mercoledì 19 giugno 2013

MGL - Comunicato Stampa 14 Giugno 2013


Riteniamo quanto mai opportuno, ritornare sulla problematica attenzionata nel precedente comunicato, relativa al pronunciamento della Corte di Cassazione, che con sentenza n 223 dichiarava illeggitima la trattenuta del 2,5% nelle buste paga dei dipendenti pubblici quale quota di accantonamento TFR; consapevoli che qualunque possa essere l'interpretazione soggettiva data ad una norma, questa non può essere in alcun modo assoggettata a interessi di parte  o spesa a proprio uso e consumo, riportando di seguito le seguenti precisazioni :
  
-  l'art 12 del d.l. n.78 del 2010 aveva esteso la disciplina del Trattamento Fine Rapporto, a  cui sono assoggettati i dipendenti del settore privato  secondo l'art 2120 del codice civile e i dipendenti pubblici assunti a far data dal 1 gennaio 2001, anche ai dipendenti assunti precedentemente a tale data, assoggettati alla disciplina del Trattamento Fine Servizio.

- il contenzioso nasce sulla differenza di calcolo tra i due trattamenti : il trattamento di fine servizio (TFS) prevede l'applicazione di un 2,5% dell'80% della retribuzione imponibile in busta paga ed a carico del lavoratore , mentre il trattamento di fine rapporto (TFR) non prevede alcuna quota a carico del lavoratore  da addebbitare in busta paga .
  
- col passaggio al TFR da gennaio 2011, i dipendenti pubblici assunti prima del 1 Gennaio 2001, essendo passati dal TFS a TFR , non dovevano più vedersi addebitare in busta paga il 2% della retribuzione (2,5 dell'80%) come quota a loro carico.
  
- la corte costituzionale con sentenza n 223/2013, ha dichiarato illeggittima la trattenuta in busta paga dal momento del passaggio al TFR, Gennaio 2011. 
  
- il governo  ha risposto con il  d.l. 185/2012, annullando il passaggio stesso al TFR , ripristinando il TFS facendo tornare leggittima la trattenuta  del 2,5% in busta paga.
  
Per quanto sopra, si conviene alla determinazione che nulla è ogni domanda presentata per la restituzione della trattenuta di TFS operata in busta paga, tanto più se trattasi di personale dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2001 assoggettato alla disciplina del TFR che non prevede alcuna quota a carico da addebitare in busta paga.
  
Maggiore attenzione và riservata all'art 36 della
legge di stabilità regionale 2013 n. 9, che regolamenta e dispone in materia di rinnovi e proroghe di contratti a termine e attività socialmente utili, stante la rivoluzione sul piano normativo e contabile apportato .
Che nessuno ne parli non fà venire meno il problema, puntualmente e volutamente sviato da annunci e proclami che dispensano una  apparente tranquillità che maschera l'incapacità di affrontare in modo risolutivo la problematica, prova ne sono i tentativi di individuare percorsi normativi e annunciare proposte di legge che non vanno assolutamente nella direzione voluta e auspicata dai lavoratori.
  
Riteniamo come MGL Regione e Autonomie Locali che il problema, vuoi per scarsa conoscenza della materia, vuoi per un'improvvisata e manifestata volontà dell'apparire, vuoi per una consapevole regia del fare, si affronta in modo assai approssimativo complicandone le soluzioni già di per sè difficili a dare .
  
Ritornando al punto di partenza, riteniamo che le contestazioni mosse in piena autonomia da questa segreteria MGL Regione Autonomie Locali alla vigilia dell'approvazione del bilancio e della legge di stabilità regionale avvenuta il 30 aprile u.s. , oggi trovano riscontrano in una serie di difficoltà ad agire sia sul piano normativo che contabile mettendo in discussione ciò che nel corso degli anni avevamo con non poche difficoltà ottenuto.

- l'art 36 della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, dispone la prosecuzione dei rapporti di lavoro a termine fino al 31 Luglio 2013, assoggettandoli alla disciplina della legge 228/2012 comma 400, che deroga al limite temporale dei 36 mesi previsti per i rapporti a termine, annullando di fatto quella specificità propria della categoria, leggiferata dalla Regione Siciliana negli ultimi venti anni ;
  
- l'art. 36 della legge regionale n. 9/2013, demanda a singoli capitoli di spesa diversificati per tipologia di intervento la copertura finanziaria , con l'aggravante che limita gli effetti al solo esercizio finaziario 2013 senza possibilità di assumere impegni sul pluriennale, soppiantano del tutto il fondo unico del precariato ;
  
  
- la mancata previsione nel dettato dell'art 36 della legge regionale 9/2013 di assumere impegni sul pluriennale comporta una serie di limitazioni e stravolge l'impianto normativo di leggi regionali che hanno consentito in precedenza l'erogazione di un contributo economico o una compartecipazione ai costi per misure di stabilizzazione deliberate dagli enti interessati a favore del personale proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, sia per la fuoriuscita dal bacino dei lavori socilamente utili sia per la riconversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
  
Alla data odierna , non intervenendo alcun fattore nuovo sul piano normativo , la Regione Siciliana non riconosce agli enti che deliberano misure di stabilizzazioni a  favore di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o hanno deliberato la stabiliazzazione a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 24/2010 entro i termini previsti dalla legge medesima 31 dicembre 2012 alcun contributo economico , essendo impossibilitata ad assumere impegni sul pluriennale stante che la legge 9/2013 non ha previsto ciò .
  
Non è il momento di stare tranquilli, dispensati come siamo da una proroga fino al 31 Luglio 2013 o al 31 dicembre 2013 nel momento in cui questa sarà disposta con provvedimenti, dalla regione siciliana .
  
                                                                                                                 Il Segretario generale
                                                                                                                        Giuseppe Cardenia

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