Continua il disimpegno della Regione Siciliana nei confronti dei dipendenti degli Enti Locali ed Istituzionali. Le modifiche apportate all'articolo 30 dell precari a Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5 non risolvono affatto i problemi degli Enti, anzi. ...
Mentre i dipendenti pubblici a tempo determinato degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana, trascorrono serenamente le feste natalizie, il Governo della Rivoluzione del Gattopardo rivoluzionario di Sicilia, produce l'ennesima beffa a danno degli ingenui lavoratori. Appare paradossale che tale beffa si manifesti sotto gli occhi distratti degli Enti Locali ed Istituzionali e degli interessati sindacati confederali, che non riescono ad abbandonare quell'aspetto duale di approccio al fenomeno del precariato pubblico siciliano e che tanti danni ha arrecato alla categoria dei dipendenti pubblici precari da oltre 15 anni.
Mi riferisco, alle modifiche che si intendono apportare all'articolo 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5, inserite nel ddl n 782 - VII stralcio bis. Tali modifiche non migliorano affatto le sorti dei dipendenti precari, per quanto riguarda la proroga dei contratti a termine in essere e/o la stabilizzazione secondo quanto dispone l'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni ed integrazioni in Legge 30 ottobre 2013 n. 125 (Legge D'Alia).
Voglio spiegare, cercando di farmi capire almeno dai precari, il motivo per il quale tali modifiche non miglioreranno ma peggioreranno le aspettative dei dipendenti pubblici precari.
Comma 1. la modifica "per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale" , mi sembra in contrasto con il principio di riduzione della spesa del personale, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, con riferimento al valore medio dell'ultimo triennio. La norma in esame, considerando gli effetti degli squilibri finanziari nel complesso della spesa del personale, difficilmente metterebbe gli Enti Locali in condizione di rispettare il principio di riduzione della spesa del personale, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Comma 2. La partecipazione contributiva della Regione Siciliana per le finalità indicate dall'articolo 4, comma 9 bis della Legge 30 ottobre 2013 n . 125, ai fini della proroga dei contratti a tempo determinato in essere, producendo effetti sulla spesa del personale, farà aumentare giocoforza la spesa del personale, anziché diminuirla. Ovviamente questo in violazione del principio di riduzione della spesa del personale, secondo gli obiettivi di finanza pubblica.
Comma 3. introduce all'articolo 30 il comma 7 ter, per i processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere compensa solo per gli anni 2015 e 2016 , in luogo di un quinquennio, solo gli effetti dello squilibrio finanziario, nei limiti delle disponibilità del bilancio della Regione Siciliana. Tale norma,di fatto crea una discriminazione tra gli Enti Locali ed Istituzionali della Regione che hanno concluso la stabilizzazione con i finanziamenti previsti dalla legislazione abrogata dallo stesso articolo 30, e quelli che pur avendola conclusa o che la stanno concludendo, non avranno mai le risorse finanziarie sufficienti.
Comma 4. La modifica introdotta autorizza l'Assessore regionale al lavoro ad erogare l'anticipazione finanziaria del 40% nelle more del Decreto Assessoriale per il riparto del Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari anche per Sanità ed Enti Istituzionali.
Infine, per quanto sopra detto rivendico che discutere con serietà e confrontarsi sui due DDL in materia di precariato pubblico degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana, consentirebbe di avviare una nuova stagione per il fenomeno del precariato pubblico siciliano.
Continuare ancora oggi a non farlo produrrà nel 2015-2016 solo scadenze di contratti e quindi licenziamenti ed aumento vertiginoso del contenzioso di massa, nei confronti degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana è della stessa Regione, per violazione del diritto comunitario vigente in materia di contratti di lavoro flessibile a tempo determinato negli Stati membri dell'Unione europea.
Mi riferisco, alle modifiche che si intendono apportare all'articolo 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5, inserite nel ddl n 782 - VII stralcio bis. Tali modifiche non migliorano affatto le sorti dei dipendenti precari, per quanto riguarda la proroga dei contratti a termine in essere e/o la stabilizzazione secondo quanto dispone l'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni ed integrazioni in Legge 30 ottobre 2013 n. 125 (Legge D'Alia).
Voglio spiegare, cercando di farmi capire almeno dai precari, il motivo per il quale tali modifiche non miglioreranno ma peggioreranno le aspettative dei dipendenti pubblici precari.
Comma 1. la modifica "per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale" , mi sembra in contrasto con il principio di riduzione della spesa del personale, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, con riferimento al valore medio dell'ultimo triennio. La norma in esame, considerando gli effetti degli squilibri finanziari nel complesso della spesa del personale, difficilmente metterebbe gli Enti Locali in condizione di rispettare il principio di riduzione della spesa del personale, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Comma 2. La partecipazione contributiva della Regione Siciliana per le finalità indicate dall'articolo 4, comma 9 bis della Legge 30 ottobre 2013 n . 125, ai fini della proroga dei contratti a tempo determinato in essere, producendo effetti sulla spesa del personale, farà aumentare giocoforza la spesa del personale, anziché diminuirla. Ovviamente questo in violazione del principio di riduzione della spesa del personale, secondo gli obiettivi di finanza pubblica.
Comma 3. introduce all'articolo 30 il comma 7 ter, per i processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere compensa solo per gli anni 2015 e 2016 , in luogo di un quinquennio, solo gli effetti dello squilibrio finanziario, nei limiti delle disponibilità del bilancio della Regione Siciliana. Tale norma,di fatto crea una discriminazione tra gli Enti Locali ed Istituzionali della Regione che hanno concluso la stabilizzazione con i finanziamenti previsti dalla legislazione abrogata dallo stesso articolo 30, e quelli che pur avendola conclusa o che la stanno concludendo, non avranno mai le risorse finanziarie sufficienti.
Comma 4. La modifica introdotta autorizza l'Assessore regionale al lavoro ad erogare l'anticipazione finanziaria del 40% nelle more del Decreto Assessoriale per il riparto del Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari anche per Sanità ed Enti Istituzionali.
Infine, per quanto sopra detto rivendico che discutere con serietà e confrontarsi sui due DDL in materia di precariato pubblico degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana, consentirebbe di avviare una nuova stagione per il fenomeno del precariato pubblico siciliano.
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Dott. Gaetano Aiello
Consigliere alla presidenza vicarie dell'ARS
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