I diritti dei dipendenti pubblici precari degli Enti Locali siciliani
secondo la legislazione vigente dopo gli irresponsabili interventi
legislativi della Regione.
In materia di contratti a termine negli Enti Locali siciliani, occorre chiarire una
volta per tutte, la questione relativa alla legislazione vigente, soprattutto dopo
l’entrata in vigore dell’art 26 della
Legge Regionale 8 maggio 2018 n. 8
(Legge di stabilità regionale 2018). Cerchiamo, quindi, di inquadrare il
fenomeno del precariato pubblico siciliano per quanto concerne i
diritti dei
dipendenti pubblici precari, quando il ricorso alle continue proroghe dei
contratti a termine diventa abusivo e che risarcimento spetta ai dipendenti
precari,
vittime della illegittima precarizzazione del proprio posto di lavoro.
Vediamo, se alla luce delle suddette considerazioni, al dipendente pubblico
precario siciliano conviene di più accettare le continue proroghe al proprio
contratto a termine, disposte dalla illegittima legislazione siciliana, e subire
supinamente la propria condizione di precariato senza reagire e senza
chiedere il risarcimento del danno che gli spetterebbe di diritto, dopo il
superamento di 36 mesi di rapporto di lavoro precario nella Pa.
La vita dei dipendenti pubblici precari siciliani non è affatto
semplice, poiché non può essere affrontata con progettualità, non
si possono fare programmi per il futuro. Si vive perennemente da
30 anni in uno stato di incertezza cronica, accompagnata dalla
paura, dal terrore che un domani non si riuscirà ad arrivare a fine
mese e che l’ennesima proroga del proprio contratto a termine,
concessa dalla illegittima legislazione siciliana, sia sempre l’ultima,
con conseguente perdita del posto di lavoro pubblico.
Questa è la vera e propria piaga sociale che nella Regione Siciliana si identifica
con il ricorso abusivo ai contratti a termine negli Enti Locali ed Istituzionali e
della stessa Regione, che condanna migliaia di dipendenti pubblici ad una vita
di eterno precariato.
La verità, di questo evidente stato di sfruttamento pubblico, è che
per gli Enti Locali e i datori di lavoro pubblici, i contratti di lavoro a
termine restano più convenienti di quelli a tempo indeterminato
e/o strutturati. In altre parole, i dipendenti precari, a parità di
mansioni svolte, costano molto meno dei dipendenti di ruolo.
Per questi motivi, è utile che i dipendenti precari siciliani, che lavorano in quasi
tutte le PPAA regionali conoscano bene i loro diritti. Forse non tutti sanno
che il contratto a termine nella Pa, nasce dalla volontà del
Legislatore statale di sopperire ad esigenze organizzative
temporanee e costituisce un eccezione alla regola (cioè l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato). Per questo motivo, la stipula
di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i
quali si determina un abuso che, in quanto tale, deve essere
sanzionato. Più precisamente, il datore di lavoro pubblico non può ricorrere
al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi anche non
continuativi (in Sicilia limite superato in modo difforme ed illegittimo ai sensi
della legislazione vigente con l’art 77 della Legge Regionale 28 dicembre 2004
n. 17, che mantiene ancora il regime transitorio dei LSU). Questa anomalia
tutta siciliana ha creato per il dipendente pubblico a termine una situazione di
precariato, vietata non solo dalla legge italiana, ma anche e soprattutto da
quella comunitaria, che disciplina negli Stati membri dell’Unione europea i
contratti a tempo determinato.
Pertanto, ai sensi della legislazione vigente, la durata massima di un contratto
a tempo determinato non può essere superiore a 36 mesi. Ne consegue che
un contratto a termine dopo 3 anni non può essere rinnovato e se
invece la durata del contratto è inferiore ai 3 anni, il contratto a
termine può essere rinnovato, ma per un numero massimo di 5
volte. Alla sesta proroga scatteranno in automatico le sanzioni per il datore di
lavoro pubblico ed il diritto al risarcimento del danno per i dipendenti precari
abusati. La Regione Siciliana non è immune da queste regole ed i
contratti a termine degli Enti Locali e delle PPAA siciliane sono
soggetti a tali regole.
Gli Enti locali siciliani, adesso che è entrato in vigore il Ccnl del Comparto
Funzioni Locali del 21 maggio 2018, saranno obbligati, nella gestione
dei rapporti di lavoro precari, ad applicare l’art 50 in materia di contratto di
lavoro a tempo determinato. A tal fine, gli Enti Locali, potranno stipulare
contratti a termine, nel rispetto dell’art 36 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e in quanto compatibili, degli artt 19 e seguenti del
Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (Job Act), nonché dei vincoli
finanziari e di bilancio previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia
di finanza pubblica. I contratti a termine avranno la durata massima
di 36 mesi e tra un contratto e quello successivo sarà previsto un
intervallo di almeno 10 giorni, dalla data di scadenza di un contratto
a termine di durata fino a 6 mesi ovvero almeno 20 giorni, dalla data
di scadenza di un contratto a termine di durata superiore a 6 mesi.
