sabato 28 ottobre 2017

La Corte di cassazione riconosce il dipendente precario siciliano.

La Corte di Cassazione con le sentenze pubblicate interviene, finalmente, sulla tipologia dei contratti a termine nella Pa siciliana e sul risarcimento del danno per l'abuso subito dai dipendenti precari siciliani. 


Il superamento dell'art 77, comma 2,  della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n 17,  che esclude l'applicazione della Direttiva europea e della legislazione nazionale di recepimento , ai contratti a termine nella Pa siciliana, porta finalmente alla luce che i dipendenti precari siciliani sono dei lavoratori pubblici. Pertanto, i dipendenti precari siciliani non sono oggetto di misure di fuoriuscita, di natura previdenziale e assistenziale, di  workfare, ma sono dei dipendenti pubblici a termine,  che coprono in modo permanente ed effettivo  un posto di lavoro, per l'espletamento di mansioni pubbliche.
Appare abbastanza evidente che la Regione Siciliana non ha competenza nella legislazione relativa al pubblico impiego degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione. La stessa Corte costituzionale ha affermato che la disciplina dei contratti a termine, anche nella Pa siciliana,  rientra nell'ambito della materia "Ordinamento civile", che è rimessa alla potestà legislativa esclusiva  dello Stato italiano. La disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro si realizza mediante la stipula di contratti e pertanto appartiene alla materia costituzionale dell'ordinamento civile di cui all'art 117 comma 2 lett l) della Costituzione  (Corte costituzionale sentenze n. 221/2012 n. 51/2012  e n. 69/2011).
Inoltre,  per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante dell'abuso subito dai dipendenti precari siciliani, la Corte di cassazione, una volta stabilito che si tratta di dipendenti pubblici a termine, applica il principio stabilito dalla sentenza 15 marzo 2016 n 5072 SS. UU della Corte di cassazione. A tal fine per quanto riguarda il risarcimento del danno si dovrà tenere conto dell'applicazione della sanzione in relazione ovviamente alla durata dell'abuso.

Pertanto bisogna ben evidenziare che nessuna sentenza ha previsto la liquidazione del danno e licenziamento del lavoratore, in quanto la sanzione copre il danno subito che deriva dell'abuso. Eventuali licenziamenti dopo il risarcimento del danno per l'abuso subito hanno effetti ritorsivi nei confronti dei dipendenti precari oggetto di risarcimento se si intrattengono rapporti di lavoro a termine con altri dipendenti precari siciliani che non hanno attivato alcuna tutela effettiva. In questi casi i dipendenti precari siciliani licenziati che subiscono un evidente discriminazione di natura ritorsiva possono richiedere un immediato intervento del giudice del lavoro.

In definitiva penso che nessuno degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana coinvolti adotterà questa linea,  alla luce della posizione del Governo italiano sulla responsabilità dirigenziale per dolo o colpa grave in caso di reiterazione di contratti di lavoro a termine.
Dott. Gaetano Aiello. 







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lunedì 16 ottobre 2017

Ci vuole la sentenza del giudice del lavoro per il rispetto del principio di non discriminazione.

I dipendenti  precari  degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana sono dipendenti pubblici abusati anche sul trattamento giuridico ed economico.


La sentenza del 12 ottobre del giudice del lavoro del Tribunale di Palermo non fa altro che applicare la clausola n 4 della Direttiva europea n 70 /1999/CE  sul principio di non discriminazione tra dipendenti precari e dipendenti strutturati o di ruolo. 
A tal fine si smentisce la legislazione regionale abusiva illegittima e difforme alle direttive comunitarie vigenti in materia di contratti a termine nella Pa siciliana. 

Peccato che il Governo regionale di Alessandro Baccei e il Legislatore siciliano sciagurato che ci sta lasciando con le leggi regionali approvate sin dall'insediamento hanno fatto di tutto per non affrontare il fenomeno del precariato pubblico siciliano con serietà competenza e professionalità. 

Adesso le conclusioni generali dell'Avvocato generale della Cgue Szpunar sulle questioni poste dall'Ordinanza del giudice del Tribunale di Trapani sui contratti a termine nella PA siciliana e sulla sanzione effettiva da adottare in caso di abusi. 
Nel caso specifico siciliano parliamo di un abuso che dura da quasi 30 anni. Vergogna!

Dott. Gaetano Aiello





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USB - Convegno sul precariato pubblico degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana. Le azioni di tutela nei confronti degli abusi del rapporto di lavoro a termine nella PA siciliana. Venerdì 20 Ottobre 2017 ore 16.00 Antica Filanda - Via Umberto I° nr 522 - Roccalumera (ME)






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mercoledì 11 ottobre 2017

Per la Corte di giustizia i precari siciliani sono lavoratori pubblici non degli assistiti.

Precari e giustizia europea: le conclusioni dell’Avvocato Generale sono previste per il 26 ottobre
In tema di pubblico impiego le norme italiane non sono in linea con quelle di matrice europea. Il risultato è che l’Italia è il Paese dell’eterno precariato. Molte volte, la Corte Europea ha “bacchettato” il legislatore italiano affinché predisponesse una tutela «più energica» [1]nei confronti dei lavoratori precari. Ad oggi, però, ancora non si è arrivati ad una soluzione che risolva definitivamente il problema. Le tanto attese risposte sono, però, in arrivo e  a rispondere sarà direttamente la Corte Europea, il cui pronunciamento avverrà a giorni. Le conclusioni dell’Avvocato Generale sono previste per il 26 ottobre 2017. In fondo all’articolo si riporta il testo il comunicato stampa [2]. 

Precariato: la giurisprudenza in Italia

La Corte di Cassazione [3] ha stabilito che il dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti a termine per oltre 36 mesi, ha diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [4]. Questo rimedio forfettario, tuttavia potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente, in quanto sproporzionato a fronte dei danni effettivamente subiti dal personale precario. Secondo l’orientamento attualmente maggioritario non spetterebbe, inoltre, al precario statale la cosiddetta stabilizzazione, il diritto – cioè – ad ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato. Secondo questa tesi, infatti, la legge italiana [5] vieterebbe ai giudici di operare la conversione. Se non ci fosse detto divieto – sostengono i fautori di questo orientamento – sarebbe minato un importante principio costituzionale, che impone alle pubbliche amministrazioni di assumere personale solo a seguito di procedure concorsuali [6]. In altri termini, chi sostiene questa tesi ritiene che se fosse possibile trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sarebbe facile per la Pubblica Amministrazione eludere l’obbligo di predisporre un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego.

Il principio del concorso per l’accesso al pubblico impiego

Ai fautori dell’orientamento riportato sopra sfugge un dato importante. Il principio dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso è sancito nel nostro ordinamento dalla Carta Costituzionale e precisamente dall’art. 97 della Costituzione.  Orbene, l’art. 97 Cost. dispone testualmente che: «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» La regola del concorso, quindi, può essere derogata in base alla legge e ove la legge preveda forme diverse di accesso al pubblico impiego, dovrà farsi riferimento a queste forme e non alla regola del concorso pubblico, che rappresenta sicuramente un principio fondamentale nel nostro ordinamento, ma non è l’unica forma di accesso al mondo del lavoro statale. Si pensi al reclutamento del personale che avviene (soprattutto tra gli amministrativi della scuola) mediante avvio dalle liste di collocamento.

Vi è inoltre un ulteriore dettaglio che sfugge. Anche per il lavoro privato vige un importante principio costituzionale, con la differenza che – in tal caso – non ci si è posti alcun problema a superalo, in nome di un più rilevante diritto (quale – appunto – la stabilizzazione) spettante al lavoratore del settore privato. I costituzionalisti, infatti, sanno bene che la Costituzione [7] stabilisce che «l’iniziativa economica privata è libera».  Ma se è vero che l’iniziativa economica privata è libera, allora perché si “costringe” il datore di lavoro privato ad assumere il proprio dipendente, una volta che questi abbia superato il trentaseiesimo mese di precariato? E soprattutto, perché si può “sacrificare” un principio costituzionale a favore di un lavoratore privato, mentre di rinunciare al dettato della Costituzione a favore del precario statale non se ne parla proprio? Si tratta di interrogativi che fanno riflettere e che riceveranno – a giorni – un giusto responso da parte della Corte di Giustizia Europea.

Precariato: la questione al vaglio della Corte Europea

In data 13 luglio 2017, a Lussemburgo si è tenuta un’udienza di discussione concernente la tematica del precariato dei dipendenti pubblici italiani. La questione affrontata dai giudici europei concerne la vicenda di una donna che per anni ha prestato la propria attività lavorativa nel settore pubblico, alle dipendenze di un’amministrazione Comunale  (il Comune di Valderice). Più precisamente, la donna era stata assunta sin dal 1996 come Lavoratrice socialmente utile (Lsu), dal 2005 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) ed, infine, con plurimi e successivi contratti a tempo determinato. Evidente quindi che la donna abbia subito per anni un’illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro. Detta situazione di illegittimità non è sfuggita al Tribunale di Trapani al quale la donna si era rivolta per far valere i propri diritti. In sostanza, secondo il Tribunale di Trapani, posto che la donna ha subito per oltre venti anni un’abusiva situazione di precariato, del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Alla donna, di contro, dovrebbe essere riconosciuto il diritto alla stabilizzazione e/o comunque un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro per troppo tempo negatole. Ciò posto, detto Tribunale, schieratosi dalla parte della lavoratrice ha rimesso – con apposita ordinanza [8] – la questione ai giudici europei. Le conclusioni dell’Avvocato generale sono previste, salvo rinvii o impedimenti, al 26 ottobre prossimo. Di seguito si riporta il relativo comunicato stampa.

Fonti:
https://business.laleggepertutti.it/25615_stabilizzazione-precari-il-comunicato-stampa-della-corte-europea

- Corte di giustizia dell'unione europea


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Il fenomeno del precariato pubblico siciliano al Parlamento europeo.

Carissimi dipendenti precari siciliani abusati, il 22 novembre al Parlamento europeo si discuterà nuovamente di precariato pubblico italiano e in modo specifico dell'anomalia siciliana dei contratti a termine negli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana. 
Si discuterà soprattutto sulle misure sanzionatorie e preventive per contrastare il fenomeno del precariato pubblico italiano e siciliano in modo particolare. Ci sarà un Public Hearing (Adunanza Pubblica) in diretta streaming. 

Dopo tale sessione,  in cui saranno presenti la Commissione europea ed esperti della tematica di tutta Europa, si potrà portare la questione in una sessione plenaria del Parlamento europeo.  Nella sessione del 22 novembre saranno discusse anche le petizioni dei precari con la presenza degli esperti Avv Galleano e Avv De Michele, i quali metteranno in evidenza, la disapplicazione della Direttiva n 70 /1999/CE  nella legislazione siciliana vigente in materia  di contratti a termine nella Pa siciliana. Questione questa già all'attenzione della Corte costituzionale, dopo l'Ordinanza del giudice di Termini Imerese

Questa è una grande occasione di intervento legislativo urgente per il nuovo Legislatore regionale, il quale, a mio avviso,  dovrà affrontare il fenomeno del precariato pubblico siciliano, con serietà,  competenza e professionalità, stante la lunga presenza nell'Ordinamento regionale, del più gigantesco abuso di Stato mai realizzato nella Pa italiana. 

Dott. Gaetano Aiello







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