domenica 24 dicembre 2017
Avvio stabilizzazioni e proroga dei rapporti anno 2018 - Schema di deliberazione elaborato da Leonardo Misuraca
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Dott. Leonardo Misuraca,
Proroghe
giovedì 21 dicembre 2017
Sentenza Comune di Mazara - Palermo 21 dic 2017. Sì è aperta una breccia. Ora tocca ai precari siciliani arrivare alla stabilizzazione.
Anche i dipendenti precari del Comune di Mazara del Vallo hanno ottenuto il riconoscimento del risarcimento del danno pari a 12 mensilità globali di fatto oltre gli interessi maturati.
Questo è solo l'inizio perché adesso bisogna richiedere il danno ulteriore che si aspetta dalla Cgue parametrato alla durata dell'abuso subito il danno da perdita di chance per la mancata stabilizzazione. Inoltre si aspetta il pronunciamento della Cgue sulla costituzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro precario abusato e della Cedu per violazione dei diritti dell'uomo. Ne vedremo delle belle.
Dott. Gaetano AielloQuesto è solo l'inizio perché adesso bisogna richiedere il danno ulteriore che si aspetta dalla Cgue parametrato alla durata dell'abuso subito il danno da perdita di chance per la mancata stabilizzazione. Inoltre si aspetta il pronunciamento della Cgue sulla costituzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro precario abusato e della Cedu per violazione dei diritti dell'uomo. Ne vedremo delle belle.
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Comune di Mazara,
Dott. Gaetano Aiello,
Sentenze
venerdì 15 dicembre 2017
La Corte di appello di Palermo riconoscere dipendenti pubblici i precari degli Enti Locali siciliani.
La Corte di appello di Palermo ha riformato tutte le sentenze dei giudici di primo grado sull'abuso derivante dalla reiterazione dei contratti a termine nella Pa siciliana. Ha dichiarato illegittimo il termine apposto ai contratti di natura subordinata ed ha riconosciuto ai dipendenti precari degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana il risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre gli interessi legali nella misura e con decorrenza di legge.
È un primo traguardo nella guerra per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari.
Adesso aspettiamo di capitalizzare con altre azioni di tutela effettiva già in fase avanzata ulteriori risarcimenti dei danni dopo la sentenza Santoro della Cgue sulla gradualità del risarcimento del danno legata alla durata dell'abuso che secondo la proposta della Commissione europea si dovrebbe aggirare intorno a 36 mensilità visto che non tiene conto del limite delle 12 mensilità stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza SS UU 15 marzo 2016 n 5072.
Ovviamente per quanto riguarda la sanzione della costituzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro precario abusato ci sono in discussione 5 remissioni in Cgue e 2 in Corte costituzionale oltre al reclamo collettivo davanti alla Cedu presentato dall'Usb Pi sul fenomeno del precariato pubblico siciliano.
È ovvio che bisogna tenere in considerazione che si sono fatti dei passi avanti con le tutele effettive visto che fino adesso i dipendenti precari siciliani sono stati considerati non lavoratori oggetto di misure assistenziali previdenziali e di workfare come dispone l'illegittima abusiva e difforme legislazione siciliana vigente in materia di contratti a termine nella Pa siciliana. Un abbraccio agli eroici dipendenti precari siciliani che con le loro azioni di tutela effettiva stanno difendendo il diritto al lavoro contro il più gigantesco abuso di Stato mai realizzato nella Pa italiana.
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Dott. Gaetano Aiello
domenica 3 dicembre 2017
La Commissione europea alleata dei dipendenti precari siciliani. L'abuso subito dai lavoratori è impossibile da nascondere.
È ormai certo che i dipendenti precari siciliani sono dei lavoratori pubblici a termine, come già definiti da ben 4 sentenze della Corte di cassazione(sentenze 27 ottobre 2017 n 25672, 25673, 25674 e 25675 ).
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I dipendenti precari siciliani quindi non sono più oggetto di misure di natura assistenziale, previdenziale o di workfare e non possono neanche rientrare nei programmi di formazione professionale, finanziati da contributi pubblici e oggetto di disciplina della clausola n 2 della Direttiva europea n 1999 /70/CE.
Per quanto riguarda, la grande battaglia di civiltà dei dipendenti precari siciliani, che hanno attivato le tutele effettive contro gli abusi subiti da quasi 30 anni di precariato da parte dello Stato italiano, segnalo le Osservazioni della Commissione europea nella Causa C-331/17.
Nelle Osservazioni scritte della Commissione, i punti interessanti per i dipendenti precari siciliani, sono quelli che vanno dal 47 al 51.
A tal proposito la Commissione chiama in causa la clausola n 4 della Direttiva europea (principio di non discriminazione) e individua i dipendenti precari beneficiari della tutela forte, quale la "riqualificazione del rapporto di lavoro precario abusato e il risarcimento del danno", come lavoratori comparabili a tempo indeterminato, per i quali è possibile invocare la disapplicazione diretta delle norme nazionali e /o regionali, ostative alla tutela prevista dall'Accordo quadro di cui alla Direttiva europea.
E se dovessimo applicare questo principio, enunciato nelle Osservazioni scritte della Commissione europea (e quindi anche dal Governo italiano), per tutti i dipendenti precari italiani compresi quelli siciliani, che non rientrano nella stabilizzazione del Decreto Madia (Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n 75)?
