituzionale, in quanto non può superare né la Direttiva 1999/70/CE, né l’articolo 5 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 , come già riconosciuto dalla Regione Siciliana stessa con l’approvazione dell’articolo 5 comma 2 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 24), il limite massimo dei 36 mesi previsto dalla Legislazione italiana, in applicazione della Legislazione comunitaria vigente in materia. Naturalmente, sia il ruolo unico ad esaurimento che il ruolo sopranumerario, non devono comportare aggravi di finanza pubblica, in quanto la stabilizzazione del rapporto di lavoro precario dovrà avvenire necessariamente ad invarianza dei saldi di finanza pubblica. In materia , invece, il Disegno di Legge n. 741, mira ad estendere la Legislazione regionale e statale, prevista dei lavoratori precari anche ai lavoratori socialmente utili o ASU.
A tal fine, se vogliamo ragionare sulle possibili soluzioni, non dobbiamo parlare di proroghe nell’attesa di….ma rimboccarci le maniche oggi a tutti i livelli. Occorre che l’Assemblea Regionale, il Governo della Regione con il coinvolgimento dello Stato, le Rappresentanze Sindacali liberi dal dualismo sindacale che li ha sempre contraddistinti in materia di precariato pubblico, persone di buona volontà e giudici che accertino anche la persistente violazione del buon senso istituzionale dello Stato, che in tanti anni non è riuscito a trovare soluzioni, ma ha continuato, invece, ad alimentare precarietà spacciandola per flessibilità, pongano fine a questo calvario istituzionale di Stato anche per un senso di civiltà.
Le proposte e le soluzioni individuate nel DDL n. 741 e nel DDL n. 742, sono al vaglio delle istituzioni parlamentari e non sono le sole possibili, a condizione che tutte le proposte partano dalla semplice constatazione dell’applicazione del diritto comunitario vigente in materia.
Pertanto le proposte di soluzioni presentate hanno anche l’obiettivo di superare l’articolo 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5, il quale non rappresenta una soluzione al problema , bensì un ulteriore posticipo, per via dell’ennesima proroga dei contratti a tempo determinato.
I due DDL, cercano di affrontare la questione del precariato degli Enti Locali e degli Enti Pubblici della Regione, senza avere la presunzione di avere la bacchetta magica ( che invece sembrano avere sempre gli altri!!) ma con senso di responsabilità e con la giusta misura. La proposta parte dal riconoscere che i precari dopo tanti anni di precariato al servizio degli Enti hanno occupato dei ruoli chiave nella loro macchina amministrativa, per cui sono stati utilizzati da quest’ultimi come manodopera a basso costo (tanto paga la Regione!!). Gli Enti non li hanno mai voluti stabilizzare seriamente, appigliandosi quasi sempre a cavilli legislativi di comodo, voluti anche dalla caotica Legislazione regionale in materia, perseguita dai Governi regionali che da più di vent’anni ad oggi si sono succeduti.
La problematica, infine, per la sua naturale complessità, va affrontata senza raggiri, non in modo demagogico con le solite e reiterate proroghe dei contratti a termine, tante care a certa politica regionale, che mettendo polvere sotto il tappeto, cerca di attribuire le colpe del fenomeno precariato in Sicilia solo ai precari che sono tanti, dimenticandosi presto che i lavoratori sono solo vittime di un sistema politico marcio che li ha usati e che vorrebbe continuare ad usarli. Oggi il Governo regionale e l’Assemblea Regionale, hanno l’occasione di voltare pagina per affrontare seriamente il problema e ricercare le possibili soluzioni, senza fare macelleria sociale, ma prescindendo dalle solite proroghe dei contratti a termine, attraverso una programmazione triennale della stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario.

Dott. Gaetano Aiello     

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