lunedì 14 aprile 2014

Sei stato assunto successivamente al 31/12/2000? “Recupera 10 anni di trattenuta mensile del 2,5%”

Sei stato assunto successivamente al 31/12/2000? “Recupera 10 anni di trattenuta mensile del 2,5%”

MA NON FACCIAMOCI RAGGIRARE!
Perché qualcuno sta barando e viene adesso a contestare trattenute “illegittime” quando a suo tempo le ha promosse e sottoscritte.

 – lunedì, 06 maggio 2013
Infatti, la diminuzione del 2,5% di tutte le voci stipendiali per i dipendenti assunti successivamente alla data del 31-12-2000 di cui la Cisl sta pubblicizzando il recupero, è frutto di Accordo Quadro Nazionale che Cgil-Cisl-Uil hanno voluto e sottoscritto nel 1999 per permettere il passaggio al TFR e per dare avvio ai Fondi pensione che attualmente stanno promuovendo ! (Nel riquadro l'accordo quadro sindacale cui è seguito il DPCM 20-12-1999 i cui testi sono perfettamente sovrapponibili - vedi e confronta i testi in internet).
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ACCORDO QUADRO NAZIONALE
(29 luglio 1999)
in materia di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici

Art. 6. Effetti sulla retribuzione del passaggio al TFR
1. A decorrere dalla data di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
2. Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.
Firmato: ARAN con CGIL-CISL-UIL-Confsal-Confedir-Cida-Ugl-Cosmed

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E’ un accordo sindacale quindi che ha dato il via al DPCM 20 dicembre 1999 per l’applicazione della disciplina del TRF per gli assunti a partire dal 1/1/2001, permettendo al contempo l’indebita decurtazione sullo stipendio.

Chiarito questo, la materia del contendere attuale (vedi cronologia nel retro), trae origine dalla trattenuta del 2,5%, per i lavoratori passati dal regime TFS al TFR dal 1-1-2011 in virtù del DL 78/2010, trattenuta dichiarata illegittima dalla sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale.
Successivamente il governo Monti (con legge di stabilità n. 228/1012), ha di fatto vanificato gli effetti della sentenza, facendo tornare i dipendenti assunti prima del 1-1-2001 in regime di TFS, evitando in questo modo di sborsare agli interessati 2 anni di arretrati e di privarsi della trattenuta mensile.

Il problema permane però per gli assunti a partire dal 1/1/2001 che, pur essendo in regime di TFR e quindi regolati dall’art. 2120 del Codice Civile che prevede la trattenuta esclusivamente a carico del datore di lavoro, mantengono l’illecito prelievo.

La questione, è stata infine riaperta, di recente, dalla  sentenza  del  Tribunale  di  Reggio  Emilia, depositata  il  5 marzo 2013 che,  riconosciuta  la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici (che hanno la trattenuta del 2,5%) e i lavoratori privati (che non ce l'hanno), come pure l'illegittimità del ritorno al regime di TFS per i dipendenti assunti prima del 1/1/2001, nonché la disparità di trattamento  tra  dipendenti pubblici stessi tra chi è in TFS e chi è in TFR, ha rimesso alla Corte Costituzionale la problematica complessiva.

Giunti a questo punto del percorso, la Corte Costituzionale si deve pronunciare; nel frattempo diffidiamo l’amministrazione dal trattenere il 2,5% e chiediamo di restituire quanto finora prelevato indebitamente in quanto “decurtazione illegittima”.
                            
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI
 vediamoci chiaro
In origine, per gli assunti fino al 31/12/2000, c’era il  TFS  (Trattamento di Fine Servizio). Per questi lavoratori, ai fini della liquidazione, c’è una trattenuta del  3,60% a carico del datore di lavoro e del 2,5% a carico del lavoratore (le percentuali sono riferite sull' 80% della retribuzione).

Successivamente si è passati al  TFR  (Trattamento di Fine Rapporto) per gli assunti successivamente al  1/1/2001, in virtù dell’accordo sindacale del 29/7/1999 (vedi riquadro sul retro).
In questo caso si fa riferimento al Codice Civile (art. 2120) che, ai fini della liquidazione, prevede una trattenuta del 6,91% delle voci stipendiali fisse esclusivamente a carico del datore di lavoro ma, per evitare differenze retributive con i dipendenti in TFS, le voci stipendiali sono diminuite del 2% (le percentuali sono riferite sul 100% della retribuzione).
Art.12, comma 10, DL n. 78/2010
Ha disposto che dal 1° gennaio 2011, l'anzianità contributiva di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, sia regolamentata dall'art. 2120 del Codice Civile; quindi tutti in regime di TFR, salvaguardando però le vecchie regole per quanto maturato fino al 31/12/2010 (per chi era in TFS).

Corte Costituzionale - sentenza n° 223 dell’ 11 ottobre 2012
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del DL 78/2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente pubblico della rivalsa del 2,5% da parte dell’amministrazione.
Con questa sentenza il datore di lavoro sarebbe stato obbligato a sospendere la trattenuta del 2,5% e restituire quanto trattenuto dal 1/1/2011.

Legge di stabilità - art. 1, comma 98, L. 228/2012
Il Governo Monti, per evitare appunto di restituire 2 anni di arretrati e sospendere la trattenuta del 2,5%, corre ai ripari, abroga l'art. 12, comma 10, DL 78/2010. Quindi, i dipendenti transitati nel TFR dal 1-1-2011, ritornano e mantengono le prerogative del TFS come se per loro non ci fosse mai stato il passaggio al TFR.

Tribunale di Reggio Emilia – sentenza depositata il 5/3/2013
Il Tribunale, rimette alla Corte Costituzionale il chiarimento complessivo della materia in quanto, ravvisa:
-  disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati (i primi hanno la trattenuta del 2,5% i secondi no);
-  l'illegittimità del ritorno al regime di TFS per i dipendenti assunti prima del 1/1/2001 che a norma del d.lgs. 165/2001, sono disciplinati dal codice civile e quindi soggetti alle stesse regole del privato (TFR).
-  Disparità di trattamento tra gli stessi dipendenti pubblici, tra quelli assunti prima del 2001 (TFS) e quelli assunti dal 2001 (TFR).
CHE FARE ?

Alla luce degli eventi, USB, ha già intrapreso dei ricorsi legali pilota e, in attesa anche della pronuncia della Corte Costituzionale sugli atti trasmessi dal Tribunale di Reggio Emilia, promuove la diffida a scopo propedeutico nei confronti dell’amministrazione, da parte degli assunti a partire dal 1/1/2001 (le stiamo già raccogliendo).
USB ritiene pertanto non conveniente per i lavoratori avviare in questo momento ulteriori vertenze legali impegnando fin da adesso una cospicua percentuale (5-10%?) sull’eventuale recupero economico futuro che scatterebbe in caso di esito positivo.
Si tenga conto inoltre che, cosa non secondaria, a fronte di una eventuale pronuncia favorevole della Corte Costituzionale, gli Enti dovranno comunque liquidare d’ufficio l’indebita trattenuta, a tutti i lavoratori, sia a chi ha promosso la vertenza che a chi non l’ha fatta e ciò senza essere costretti a pagare balzelli, tangenti, tickets vari al sindacato o al legale di turno!

CHI HA ORECCHIE DA INTENDERE INTENDA!
USB Pubblico Impiego Veneto


fonte:  http://veneto.usb.it/index.php?id=85&tx_ttnews[tt_news]=57319&cHash=838d33103b&MP=73-321

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