E se i lavoratori comparabili per il settore pubblico, fossero i dipendenti precari che verranno stabilizzati "ope legis" dall'art 20 comma 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n 75?
In questo caso, in applicazione della clausola n 4 della Direttiva europea, sarebbe possibile disapplicando le norme ostative dello Stato membro (leggi nazionali e /o regionali) riqualificare i rapporti di lavoro di tutti i dipendenti precari siciliani che sono stati selezionati, tramite procedure concorsuali e/o di legge ed hanno superato 36 mesi di servizio anche non continuativi, così come avverrà per i dipendenti precari siciliani "comparabili" che rientrano nella stabilizzazione di cui all'art 20 comma 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n 75.
È questa una "soluzione elegante" della Commissione europea, che risolve definitivamente il fenomeno del precariato pubblico siciliano, attraverso l'applicazione della sanzione effettiva per l'abuso dei contratti a termine nella Pa siciliana.
In Sicilia questa soluzione, a mio avviso, sarebbe auspicabile per il Governo della Regione, soprattutto alla luce della legislazione siciliana vigente, che dal 2004 ha disapplicato, con l'art 77 comma 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n 17, la Direttiva europea ai contratti a termine nella Pa siciliana.
Inoltre, la legislazione regionale abusiva illegittima e difforme alla Direttiva europea, oggi è pure soggetta al vaglio di costituzionalità, dopo l'Ordinanza del 7 giugno 2017 del giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese.
In definitiva adesso che il nuovo Governo regionale si è appena insediato, vediamo cosa ne pensa della questione il neo Assessore alla Funzione pubblica e alle Autonomie Locali e se è suo intendimento affrontare in modo organico e strutturale il fenomeno del precariato pubblico siciliano.
Dott. Gaetano Aiello
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Commissione Europea,
Dott. Gaetano Aiello
mercoledì 15 novembre 2017
Adesso anche la Corte costituzionale si occupa dei contratti a termine nella Pa siciliana.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'Ordinanza del giudice del lavoro di Termini Imerese del 7 giugno 2017 sulla remissione di costituzionalità della legislazione siciliana vigente in materia di contratti a termine nella Pa siciliana.
La remissione analizza in concreto l'art 77 comma 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n 17 che dispone la disapplicazione della Direttiva europea n 70 /1999/CE del 28 giugno 1999 e quindi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 ai contratti a termine nella Pa siciliana.
Ovviamente la disapplicazione della Direttiva e della Legislazione nazionale vigente in materia di contratti a tempo determinato nella Pa ai contratti dei dipendenti precari siciliani ha arrecato un consistente danno economico agli stessi lavoratori. Tutto questo danno arrecato ai dipendenti precari siciliani deriva da tantissime sentenze di rigetto della conversione e stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari dopo 36 mesi e al non riconoscimento neanche del risarcimento del danno per tale abuso riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza SS. UU 15 marzo 2016 n 5072 che prevede una liquidazione di un indennità da 2,5 a 12 mensilità. Uniche eccezioni sentenze dei giudici del lavoro di Siracusa, Trapani e timidamente Catania e Messina. Adesso il danno è certo in quanto già riconosciuto ai LSU con sentenza della Corte di cassazione n.17101/2017 e ai dipendenti precari siciliani con almeno 4 sentenze ( Cassazione sentenza n. 25674 /2017 per citarne una).
Se anche la Corte costituzionale dichiara non costituzionale la legislazione siciliana vigente in materia di contratti a termine in disapplicazione della Direttiva europea i dipendenti precari siciliani devono richiedere tutti i danni derivanti dall'entrata in vigore dell'art 77 comma 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n 17.
Pertanto se non si dorme questo vuol dire solo STABILIZZAZIONE. Semplicemente perché il danno presunto da risarcire sarebbe almeno 3 volte il costo economico finanziario per la stabilizzazione di 22178 dipendenti precari siciliani. Aspetto con ansia al punto in cui siamo arrivati un azione di maturità precaria. Altro sono solo chiacchiere inutili e dannose per tutti i dipendenti precari siciliani.
Dott. Gaetano Aiello.
LINK 1 CORRELATO:
Lavoro e occupazione -
N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7.6.2017. Ordinanza del 7 giugno 2017 del Tribunale di Termini Imerese nei procedimenti civili riuniti promossi da Arena Maria Gabriella e altri contro Comune di Trabia, Comune di Casteldaccia e Presidenza del Consiglio dei ministri.
Lavoro e occupazione -
I ricorrenti chiedono che sia dichiarato che i comuni hanno «in violazione della direttiva UE 1999/70, posto in essere un abuso nell'utilizzazione dei contratti a termine», con consequenziale condanna degli Enti convenuti al risarcimento del danno, in forma specifica, quindi con la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, o, in subordine, con il pagamento di una somma non inferiore a n. 20 mensilità di retribuzione.
.... omissis.....
Il giudice,
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, comma 2, legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 in relazione all'art. 117 comma 1 della Costituzione nei sensi di cui ai punti 2 e 3 della premessa.
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87 (ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 16.3.1956).
Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Giunta regionale siciliana e comunicata al Presidente dell'assemblea regionale siciliana.