Il numero massimo dei contratti a termine non può superare il tetto
annuale del 20% del personale di ruolo in servizio al 1 gennaio
dell’anno di assunzione del personale precario. Ai sensi dell’art 19,
comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, nel caso di rapporti di
lavoro a termine tra lo stesso datore di lavoro pubblico e lo stesso lavoratore,
per effetto di una successione di contratti a termine, riguardanti lo svolgimento
di mansioni della medesima categoria, sarà possibile derogare alla durata
massima dei 36 mesi. Tale deroga non potrà superare i 12 mesi e potrà
essere attuata esclusivamente nel caso specifico delle proroghe di
contratti a termine finalizzate alla stabilizzazione di tali rapporti di
lavoro precari.
Il diritto al risarcimento del danno per i dipendenti precari pubblici
siciliani.
I dipendenti precari degli Enti Locali cui sia stato rinnovato per
oltre 36 mesi il contratto a termine hanno diritto al risarcimento del
danno. Danno che deriva dalla evidente circostanza che in questi
casi i dipendenti precari, vincolate dalle continue proroghe previste
dalla illegittima e difforme legislazione siciliana, restano
prigionieri dei contratti a termine, finendo con l’essere condannati
a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non
sarebbero stati assoggettati laddove, alla normale conclusione del
rapporto di lavoro potrebbero cercare impiego altrove.
Sulla questione la Corte di cassazione con sentenza SS. UU. 15 marzo 2016
n. 5072, ha previsto, in caso di reiterazione abusiva di contratti a termine nella
Pa, un’indennità forfettaria, di cui all’art 32, comma 5, della Legge 4
novembre 2010 n. 183, nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un
massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (nel caso dei
precari siciliani spetterebbero 12 mensilità per la durata massima
dei contratti a termine), unitamente al danno derivante da perdita di
chances. La perdita di chance è conseguente alla sola dimostrazione
presuntiva dalla perdita della mera possibilità di conseguire un
vantaggio, ovvero la possibilità per il lavoratore a termine di
partecipare ad una procedura concorsuale e/o selettiva, per il posto
di lavoro comunque ricoperto a termine oltre 36 mesi, (negli Enti
Locali siciliani ai sensi di una procedura di assunzione a termine
prevista per legge), in maniera tale da provare la sussistenza della
presunzione che, qualora un concorso fosse stato espletato in modo
regolare dall’Ente, egli lo avrebbe superato.
A proposito di perdita di chances, gli Enti Locali dimenticano che in
Sicilia i dipendenti precari sono stati assunti a termine ai sensi di
una graduatoria prevista per legge, a seguito di una selezione e nel
pieno rispetto dell’art 97, comma 4, della Costituzione.
Inoltre, la Cgue con la sentenza dell’8 marzo 2018, onera il giudice di
merito di verificare se per quanto concerne il ricorso abusivo ai
contratti a termine, possano essere comminate sanzioni nei
confronti della Pa, dei funzionari e dei dirigenti, per rendere
dissuasiva ed effettiva la sanzione. A tal fine, secondo voi, quanti
saranno i funzionari e/o i dirigenti degli Enti Locali che
rinnoveranno i contratti a termine o semplicemente li
prorogheranno in modo illegittimo, in quanto non finalizzati alla
stabilizzazione, come prevedono le disposizioni legislative vigenti,
visto che lo Stato italiano, tramite la memoria dell’Avvocatura
generale dello Stato, ha reso noto che i danni per utilizzo abusivo di
contratti precari saranno a loro carico?
Conclusioni
Ciò posto, è bene conoscere quali sono i rischi che corrono i dipendenti precari
siciliani dei Comuni, se continuano ad accettare supinamente la continue
proroghe illegittime al proprio rapporto di lavoro. Ebbene, il rischio per
coloro che accettano più proroghe del proprio contratto a termine è
di arrivare all’ultima e trovarsi di fronte all’assunzione a tempo
indeterminato di un'altra risorsa esterna. Mi pare che questo negli
ultimi anni sia accaduto in diverse realtà locali isolane.
Oggi che la scadenza di un contratto di lavoro a termine anche nella Pa, dopo
l’entrata in vigore del job act, viene considerata tra le ipotesi di perdita
involontaria dell’occupazione, e costituisce un requisito per ottenere
l’indennità di disoccupazione Naspi. Restare intrappolati nella rete dei
contratti a termine degli Enti Locali siciliani è rischioso, visto che le
Amministrazioni difficilmente potranno bandire le selezioni ai fini
della stabilizzazione di tutti i precari pubblici. Non a caso, infatti,
nel calcolo del risarcimento del danno per la reiterazione dei
contratti, si dovrà necessariamente tenere conto del danno
procurato per la perdita di chanche lavorativa.
I dipendenti precari siciliani, oggi sono arrivati ad una svolta. Accettare
supinamente la propria condizione di illegittimo precariato, oppure far valere i
propri diritti, chiedendo il risarcimento del danno in massa per l’illegittimità
degli abusi subiti da 30 anni. Dall’enorme massa finanziaria del
risarcimento dei danni (3 miliardi di euro) non può che arrivare la
stabilizzazione del precariato pubblico siciliano, che il Legislatore
siciliano, affronterà seriamente soltanto se costretto dalla mole dei
risarcimento dei danni effettivi.
Dott. Gaetano Aiello
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