mercoledì 10 dicembre 2014

Obbligo di stabilizzare i precari: prima condanna all’assunzione

La Legge per tutti

Obbligo di stabilizzare i precari: prima condanna all’assunzione 

Ai precari il diritto al risarcimento del danno con il riconoscimento della stessa anzianità di servizio e delle retribuzioni attribuite invece agli altri dipendenti pubblici.
 Obbligo di stabilizzare i precari: prima condanna all’assunzione
Non tardano gli effetti della dirompente sentenza della Corte di Giustizia europea di due settimane fa [1] in tema di contratti di lavoro con la pubblica amministrazione. La pronuncia ha sonoramente bacchettato lo Stato italiano per l’illecita reiterazione di contratti a tempo determinato all’interno della P.A.: una situazione illecita, a detta dei giudici di Lussemburgo, che, di fatto, condanna i nostri giovani a una vita di precariato.

Ne avevamo parlato in “Mai più precari a vita: stop al rinnovo dei contratti a termine nel pubblico impiego”. Ma ora – dicevamo – arrivano le conseguenze sul piano pratico e i benefici per chi si è visto continuamente rigettare la richiesta di stabilizzazione del rapporto. Il tribunale di Sciacca ha emesso la prima storica sentenza [2] in applicazione del principio emesso dalla Corte di Giustizia. E, così facendo, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore di un docente precario che si era rivolto al giudice, degli scatti di anzianità e relativi emolumenti “in regime di parità di trattamento rispetto al personale di ruolo”, nonché delle retribuzioni di fatto per i periodi non lavorati intercorrenti tra un contratto e l’altro. Nel caso di specie, il docente, che si era visto rinnovare dal 2002 al 2011 una serie di contratti di lavoro a tempo determinato con il Miur, aveva chiesto la conversione del contratto di lavoro da contratto a tempo determinato a contratto tempo indeterminato e il pagamento degli scatti di anzianità previsti per i lavoratori a tempo indeterminato, oltre che le retribuzioni per i periodi forzati non lavorati.

L’orientamento dei giudici ormai è chiaro: è contrario al principio di uguaglianza non concedere la parità di trattamento economico e previdenziale ai precari così come concesso ai lavoratori stabilizzati.
Sebbene la stabilizzazione del rapporto non possa essere ammessa nel nostro ordinamento – posto il principio previsto dalla Costituzione [3] secondo cui ai pubblici impieghi si accede solo per concorso (cui, quindi, neanche una sentenza del giudice potrebbe supplire) – va invece accolta, in questi casi, la domanda di risarcimento. Quest’ultima ricomprende: il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio, l’omessa retribuzione dei periodi non lavorati, tredicesima e permessi spettanti nella categoria “organico di diritto” e, se provato, l’eventuale danno da perdita di chance.

Facile dimostrare il danno per il lavoratore: basta la semplice allegazione dei contratti.
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[1] C. Giust. UE cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13).
[2] Trib. Sciacca sent. n. 252/14 del 3.12.2014.
[3] Art. 97 Cost.
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