venerdì 21 ottobre 2011

Consulta: "Incompatibile ruolo parlamentare-sindaco"


La Corte Costituzionale, decidendo sul caso Stancanelli, senatore del Pdl e sindaco di Catania, ha bocciato la legge n.60 del 1953 nella parte in cui non prevede l'incomapatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un comune con più di 20mila abitanti


CATANIA. Niente più doppio incarico per i  parlamentari-sindaci. La Corte Costituzionale, decidendo sul  caso Stancanelli, senatore del Pdl e sindaco di Catania, ha  bocciato la legge n.60 del 1953 nella parte in cui non prevede  l'incomapatibilità tra la carica di parlamentare e quella di  sindaco di un comune con più di 20mila abitanti. A sollevare la questione dinanzi alla  Consulta è stato il Tribunale civile di Catania, al quale un  elettore, Salvatore Battaglia, aveva fatto ricorso. Candidatosi  a sindaco di Catania nel giugno del 2008, quindi dopo essere  stato eletto due mesi prima senatore del Pdl, Raffaele  Stancanelli aveva mantenuto il doppio incarico. La decisione  della Consulta - la n.277 - ha tuttavia
valore per tutti quei  parlamentari divenuti sindaci di grandi città e che dovranno  dunque scegliere quale dei dunque incarichi mantenere. La Consulta è così di fatto  intervenuta in maniera additiva, colmando un vuoto legislativo  che causava -  si legge nella sentenza scritta dal giudice Paolo  Grossi - "la lesione non soltanto del canone di uguaglianza e  ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato  attivo e passivo".

La legge statale, infatti,
prevede  espressamente che non sono eleggibili alla carica di  parlamentare nazionale i presidenti delle Province ed i sindaci  dei Comuni con più di 20mila abitanti, ma nulla dice riguardo  all'ipotesi inversa, vale a dire sull'ineleggibilità a sindaco  di chi è già parlamentare.      "Si tratta dunque - scrive la Corte - di verificare la  coerenza di un sistema in cui, alla non sindacabile scelta  operata dal legislatore (che evidentemente produce in sé una  indubbia incidenza sul libero esercizio del diritto di  elettorato passivo) di escludere l'eleggibilità alla Camera e  al Senato di chi contemporaneamente rivesta la carica di sindaco  di grande Comune, non si accompagni la previsione di una causa  di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica  sopravvenga rispetto alla elezione a membro del Parlamento  nazionale".

I giudici costituzionali, alla luce di precedenti  sentenze costituzionali, ritengono necessario che "il  menzionato parallelismo sia assicurato, allorquando il cumulo  tra gli uffici elettivi sia, comunque, ritenuto suscettibile di  compromettere il libero ed efficiente espletamento della  carica", così come previsto dagli articoli 3 (principio di  uguaglianza e ragionevolezza) e 51 (libertà di elettorato  attivo e passivo) della Costituzione. Secondo la Consulta,  dunque, la "previsione della non compatibilità di un 'munus'  pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si  accompagni, nell'uno e nell'altro, una disciplina reciprocamente  speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza  biunivoca delle cause di ineleggibilità, che vengono ad  incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla  relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale  delléelezione". La pronuncia di illegitimità riguarda, per la  previsione, gli articolo dall'1 al 4 della legge n.60 del 1953  "nella parte in cui non prevedono - si legge le dispositivo -  l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di  sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20mila  abitanti".

fonte: http://www.gds.it/gds/sezioni/cronache/dettaglio/articolo/gdsid/175905/

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