Una
breve guida nella confusione per la proroga dei contratti a termine
nelle Pubbliche Amministrazioni e negli Enti Locali del territorio
della Regione Siciliana nel rispetto della Legislazione regionale
vigente in materia.
I
contratti di diritto privato a tempo determinato di cui
all’articolo 12, comma 6, della Legge Regionale 21 dicembre 1995
n. 85, come modificato ed integrato dall’articolo 4 della Legge
Regionale 14 aprile 2006 n.16 e i contratti quinquennali
di diritto privato di cui all’articolo 25, comma
1, lettera b) della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21,
come confermati dall’articolo 3, comma 2, della Legge Regionale
31 dicembre 2007 n. 27, stipulati dagli Enti Locali e dalle
Pubbliche Amministrazioni siciliane, oggi sono destinatari
delle disposizioni di cui all’articolo 4, del Decreto
Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche ed
integrazioni, in Legge 30 ottobre 2013 n. 125.
Indi,
considerato che la Regione Siciliana, alla luce di quanto dispone
l’articolo 1, comma 213, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147
(Legge di stabilità per l’anno 2014), interverrà nel
mese di gennaio ( si prevede intorno al 10 gennaio c. m.) soltanto
con disposizioni di carattere finanziario per la copertura fino al 31
dicembre 2016 (vedi articolo 34 emendato del Disegno di
Legge n. 670/A), i contratti in essere al 31 dicembre 2013
possono essere prorogati per l’anno
2014 e comunque non oltre il 31
dicembre 2016, senza soluzione di continuità, come
già avvenuto nell’anno 2013, per via
dell’applicazione dello stesso articolo 3 comma 1 della Legge
Regionale 22 gennaio 2013 n. 4, che recepisce nella
Legislazione regionale, l’articolo 1, comma 400, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità per
l’anno 2013, recepimento dinamico di norme legislative in materia
di proroghe e rinnovi).
I
contratti a termine di cui sopra, in applicazione delle nuove
disposizioni legislative, devono avere una durata non inferiore a di
tre anni, decorrenti dal 01 gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2016. (nel caso in cui l’Ente avesse sforato
nell’anno 2013 il Patto di stabilità interno la proroga dei
contratti non può essere superiore ad un anno). Ovviamente la
proroga dei contratti dovrà avvenire alle stesse identiche
condizioni presenti al 31 dicembre 2013 e a condizione che i soggetti
titolari dei suddetti contratti vengano considerati dei pubblici
dipendenti ( seppur a termine) e non, invece, come soggetti
inoccupati, impiegati in attività socialmente utili (ASU), con tutte
le conseguenze contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi
vigenti in materia di contratti flessibili nella Pubblica
Amministrazione. (di fatto sono tanti gli Enti Locali che non
rispettano le disposizioni contrattuali vigenti, nel rapporto di
lavoro dei loro dipendenti precari).
Pertanto,
non esistono proroghe di contratti a temine, diverse
dalle fattispecie sopra menzionate, adottate con semplici atti
amministrativi,(vedi Deliberazioni di Giunta Comunale o
Determinazioni Dirigenziali) in palese contrasto con quanto prevede
sia l’articolo 12, comma 6, della Legge Regionale 21 dicembre
1995 n. 85 e s. m. i. e l’articolo 25, comma 1, lett. b) della
Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21 e s. m. i., in combinato
disposto con quanto dispone l’articolo 4, del Decreto Legge 31
agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni, in
Legge 30 ottobre 2013 n. 125 e l’articolo 1, comma 213,
della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in quanto le
proroghe dei contratti in essere sono disciplinate dalla Legislazione
vigente in materia di contratti di lavoro flessibili nella P. A e
vigenti anche nella Legislazione regionale.
Dott. Gaetano Aiello
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