Dispone la sospensione del giudizio.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Termini Imerese, 7 giugno 2017
N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7.6.2017. Ordinanza del 7 giugno 2017 del Tribunale di Termini Imerese nei procedimenti civili riuniti promossi da Arena Maria Gabriella e altri contro Comune di Trabia, Comune di Casteldaccia e Presidenza del Consiglio dei ministri.
Lavoro e occupazione -
I ricorrenti chiedono che sia dichiarato che i comuni hanno «in violazione della direttiva UE 1999/70, posto in essere un abuso nell'utilizzazione dei contratti a termine», con consequenziale condanna degli Enti convenuti al risarcimento del danno, in forma specifica, quindi con la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, o, in subordine, con il pagamento di una somma non inferiore a n. 20 mensilità di retribuzione.
.... omissis.....
Il giudice,
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, comma 2, legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 in relazione all'art. 117 comma 1 della Costituzione nei sensi di cui ai punti 2 e 3 della premessa.
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87 (ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 16.3.1956).
Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Giunta regionale siciliana e comunicata al Presidente dell'assemblea regionale siciliana.
Dispone la sospensione del giudizio.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Termini Imerese, 7 giugno 2017
Il Giudice: Rezzonico
Previsione che esclude l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n° 368 del 6.9.2001, ai contratti di lavoro a termine per la stabilizzazione dei destinatari del regime transitorio dei LSU. - Legge della Regione Siciliana n. 17 del 28.12.2004, (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), art. 77, comma 2. (17C00247) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 8-11-2017).
LINK 2 CORRELATO:
LINK 3 CORRELATO:
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE Sezione lavoro Proc. n. 2884 del 2015 R.G. Lav. Arena Maria Gabriella / Comune di Trabia + 1. Portante riuniti i procc. nn. 2885, 3181, 4388 e 4425 R.G. Lav. del 2015 nonche' il n. 714 R.G. Lav. del 2016. Il Giudice, premesso: a) che i ricorrenti espongono di essere stati assunti dai comuni da essi rispettivamente convenuti con i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato specificati nei ricorsi introduttivi; b) che, in dettaglio, in forza dei contratti a termine stipulati, poi prorogati o rinnovati: la sig.ra Maria Gabriella Arena ha prestato servizio presso il Comune di Trabia per 117 mesi (a luglio 2015, epoca di deposito del ricorso); il sig. Alessandro Matalone ha prestato servizio presso il Comune di Trabia per 117 mesi (a luglio 2015, epoca di deposito del ricorso); l'avv. Antonio Passarello ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 96 mesi (ad agosto 2015); la sig.ra Margherita Alioto ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 169 mesi (a novembre 2015); la sig.ra Anna Maria Canale ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 169 mesi (a novembre 2015); la sig.ra Anna Maria Corrao ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 191 mesi (a marzo 2016); c) che i ricorrenti chiedono che sia dichiarato che i comuni anzidetti hanno «in violazione della direttiva UE 1999/70, posto in essere un abuso nell'utilizzazione dei contratti a termine», con consequenziale condanna degli Enti convenuti al risarcimento del danno, in forma specifica, quindi con la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, o, in subordine, con il pagamento di una somma non inferiore a n. 20 mensilita' di retribuzione; d) che i contratti sono stati stipulati in base all'art. 12 comma 2 seconda parte legge regionale Sicilia n. 85 del 1995, ai sensi del quale taluni soggetti istituzionali, fra cui i Comuni, possono «utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilita' collettiva i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali», ossia lavoratori provenienti dai c.d. bacino dei lavoratori socialmente utili ed in vista della loro stabilizzazione; Rilevato: e) che la direttiva UE 1999/70, posta a fondamento del ricorso, e' stata attuata in Italia con il decreto legislativo n. 368/01; f) che l'art. 77, comma 2 legge regionale Sicilia n. 17 del 2004, prevede espressamente che «Le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.»; Ritenuto: 1. che i contratti oggetto di controversia, seppur caratterizzati da finalita' sociali e collettive estranee alle consuete esigenze del datore di lavoro determinanti l'opposizione del termine al rapporto di lavoro subordinato, siano pacificamente riconducibili alla figura negoziale di cui all'art. 2094 del codice civile; 2. che, di conseguenza, si pone la questione della possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 77, comma 2 legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 per violazione dell'art. 117 comma 1 della Costituzione perche', prevedendo la non applicabilita' della normativa nazionale attuativa della direttiva 1999/70, parrebbe contravvenire ai vincoli comunitari espressi dalla direttiva medesima in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; 3. che, in particolare, la violazione si concreterebbe, come nelle vicende oggetto di causa, nella possibilita' di una proroga o di un rinnovo potenzialmente illimitati dei contratti, senza oggettive ragioni giustificatrici e senza mai pervenire alla stabilizzazione che, pure, secondo la stessa normativa regionale, dovrebbe essere il punto di approdo della vicenda professionale dei soggetti gia' appartenenti al c.d. «bacino» dei lavoratori socialmente utili e viceversa ad oggi non concretamente attuata; 4. che la questione non sia manifestamente infondata, tenuto conto, fra l'altro, che la tematica presenta marcate analogie con quella concernente la materia dei contratti annuali del personale scolastico, affrontato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del 20 luglio 2016 - conseguente alla sentenza della CGUE del 26 novembre 2014 - con cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1 e 11, legge n. 124/99 nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonche' di personale ATA, senza che ragioni obiettive lo giustifichino; 5. che la questione sia rilevante, in quanto, ove ritenuto costituzionalmente legittimo, l'art. 77 comma 2 legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 determinerebbe da se' l'integrale rigetto dei ricorsi, che, invece, sarebbero accolti nel caso contrario, salvo la successiva esatta delimitazione della tutela risarcitoria accordabile ai ricorrenti; Visti gli articoli: 134 della Costituzione; 1 L.C. 9 febbraio 1948 n. 1; 23 legge 11 marzo 1953 n. 87.
