mercoledì 23 dicembre 2015

Art.15 della bozza di legge di stabilità finanziaria regionale - "Disposizioni in materia di personale precario" - deliberata dalla giunta ed inviata in II Commissione bilancio all'Ars

Disposizioni in materia di personale precario

1.   All’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono
apportate le seguenti modifiche:

- al  comma 3 le parole “di cui al comma 9 bis” sono sostituite con le
parole “di cui ai commi 9 e 9 bis” e le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite con “31 dicembre 2018”.

-    il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La riserva di cui al  comma 3 bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica ai soggetti inseriti nell’
elenco di cui al comma 1, con diritto di precedenza per i soggetti utilizzati dall’ente che procede all’assunzione".

- dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti commi 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinques:

“12 bis. Entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano triennale delle assunzioni di cui al comma 1, da effettuare in ciascuno degli anni  2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano  triennale è trasmesso entro 15 giorni dalla approvazione all’Assessorato regionale per le autonomie locali la funzione pubblica e il personale.

12 ter. Per le  stabilizzazioni previste nel piano di cui al comma 12 bis, concluse entro il 31 dicembre 2018, sono confermate, anche nei confronti degli enti diversi da quelli di provenienza dei soggetti stabilizzati, le misure finanziarie previste ai commi 7 e 9, fino ad un massimo di dieci anni  e comunque non oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.

12 quater. Il contributo di cui al comma precedente è pari, per ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato,  all’ottanta per cento del contributo pro capite calcolato  con riferimento all’anno precedente a quello della stabilizzazione.

12 quinques. Per gli enti che non concludono le procedure concorsuali entro il 31 dicembre dell’anno successivo al verificarsi dei presupposti per la stabilizzazione, il contributo pro capite di cui al comma precedente è decurtato di una percentuale pari al trenta  per cento per ogni anno di ritardo.
2. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2014,
n.5 le parole “e fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite con le parole “e fino al 31 dicembre 2018”.

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