giovedì 2 gennaio 2014

DOTT. GAETANO AIELLO - Una breve guida nella confusione per la proroga dei contratti a termine nelle Pubbliche Amministrazioni e negli Enti Locali del territorio della Regione Siciliana nel rispetto della Legislazione regionale vigente in materia.



Una breve guida nella confusione per la proroga dei contratti a termine nelle Pubbliche Amministrazioni e negli Enti Locali del territorio della Regione Siciliana nel rispetto della Legislazione regionale vigente in materia.


I contratti di diritto privato a tempo determinato di cui all’articolo 12, comma 6, della Legge Regionale 21 dicembre 1995 n. 85, come modificato ed integrato dall’articolo 4 della Legge Regionale 14 aprile 2006 n.16 e i contratti quinquennali di diritto privato di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21, come confermati dall’articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 31 dicembre 2007 n. 27, stipulati dagli Enti Locali e dalle Pubbliche Amministrazioni siciliane, oggi sono destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 4, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni, in Legge 30 ottobre 2013 n. 125.
Indi, considerato che la Regione Siciliana, alla luce di quanto dispone l’articolo 1, comma 213, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014), interverrà nel mese di gennaio ( si prevede intorno al 10 gennaio c. m.) soltanto con disposizioni di carattere finanziario per la copertura fino al 31 dicembre 2016 (vedi articolo 34 emendato del Disegno di Legge n. 670/A), i contratti in essere al 31 dicembre 2013 possono essere prorogati per l’anno 2014 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, senza soluzione di continuità, come già avvenuto nell’anno 2013, per via dell’applicazione dello stesso articolo 3 comma 1 della Legge Regionale 22 gennaio 2013 n. 4, che recepisce nella Legislazione regionale, l’articolo 1, comma 400, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013, recepimento dinamico di norme legislative in materia di proroghe e rinnovi).
I contratti a termine di cui sopra, in applicazione delle nuove disposizioni legislative, devono avere una durata non inferiore a di tre anni, decorrenti dal 01 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016. (nel caso in cui l’Ente avesse sforato nell’anno 2013 il Patto di stabilità interno la proroga dei contratti non può essere superiore ad un anno). Ovviamente la proroga dei contratti dovrà avvenire alle stesse identiche condizioni presenti al 31 dicembre 2013 e a condizione che i soggetti titolari dei suddetti contratti vengano considerati dei pubblici dipendenti ( seppur a termine) e non, invece, come soggetti inoccupati, impiegati in attività socialmente utili (ASU), con tutte le conseguenze contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi vigenti in materia di contratti flessibili nella Pubblica Amministrazione. (di fatto sono tanti gli Enti Locali che non rispettano le disposizioni contrattuali vigenti, nel rapporto di lavoro dei loro dipendenti precari).
Pertanto, non esistono proroghe di contratti a temine, diverse dalle fattispecie sopra menzionate, adottate con semplici atti amministrativi,(vedi Deliberazioni di Giunta Comunale o Determinazioni Dirigenziali) in palese contrasto con quanto prevede sia l’articolo 12, comma 6, della Legge Regionale 21 dicembre 1995 n. 85 e s. m. i. e l’articolo 25, comma 1, lett. b) della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21 e s. m. i., in combinato disposto con quanto dispone l’articolo 4, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni, in Legge 30 ottobre 2013 n. 125 e l’articolo 1, comma 213, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in quanto le proroghe dei contratti in essere sono disciplinate dalla Legislazione vigente in materia di contratti di lavoro flessibili nella P. A e vigenti anche nella Legislazione regionale.


Dott. Gaetano Aiello



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