P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, comma 2, legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 in relazione all'art. 117 comma 1 della Costituzione nei sensi di cui ai punti 2 e 3 della premessa. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87 (ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956). Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Giunta regionale siciliana e comunicata al Presidente dell'assemblea regionale siciliana. Dispone la sospensione del giudizio. Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. Termini Imerese, 7 giugno 2017 Il Giudice: Rezzonico
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Documenti Gazzetta Ufficiale,
Dott. Gaetano Aiello
sabato 11 novembre 2017
Una proposta per affrontare e risolvere il fenomeno del precariato pubblico siciliano.
La coerenza della mia proposta legislativa per affrontare e risolvere il fenomeno del precariato pubblico siciliano si riassume nei seguenti punti :
1. superamento dell'art 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5 abrogazione della Resais SpA e dei conseguenti rapporti di somministrazione con l'intervento di terzi per un aumento considerevole della spesa pubblica;
2. istituzione del Fondo annuale ordinario in luogo del Fondo straordinario previsto dall'art 30 per cofinanziamento dei contratti a termine e di tutte le procedure di stabilizzazione. Addirittura il Fondo si potrebbe anche conglobare con le assegnazioni o trasferimenti finanziari della Regione Siciliana verso le Autonomie locali ovvero i trasferimenti finanziari per Enti diverse;
3. sostanziale revisione degli artt 3 e 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2016 n 27 alla luce del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n 75 (Decreto Madia) di concerto con lo Stato italiano per l'eccezione del precariato pubblico siciliano di trentennale durata;
4. istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento in cui dovranno confluire i dipendenti precari in possesso dei requisiti di cui all'art 20 del Decreto Madia mantenendo la categoria di appartenenza la posizione economica e il profilo professionale posseduti alla data del 31 dicembre 2013. Gli stessi dipendenti precari siciliani nel ruolo unico regionale che gli Enti Locali ed Istituzionali della Regione non inseriscono nel fabbisogno di personale 2018 -2020 continuano a prestare servizio in posizione di fuori ruolo. Questi dipendenti precari sottolineo negli anni passati hanno esercitato funzioni pubbliche relativi anche a fabbisogni effettivi degli Enti che di fatto ne hanno usufruito ai sensi di disposizioni di legge;
5. rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica non potendo superare il limite di spesa della Regione previsto per il triennio 2014-2016. Questo meccanismo virtuoso a regime comporta un notevole risparmio di spesa se si consentirà per legge di riutilizzare la spesa del personale cessato degli Enti coinvolti nei processi di stabilizzazione fino ad esaurimento del fenomeno.
Le proposte sono già state presentate sotto forma di ddl emendamenti alle leggi della Regione Siciliana e dello Stato italiano e sono aperte a qualsiasi variazione che tenga conto effettivamente della platea su cui si interviene. Bisogna conoscere per intervenire e risolvere il fenomeno del precariato pubblico siciliano.
Dott. Gaetano Aiello.
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Dott. Gaetano Aiello
Le ultime news sui precari della Pubblica Amministrazione siciliana
L'Aran cioè l'Agenzia dello Stato italiano che lo rappresenta nelle trattative negoziali con le OO. SS finalmente applica la Direttiva europea n 70 dopo quasi 20 anni. Meglio tardi che mai ma perché costretta da tutti i dipendenti precari pubblici che hanno denunciato lo Stato italiano nelle sedi europee. Pertanto secondo il principio di non discriminazione tra dipendenti precari e strutturati non c'è alcuna differenza nell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali. Se si sottoscrivera' questo principio finalmente i dipendenti precari pubblici non saranno più costretti a fare causa per il rispetto del principio di non discriminazione. Questa è la prima vittoria di civiltà del lavoro soprattutto negli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana.
Lo stesso Governo italiano ha annunciato nella audizione del 22 marzo al Parlamento europeo il superamento della discriminazione tra dipendenti precari e strutturati nella Pa. Questo grazie alla procedura di infrazione che pende sullo Stato italiano grazie alle tante denunce anche dei dipendenti precari siciliani. Il 22 novembre il Parlamento europeo si riunirà nell'apposita adunanza plenaria per discutere sul fenomeno del precariato pubblico siciliano.
Appare fin troppo evidente che le ultime sentenze della Corte di cassazione sul precariato pubblico siciliano segnano un cambio di rotta. Per prima cosa i dipendenti precari siciliani vengono finalmente considerati dipendenti precari pubblici e non oggetto di misure assistenziali e previdenziali ovvero di workfare. Viene riconosciuto il risarcimento del danno adesso tenendo conto della durata dell'abuso. Per quanto riguarda invece la sanzione della costituzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro precario abusato ancora la partita è solo all'inizio con 2 remissioni davanti la Corte costituzionale 6 remissioni davanti alla Cgue 5 denunce circostanziate davanti la Cedu e tutte quelle davanti al Parlamento europeo insieme ai dipendenti precari portoghesi e spagnoli. I dipendenti precari siciliani hanno adesso solo il dovere di utilizzare tutti gli strumenti che sono a loro disposizione per risolvere definitivamente il fenomeno del precariato pubblico siciliano. Il Legislatore siciliano interviene in materia in modo concreto serio strutturale e definitivo solo se costretto. Su questo non ci sono più dubbi. Pertanto questo è il momento di staccare la spina al Legislatore regionale inconcludente.
In definitiva la soluzione legislativa dovrà essere quanto più trasparente e trasversale possibile. Tutti dovranno concorrere ad una norma seria concreta ed equilibrata che affronti e risolvi il fenomeno del precariato pubblico siciliano. Mi pare che dopo 30 anni mi sembra ora che lavoriamo per questo. Io lavoro per risolvere il problema. Non chiacchiere! In trent'anni ne abbiamo visto già abbastanza.
Dall'insediamento del nuovo Governo regionale e della nuova Assemblea bisogna essere coerenti con le proposte per affrontare seriamente il fenomeno del precariato pubblico siciliano. La scorsa legislatura abbiamo perso 5 anni dietro a un Legislatore regionale sordo ad affrontare il fenomeno nel modo corretto ed eccezionale per la durata e per gli interessi in campo.
La soluzione deve necessariamente tenere conto dei seguenti
punti fermi :
1. la durata dei contratti a termine e il superamento dei limiti massimi di 36 mesi previsti dalla Legge;
2. l'occupazione permanente ed effettiva del posto di lavoro anche di fatto come stabilito dalle recenti sentenze della Corte di cassazione;
3. l'età anagrafica del personale dipendente coinvolto considerato ai fini previdenziali e contributi per le prestazioni pensionistiche;
4. l'accertamento da parte dei dipendenti precari siciliani che i loro contributi previdenziali servono oggi per pagare la pensione ai dipendenti strutturati in quiescenza senza poter avere diritto alla propria ricostruzione previdenziale. Tutti dovranno sapere che in Sicilia il Fondo che racchiude la massa dei contributi previdenziali dei dipendenti a termine è l'unico Fondo previdenziale attivo. Per questo invito tutti i dipendenti precari siciliani a fare emergere dinanzi al Legislatore regionale dal 6 novembre questa violazione palese della clausola n 4 principio di non discriminazione tra dipendenti precari siciliani e dipendenti strutturati o di ruolo;
5. soluzione eccezionale per fenomeno eccezionale.
Tutto questo è fondamentale che lo sostengano tutti ma proprio tutti in modo trasversale per la civiltà della Sicilia.
Dott. Gaetano Aiello.
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Dott. Gaetano Aiello
mercoledì 1 novembre 2017
Stabilizzazione del personale precario nella Regione Siciliana : un percorso ancora tutto in salita.
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Comune di Ribera,
Dott. Leonardo Misuraca
sabato 28 ottobre 2017
La Corte di cassazione riconosce il dipendente precario siciliano.
La Corte di Cassazione con le sentenze pubblicate interviene, finalmente, sulla tipologia dei contratti a termine nella Pa siciliana e sul risarcimento del danno per l'abuso subito dai dipendenti precari siciliani.
Il superamento dell'art 77, comma 2, della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n 17, che esclude l'applicazione della Direttiva europea e della legislazione nazionale di recepimento , ai contratti a termine nella Pa siciliana, porta finalmente alla luce che i dipendenti precari siciliani sono dei lavoratori pubblici. Pertanto, i dipendenti precari siciliani non sono oggetto di misure di fuoriuscita, di natura previdenziale e assistenziale, di workfare, ma sono dei dipendenti pubblici a termine, che coprono in modo permanente ed effettivo un posto di lavoro, per l'espletamento di mansioni pubbliche.
Appare abbastanza evidente che la Regione Siciliana non ha competenza nella legislazione relativa al pubblico impiego degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione. La stessa Corte costituzionale ha affermato che la disciplina dei contratti a termine, anche nella Pa siciliana, rientra nell'ambito della materia "Ordinamento civile", che è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato italiano. La disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro si realizza mediante la stipula di contratti e pertanto appartiene alla materia costituzionale dell'ordinamento civile di cui all'art 117 comma 2 lett l) della Costituzione (Corte costituzionale sentenze n. 221/2012 n. 51/2012 e n. 69/2011).
Inoltre, per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante dell'abuso subito dai dipendenti precari siciliani, la Corte di cassazione, una volta stabilito che si tratta di dipendenti pubblici a termine, applica il principio stabilito dalla sentenza 15 marzo 2016 n 5072 SS. UU della Corte di cassazione. A tal fine per quanto riguarda il risarcimento del danno si dovrà tenere conto dell'applicazione della sanzione in relazione ovviamente alla durata dell'abuso.
