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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Insegnamento – Settore pubblico – Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni – Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Assenza di diritto al risarcimento del danno»
Nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, da un lato, dal Tribunale di Napoli (Italia), con ordinanze del 2, 15 e 29 gennaio 2013, pervenute in cancelleria il 17 gennaio (C‑22/13) e il 7 febbraio 2013 (da C‑61/13 a C‑63/13), e, dall’altro, dalla Corte costituzionale (Italia), con ordinanza del 3 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2013 (C‑418/13), nei procedimenti
Raffaella Mascolo (C‑22/13),
Alba Forni (C‑61/13),
Immacolata Racca (C‑62/13)
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
con l’intervento di:
Federazione Gilda-Unams,
Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL),
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),
e
Fortuna Russo
contro
Comune di Napoli (C‑63/13),
e
Carla Napolitano,
Salvatore Perrella,
Gaetano Romano,
Donatella Cittadino,
Gemma Zangari
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C‑418/13),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 marzo 2014,
viste le osservazioni presentate:
– per R. Mascolo, da M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, V. De Michele, S. Galleano e N. Zampieri, avvocati (C‑22/13);
– per A. Forni, da M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, M. Miscione, F. Visco e R. Garofalo, avvocati (C‑61/13);
– per I. Racca, da M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, R. Cosio, R. Ruocco e F. Chietera, avvocati (C‑62/13);
– per F. Russo, da P. Esposito, avvocato (C‑63/13);
– per C. Napolitano, S. Perrella e G. Romano, da D. Balbi e A. Coppola, avvocati (C‑418/13):
– per D. Cittadino e G. Zangari, da T. de Grandis e E. Squillaci, avvocati (C‑418/13);
– per la Federazione Gilda-Unams, da T. de Grandis, avvocato (C‑62/13);
– per la Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), da V. Angiolini, F. Americo e I. Barsanti Mauceri, avvocati (C‑62/13);
– per la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), da A. Andreoni, avvocato (C‑62/13);
– per il Comune di Napoli, da F.M. Ferrari e R. Squeglia, avvocati (C‑63/13);
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Gerardis e S. Varone, avvocati dello Stato;
– per il governo ellenico, da D. Tsagaraki e M. Tassopoulou, in qualità di agenti (C‑418/13);
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente (C‑22/13 e da C‑61/13 a C‑63/13);
– per la Commissione europea, da C. Cattabriga, D. Martin e J. Enegren, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 luglio 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione delle clausole 4 e 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32), del principio di leale cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché dei principi generali del diritto dell’Unione relativi alla certezza del diritto, alla tutela del legittimo affidamento, all’uguaglianza delle armi nel processo, all’effettiva tutela giurisdizionale, al diritto a un tribunale indipendente e a un equo processo, garantiti dall’articolo 6, paragrafo 2, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e con gli articoli 46, 47 e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono opposti la sig.ra Mascolo e altri otto lavoratori, tutti membri del personale di scuole pubbliche, al proprio datore di lavoro, ossia, per otto di essi, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, (in prosieguo: il «Ministero») e, per l’ultimo, il Comune di Napoli, in merito alla qualificazione dei contratti di lavoro che li legavano a tali datori di lavoro.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
La direttiva 1999/70
3 La direttiva 1999/70 è fondata sull’articolo 139, paragrafo 2, CE e, ai sensi del suo articolo 1, è diretta ad «attuare l’accordo quadro (…), che figura nell’allegato, concluso (…) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale [Confederazione europea dei sindacati (CES), Unione delle confederazioni dell’industria e dei datori di lavoro dell’Europa (UNICE), Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP)]».
4 La clausola 1 dell’accordo quadro così recita:
«L’obiettivo del presente accordo quadro è:
a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».
5 La clausola 2 dell’accordo quadro, intitolata «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:
«1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi ai:
a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato;
b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici».