sabato 23 marzo 2013

Legge di stabilità 2013: le norme ''salva precari'', un commento a prima lettura

del fondo di finanziamento ordinario delle università. Il che significa che le predette
amministrazioni potranno prorogare senza limiti i contratti gravanti su finanziamenti esterni che
rispondano ai requisiti richiesti dalla legge di stabilità, mentre per gli altri contratti a termine
gravanti su fondi ordinari – gran parte dei quali attivati per far fronte ad esigenze connesse ad
attività essenziali dell’amministrazione – la proroga potrà essere attivata solo entro il predetto
vincolo finanziario di spesa.
È importante evidenziare l’incipit della nuova disposizione, laddove si precisa che la proroga dei
contratti è consentita “nelle more dell’attuazione dell’articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno
2012, n. 92”.
Il richiamo è alla c.d. Riforma Fornero (l. n. 92/2012) che, tra le altre novità in tema di mercato del
lavoro, ha modificato la disciplina generale del contratto di lavoro a tempo determinato. Si tratta di
norme applicabili anche al pubblico impiego. L’art. 1, comma 7, della legge n. 92/2012, infatti,
precisa che le disposizioni della riforma, per quanto da esse non espressamente previsto,
“costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”. Il successivo comma 8 dispone che “al fine dell’applicazione del comma 7, il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e
definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione
della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.
Da questa angolazione prospettica, la norma “salva precari” sembra assumere il carattere di
disposizione transitoria e urgente, che prelude ad un ulteriore e più organico intervento ministeriale
in materia.
Procedure di reclutamento con riserva di posti e valutazione dell’esperienza professionale. Il
successivo comma 401 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013 prevede la possibilità per le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, e dei vincoli finanziari
vigenti in materia di contenimento della spesa del personale, di “avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico:
a) con riserva di posti, nel limite del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale
maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando,
hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’amministrazione che emana il bando”.
L’obiettivo del legislatore sembra essere quello di agevolare “l’assorbimento” del precariato,
salvaguardando il principio costituzionale del concorso pubblico.
La disposizione non rappresenta certo una novità. Già l’art. 17, commi 10 e 11, del d.l. n. 78/2009,
convertito in legge con modifiche dalla L. 102/2009, aveva introdotto la possibilità di bandire
procedure concorsuali simili, atte a favore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina
per la stabilizzazione (Finanziarie 2007 e 2008). E anche in quel caso il legislatore aveva posto una
netta distinzione tra personale assunto con contratto a tempo determinato (unico a poter beneficiare
della riserva di posti) e personale assunto con contratti di co.co.co. (per i quali è possibile solo la
valorizzazione, in termini di punteggio, dell’esperienza professionale).La vera novità è rappresentata dal fatto che il legislatore interviene a novellare il T.U. Pubblico
Impiego. La disposizione in commento, infatti, forma un nuovo comma 3-bis inserito nell’art. 35
del d.lgs. n. 165/2001. Ne consegue che, mentre in passato le procedure concorsuali con
meccanismi di valorizzazione dell’esperienza professionale avevano carattere speciale e ambito di
applicazione limitato nel tempo, adesso, invece, le stesse entrano a far parte delle procedure
ordinarie di reclutamento per l’assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni.
Viene inserito altresì un ulteriore nuovo comma 3-ter all’art. 35 del T.U. Pubblico Impiego, ai sensi
del quale “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e
la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a
cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche”.
L’intervento legislativo si pone in linea con quanto definito nel Protocollo sul lavoro pubblico
definito il 3 maggio 2012 tra il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, le Regioni,
le Province e i Comuni e le Organizzazioni sindacali, che prevede, tra l’altro, l’introduzione di
“percorsi di accesso mediante un reclutamento ispirato alla “tenure-track””, nonché meccanismi
per “valorizzare nei concorsi pubblici l’esperienza professionale acquisita con rapporto di lavoro
flessibile, tenendo conto delle diverse fattispecie e della durata dei rapporti”.
(Altalex, 11 gennaio 2013. Articolo di Giuseppe Donato Nuzzo)

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