Pertanto bisogna ben evidenziare che nessuna sentenza ha previsto la liquidazione del danno e licenziamento del lavoratore, in quanto la sanzione copre il danno subito che deriva dell'abuso. Eventuali licenziamenti dopo il risarcimento del danno per l'abuso subito hanno effetti ritorsivi nei confronti dei dipendenti precari oggetto di risarcimento se si intrattengono rapporti di lavoro a termine con altri dipendenti precari siciliani che non hanno attivato alcuna tutela effettiva. In questi casi i dipendenti precari siciliani licenziati che subiscono un evidente discriminazione di natura ritorsiva possono richiedere un immediato intervento del giudice del lavoro.
In definitiva penso che nessuno degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana coinvolti adotterà questa linea, alla luce della posizione del Governo italiano sulla responsabilità dirigenziale per dolo o colpa grave in caso di reiterazione di contratti di lavoro a termine.
Dott. Gaetano Aiello.
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Dott. Gaetano Aiello,
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lunedì 16 ottobre 2017
Ci vuole la sentenza del giudice del lavoro per il rispetto del principio di non discriminazione.
I dipendenti precari degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana sono dipendenti pubblici abusati anche sul trattamento giuridico ed economico.
La sentenza del 12 ottobre del giudice del lavoro del Tribunale di Palermo non fa altro che applicare la clausola n 4 della Direttiva europea n 70 /1999/CE sul principio di non discriminazione tra dipendenti precari e dipendenti strutturati o di ruolo.
A tal fine si smentisce la legislazione regionale abusiva illegittima e difforme alle direttive comunitarie vigenti in materia di contratti a termine nella Pa siciliana.
Peccato che il Governo regionale di Alessandro Baccei e il Legislatore siciliano sciagurato che ci sta lasciando con le leggi regionali approvate sin dall'insediamento hanno fatto di tutto per non affrontare il fenomeno del precariato pubblico siciliano con serietà competenza e professionalità.
Adesso le conclusioni generali dell'Avvocato generale della Cgue Szpunar sulle questioni poste dall'Ordinanza del giudice del Tribunale di Trapani sui contratti a termine nella PA siciliana e sulla sanzione effettiva da adottare in caso di abusi.
Nel caso specifico siciliano parliamo di un abuso che dura da quasi 30 anni. Vergogna!
Dott. Gaetano Aiello
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Dott. Gaetano Aiello,
Sentenze
USB - Convegno sul precariato pubblico degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana. Le azioni di tutela nei confronti degli abusi del rapporto di lavoro a termine nella PA siciliana. Venerdì 20 Ottobre 2017 ore 16.00 Antica Filanda - Via Umberto I° nr 522 - Roccalumera (ME)
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Avv. Sergio Galleano,
Dott. Gaetano Aiello,
Giovanni Savoca,
sindacati USB
mercoledì 11 ottobre 2017
Per la Corte di giustizia i precari siciliani sono lavoratori pubblici non degli assistiti.
In tema di pubblico impiego le norme italiane non sono in linea con quelle di matrice europea. Il risultato è che l’Italia è il Paese dell’eterno precariato. Molte volte, la Corte Europea ha “bacchettato” il legislatore italiano affinché predisponesse una tutela «più energica» [1]nei confronti dei lavoratori precari. Ad oggi, però, ancora non si è arrivati ad una soluzione che risolva definitivamente il problema. Le tanto attese risposte sono, però, in arrivo e a rispondere sarà direttamente la Corte Europea, il cui pronunciamento avverrà a giorni. Le conclusioni dell’Avvocato Generale sono previste per il 26 ottobre 2017. In fondo all’articolo si riporta il testo il comunicato stampa [2].
Precariato: la giurisprudenza in Italia
La Corte di Cassazione [3] ha stabilito che il dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti a termine per oltre 36 mesi, ha diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [4]. Questo rimedio forfettario, tuttavia potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente, in quanto sproporzionato a fronte dei danni effettivamente subiti dal personale precario. Secondo l’orientamento attualmente maggioritario non spetterebbe, inoltre, al precario statale la cosiddetta stabilizzazione, il diritto – cioè – ad ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato. Secondo questa tesi, infatti, la legge italiana [5] vieterebbe ai giudici di operare la conversione. Se non ci fosse detto divieto – sostengono i fautori di questo orientamento – sarebbe minato un importante principio costituzionale, che impone alle pubbliche amministrazioni di assumere personale solo a seguito di procedure concorsuali [6]. In altri termini, chi sostiene questa tesi ritiene che se fosse possibile trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sarebbe facile per la Pubblica Amministrazione eludere l’obbligo di predisporre un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego.
Il principio del concorso per l’accesso al pubblico impiego
Ai fautori dell’orientamento riportato sopra sfugge un dato importante. Il principio dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso è sancito nel nostro ordinamento dalla Carta Costituzionale e precisamente dall’art. 97 della Costituzione. Orbene, l’art. 97 Cost. dispone testualmente che: «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» La regola del concorso, quindi, può essere derogata in base alla legge e ove la legge preveda forme diverse di accesso al pubblico impiego, dovrà farsi riferimento a queste forme e non alla regola del concorso pubblico, che rappresenta sicuramente un principio fondamentale nel nostro ordinamento, ma non è l’unica forma di accesso al mondo del lavoro statale. Si pensi al reclutamento del personale che avviene (soprattutto tra gli amministrativi della scuola) mediante avvio dalle liste di collocamento.
