Bloccate le procedure di stabilizzazione dei precari per ricollocare il personale delle province soprannumerario.
I commi da 421 a 429 (...continua).
I commi da 421 a 429 dell'art. 1 della legge 23/12/2014 n. 190 dispongono la riduzione del 50 e del
30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane con la
contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario
verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni.
Nel dettaglio:
- il comma 421 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle
regioni ordinarie (di seguito "enti") sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla
data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 (8 aprile 2014) , ridotta, rispettivamente, in
misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti
con Paesi stranieri).
Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore;
- il comma 422 dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga
individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di
mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;
- il comma 423 prevede che siano definite le procedure di mobilità del personale interessato,
secondo criteri fissati con decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed
economica maturata, è ricollocato, prioritariamente, ai sensi del comma 424 (ossia verso regioni ed
enti locali) e, in via subordinata, ai sensi del comma 425 (ossia verso altre P.A.);
- il comma 424 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali.
La norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le
assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente (60% della
spesa dei cessati), all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie
graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre,
anche la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e
2015 (40%) è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale delle Province in mobilità.
Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetti di spesa di
personale (di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale dal 2014
regioni ed enti locali devono, nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, contenere
le spese di personale "con riferimento al valore medio del triennio precedente").
Pertanto, regioni ed enti locali, per due anni, dovranno destinare tutte le loro risorse assunzionali al
riassorbimento del personale provinciale soprannumerario.
L'unica eccezione consentita è l'assunzione dei vincitori dei concorsi conclusi entro il 31 dicembre
2014.
Le assunzioni effettuate in violazione del comma 424 sono nulle.
- il comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non
economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della
funzione pubblica.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle
sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per
gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle
graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari; in tal caso si fa
ricorso al fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le PA (istituito
dall'articolo 4, comma 1, del DL n. 90 del 2014), prescindendo dall'acquisizione al fondo medesimo
del 50 per cento delle trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo
all'amministrazione cedente.
Il Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale.
Fino al completamento del procedimento di mobilità previsto dal presente comma le
amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato;
- il comma 426 proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla
stabilizzazione dei precari della P.A..
In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo
quanto previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n. 101/2013) bandire procedure concorsuali
per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo
determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato
almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di
lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di "priorità").
Conseguentemente, per le finalità volte al superamento del precariato viene stabilita la possibilità di
utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018 delle risorse, nelle
percentuali stabilite dalla normativa vigente (80% della spesa dei cessati, con esclusione di quelle
del 2014 e 2015 che devono essere destinate al riassorbimento del personale soprannumerario delle
province), per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali;
- il comma 427 prevede che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo
personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di
avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni;
- il comma 428 prevede che nel caso in cui il personale interessato dalla mobilità non sia
completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si proceda a definire criteri e tempi di
utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con maggiore
anzianità contributiva, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque
concludersi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; in caso di mancato completo
riassorbimento dei soprannumeri, a conclusione dei processi di mobilità il personale è collocato in
disponibilità, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e un'indennità pari
all'80 per cento dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi (ai sensi dell'articolo 33,
commi 7 e 8, del d.lgs. n. 165/2001);
- il comma 429 prevede che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per
l'impiego e l'attuazione della "Garanzia per i giovani", le città metropolitane e le province che, a
seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in
materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente
normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano finanziare i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione
di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e
programmi nell'ambito dei fondi strutturali.
Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di tali rapporti di lavoro, in attesa della
successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro (a valere sul Fondo di rotazione per la
formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge n.
845/1978), a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei
programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali; per la
parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento
nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 99 G.U.R.I. 29 dicembre 2014, n. 300
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
omissis
Art. 1 (dal comma 401 al comma 500)
omissis
421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto
ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari
alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56,
ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge
7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le
province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano
fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la
disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.
422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo
modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto
dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al
comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle
forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.
423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1,
comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house
delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario
e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure
di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione
ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del
2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti
informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato
secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425.
Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.
424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni
a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei
ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate
alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle
unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di
ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante
percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la
completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale
ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di
cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di
personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle
finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge
7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza,
difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca,
una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del
presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma
comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano
finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni
di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate
all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla
data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica
l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al
presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo
in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al
fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al
personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del
procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni
a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016,
previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del
precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal
predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che
derivano dalle procedure speciali.
427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il
relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità
di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che
tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di
consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi
della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai
programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa
rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a
425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento
di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente
l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa
convenzione con gli enti destinatari.
428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai
commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese
le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve
comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi
di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore
anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in
soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonchè la
conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del
22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", le città metropolitane e le province
che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi
per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti
di lavoro a tempo indeterminato nonchè di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione
di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e
programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento
dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva
imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione
professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei
programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la
parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento
nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.
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sabato 31 gennaio 2015
Bloccate le procedure di stabilizzazione dei precari per ricollocare il personale delle province soprannumerario
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