sabato 30 novembre 2013

MGL - Comunicato Stampa 29 Novembre 2013

MGLIl tanto annunciato disegno di legge sui precari  è stato presentato ieri sera per approdare oggi in giunta di governo, sono stati così formalizzati in 6 articoli i contenuti, che possiamo solo definire frutto di una mente malata o regia di un sistema occulto che si pone come unico fine la destabilizzazione di una categoria, attraverso un'azione diversificata che pone su  livelli diversi i precari a secondo se questi prestano servizio presso enti locali o presso Uffici della Regione Siciliana, mistifica e pone sullo stesso piano soggetti che rivestono sotto il profilo giuridico condizioni sostanzialmente diverse, con l'aggravante di riportare indietro nel tempo i lavoratori contrattualizzati attraverso la soppressione di tutte le leggi esitate nel corso degli ultimi 13 anni dall'ARS in materia di stabilizzazione, sfidando la leggittimità costituzionale e l'impugnativa del Commissario dello Stato.
Dalla lettura del testo emerge con forza la superficialità e la non conoscenza diretta della materia trattata, basti pensare che si richiamano norme e condizioni ampiamente superate nel tempo da una legislazione regionale complessa e articolata; che solo chi ha avuto modo di seguire costantemente e in modo esaustivo può comprendere e trattare, diversamente la posizione del funzionario, oggi delegato ad affrontare la questione tanto delicata non si differenzia dal messo o l'usciere che ha seguito la vicenda  attraverso una normale lettura dei vari quotidiani.
Alla luce di quanto sopra non possiamo che confermare e rafforzare il concetto espresso ieri nell'ultimo comunicato stampa, il dramma oggi vissuto e frutto di scelte sbagliate, di nomine e incarichi a funzionari sbagliati e di una politica troppo impegnata a risolvere le questione interne anzichè dedicare tempo e concretezza alle tante emergenze che rischiano di degenerare in violenza.
Come si può porre sullo stesso piano chi ha lo status giuridico di dipendente e chi no c'è l'ha, quando le norme stesse che regolamentano la materia ne evidenziano le differenze sostanziali ?
Come si può considerare un soggetto oggi contrattualizzato, destinatario del regime transitorio, quando lo stesso  trovasi in una condizione già pregressa, stante che le norme a regime ne hanno sancito la decadenza in quanto fruitore di una misura di fuoriuscita, com'è la stipula di un contratto a tempo determinato ?
Quanto sopra si rileva all'art 1 della proposta di legge, là dove si parla di istituire un elenco regionale di lavoratori appartenenti al regime  transitorio dei lavori socialmente utili, richiamando il comma 8 dell'art 4  del decreto legge 101/2013, comma riservato esclusivamente al personale utilizzato in ASU e non già contrattualizzato. Come non si può non tenere conto di riferimenti normativi richiamati all'art.1, superati da norme regionali che hanno recepito, modificato o integrato le stesse. 
Passando all'art 2 del testo presentato l'attenzione si richiama sempre sui riferimenti normativi citati, che sono da ritenersi di esclusiva pertinenza del personale non già contrattualizzato ma bensi in atto utilizzato in ASU , prova ne è il rimandare il tutto all'art 1 con le contraddizioni sopra rilevate .
l'art 3 relativo alle proroghe dei contratti a tempo determinato ribadisce un concetto chiaro e inequivocabile ovvero : " le pubbliche amministrazioni , nel rispetto delle dispoiszioni vigenti  e coerentemente con la programmazione  triennale del fabbisogno   del personale  e dei posti in dotazione organica possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti aventi diritto all'inserimento nell'elenco regionale" cio sancisce che non ci sono alternative; le domande che ci poniamo sono :
Quali enti vengono a trovarsi nella condizione di poter procedere alla programmazione di fabbisogno personale fermo restando gli obblighi e i limiti in materia di contenimento spesa prevedendo  assunzioni a tempo indeterminato ? ma ancor di più per quanti soggetti sarà possibile pogrammare detto beneficio, considerato che l'onere finaziario di assunzione e a totale carico dell'ente?
Come potranno mai gli enti stessi che non hanno ottemperato alle disposizioni di cui  alla legge 24/2010, là dove si prevedeva una compartecipazione da parte della regione siciliana per cinque anni e per la misura pari all'8'0% o 90% della retribuzuione ?
Infine l'art 5 della legge proposta evidenzia una netta disparità di trattamento tra chi presta servizio presso enti locali e chi presso Uffici regionali , riservando a quest'ultimi una condizione diversa e un percorso riservato ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato . Quale motivazione induce il legislatore a proporla ?
In ultima analisi ciò che emerge ed è sostanziale il requisito dei tre anni per beneficiare della semplice continuità deve ssere già maturato alla data del 31 ottobre 2013, in quale condizione si vengono a trovare coloro i quali solo ed esclusivamente per una volontà dell'ente presso cui prestano servizio hanno stipulato contratti quinquennali ma ad oggi vengono a trovarsi nella condizione di non riscontrare detto requisito a tale data.
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali crediamo che la proposta di legge non sia percorribile sotto il profilo della leggittimità costituzionale, come tale va rivista e riscritta affidandone la stesura a chi di competenza ha maturato esperienza e professionalità in materia e non già a degli sprovveduti che non possono solo per i ruoli ricoperti  e le vicinanze politiche a questo o a quel partito perpetrare ulteriori danni a discapito di famiglie che lottano per difendere una misera retribuzione e un loro diritto al futuro .
  
                                               Il Segretario generale
                                                            Giuseppe Cardenia 
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