Vi è inoltre un ulteriore dettaglio che sfugge. Anche per il lavoro privato vige un importante principio costituzionale, con la differenza che – in tal caso – non ci si è posti alcun problema a superalo, in nome di un più rilevante diritto (quale – appunto – la stabilizzazione) spettante al lavoratore del settore privato. I costituzionalisti, infatti, sanno bene che la Costituzione [7] stabilisce che «l’iniziativa economica privata è libera». Ma se è vero che l’iniziativa economica privata è libera, allora perché si “costringe” il datore di lavoro privato ad assumere il proprio dipendente, una volta che questi abbia superato il trentaseiesimo mese di precariato? E soprattutto, perché si può “sacrificare” un principio costituzionale a favore di un lavoratore privato, mentre di rinunciare al dettato della Costituzione a favore del precario statale non se ne parla proprio? Si tratta di interrogativi che fanno riflettere e che riceveranno – a giorni – un giusto responso da parte della Corte di Giustizia Europea.
Precariato: la questione al vaglio della Corte Europea
In data 13 luglio 2017, a Lussemburgo si è tenuta un’udienza di discussione concernente la tematica del precariato dei dipendenti pubblici italiani. La questione affrontata dai giudici europei concerne la vicenda di una donna che per anni ha prestato la propria attività lavorativa nel settore pubblico, alle dipendenze di un’amministrazione Comunale (il Comune di Valderice). Più precisamente, la donna era stata assunta sin dal 1996 come Lavoratrice socialmente utile (Lsu), dal 2005 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) ed, infine, con plurimi e successivi contratti a tempo determinato. Evidente quindi che la donna abbia subito per anni un’illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro. Detta situazione di illegittimità non è sfuggita al Tribunale di Trapani al quale la donna si era rivolta per far valere i propri diritti. In sostanza, secondo il Tribunale di Trapani, posto che la donna ha subito per oltre venti anni un’abusiva situazione di precariato, del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Alla donna, di contro, dovrebbe essere riconosciuto il diritto alla stabilizzazione e/o comunque un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro per troppo tempo negatole. Ciò posto, detto Tribunale, schieratosi dalla parte della lavoratrice ha rimesso – con apposita ordinanza [8] – la questione ai giudici europei. Le conclusioni dell’Avvocato generale sono previste, salvo rinvii o impedimenti, al 26 ottobre prossimo. Di seguito si riporta il relativo comunicato stampa.
Fonti:
- https://business.laleggepertutti.it/25615_stabilizzazione-precari-il-comunicato-stampa-della-corte-europea
- Corte di giustizia dell'unione europea
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Corte di giustizia dell'unione europea
Il fenomeno del precariato pubblico siciliano al Parlamento europeo.
Carissimi dipendenti precari siciliani abusati, il 22 novembre al Parlamento europeo si discuterà nuovamente di precariato pubblico italiano e in modo specifico dell'anomalia siciliana dei contratti a termine negli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana.
Si discuterà soprattutto sulle misure sanzionatorie e preventive per contrastare il fenomeno del precariato pubblico italiano e siciliano in modo particolare. Ci sarà un Public Hearing (Adunanza Pubblica) in diretta streaming.
Dopo tale sessione, in cui saranno presenti la Commissione europea ed esperti della tematica di tutta Europa, si potrà portare la questione in una sessione plenaria del Parlamento europeo. Nella sessione del 22 novembre saranno discusse anche le petizioni dei precari con la presenza degli esperti Avv Galleano e Avv De Michele, i quali metteranno in evidenza, la disapplicazione della Direttiva n 70 /1999/CE nella legislazione siciliana vigente in materia di contratti a termine nella Pa siciliana. Questione questa già all'attenzione della Corte costituzionale, dopo l'Ordinanza del giudice di Termini Imerese.
Questa è una grande occasione di intervento legislativo urgente per il nuovo Legislatore regionale, il quale, a mio avviso, dovrà affrontare il fenomeno del precariato pubblico siciliano, con serietà, competenza e professionalità, stante la lunga presenza nell'Ordinamento regionale, del più gigantesco abuso di Stato mai realizzato nella Pa italiana.
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lunedì 18 settembre 2017
Un altro piccolo passo per smascherare il più gigantesco abuso di Stato mai realizzato nella Pa italiana.
Alla luce di quanto sta accadendo ed accadrà nelle giurisdizioni superiori in materia di contratti a termine nella Pa siciliana non è più possibile sostenere la legislazione regionale che prevede la disapplicazione di una Direttiva europea.
La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza Santoro presto interverrà sulla condizione eurounitaria relativa al risarcimento del danno secondo il principio di equivalenza stabilito dalla giurisprudenza comunitaria vigente in materia di abuso di contratti a termine nel caso specifico della Pa siciliana in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione ed in particolare della Sentenza SS UU 15 marzo 2016 n 5072 sul risarcimento del danno.
Vi posto la posizione illustrata dall'Avv De Luca già presidente della Corte di cassazione sez lavoro difensore insieme agli avvocati Galleano De Michele e Denisco del dipendente precario siciliano Santoro pubblicata sulla Rivista di diritto del lavoro Europeanrights.
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mercoledì 2 agosto 2017
Quanto qui di seguito ha accompagnato la nota nella trasmissioni agli istituti competenti.
Al fine di tutelare i lavoratori e le rispettive famiglie del Comune di San Salvatore di Fitalia (ME), l’Organizzazione Sindacale USB trasmette alle LL.SS. per rispettiva competenza, la nota che segnala il mancato rispetto da parte del Legislatore siciliano dei suggerimenti proposti dalla Corte dei Conti Sicilia Sezione Controllo, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali siciliani.
Il Delegato Nazionale EE.LL.
Giovanni Savoca
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sindacati USB
I precari della Pa. La guerra dei precari italiani è anche la guerra dei precari siciliani?
In materia di precariato pubblico siamo in guerra! Ora mi domando, cosa aspettano ancora i dipendenti precari siciliani per difendere la propria dignità lavorativa di quasi 30 anni, calpestata da una legislazione regionale abusiva, illegittima e difforme alla Direttiva europea n. 70 /1999 /CE in materia di lavoro a tempo determinato!
Ecco un esempio concreto di difesa contro ogni forma di discriminazione tra lavoratori. L'ordinanza di remissione alla Corte di giustizia del giudice di pace dell'Aquila per affermare il principio di non discriminazione tra giudici di ruolo e giudici precari. Una evidente dimostrazione del ridicolo in cui è caduto lo Stato italiano nel non voler proprio applicare nel pubblico impiego la Direttiva europea sui contratti a termine. Tale comportamento contrario alla Direttiva europea sia dello Stato italiano che della Regione Siciliana, rischia di provocare pesantissime condanne in Cgue con conseguenze imprevedibili per la finanza pubblica.
Cari amici dipendenti precari siciliani non vale più l'alibi del risarcimento dei danni e del conseguente licenziamento se è fin troppo evidente che con le buone il Legislatore siciliano non stabilizzerà mai, anzi farà di tutto per poter licenziare alla scadenza contrattuale del rapporto di lavoro a termine. A mio avviso, guardando con obiettività la situazione concreta, l'unica possibilità concreta che i precari siciliani hanno per costringere il Legislatore siciliano, è ormai l'azione di tutela effettiva contro l'abuso subito e contro il più gigantesco abuso di Stato mai realizzato nella Pa italiana. Il resto sono le solite chiacchiere del Governatore Alessandro Baccei e dei politicanti regionali alla sua mercé.
Leggete bene l'Ordinanza che vi posto contro tutta la disinformazione interessata sul precariato pubblico siciliano, di lavoratori precari che hanno deciso di fare valere i propri diritti di fronte all'arroganza dello Stato italiano che continua in difformità alla legislazione comunitaria vigente a non voler riconoscere i giudici precari. Una diavoleria tutta italiana! Ma vi assicuro che in Sicilia abbiamo fatto di più e meglio emanando una legislazione regionale abusiva illegittima e difforme alla Direttiva comunitaria vigente in materia di lavoro a tempo determinato e alla legislazione nazionale di recepimento nell'Ordinamento. Una vera castroneria di fantasia legislativa del Legislatore siciliano. Una serena e buona lettura.
Dott. Gaetano Aiello.
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Dott. Gaetano Aiello
martedì 1 agosto 2017
Lotta al precariato nel pubblico impiego. Udienza pubblica del 13 luglio in Corte di giustizia europea sul fenomeno del precariato pubblico siciliano.
Nella
foto gli avvocati che hanno difeso in Corte di giustizia la
dipendente precaria siciliana del Comune di Valderice Santoro
Carissimi
dipendenti precari degli Enti Locali ed istituzionali della Regione
Siciliana, vi informo dettagliatamente che il 13
luglio
scorso, a Lussemburgo presso
la sede della Corte
di giustizia europea,
si è svolta l’udienza
pubblica
della causa
C-494/16 – Santoro
sul
precariato
pubblico siciliano
e nello specifico sulla sanzione
effettiva, equivalente ed energica
da
adottare in caso di illegittima
precarizzazione
dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego italiano ed in modo
particolare in quello siciliano.
All’udienza
pubblica hanno partecipato gli avvocati Michele
De Luca (già
Presidente della sezione lavoro della Corte di Cassazione,
attualmente in pensione), Vincenzo
De Michele, Sergio Galleano ed Ersilia De Nisco.
Numerose
sono state le domande poste dall’Avvocato
generale della Corte di giustizia Szpunar alle
parti, che dal contenuto delle stesse, ha chiaramente messo in luce
la piena presa di coscienza della Corte di giustizia dell’assenza
di
misure idonee nel nostro Ordinamento, in grado di sanzionare in modo
adeguato gli abusi della pubblica amministrazione nell’utilizzo dei
contratti a termine. In particolare, è stato messo in evidenza come
in Sicilia la lunghissima durata dei contratti di lavoro a termine
nella Pa, non ha eguali negli altri Paesi membri dell’Unione
europea.
In
quella sede la Commissione Ue ha ribadito quanto già evidenziato
nelle osservazioni scritte, sottolineando
che per tutto il precariato pubblico italiano non sono previste
misure effettive idonee a sanzionare l’abusivo ricorso ai contratti
a tempo determinato stipulati
dalle pubbliche amministrazioni, alla luce della sentenza
del 15 marzo 2016 n.5072 delle SS. UU.
Corte
di cassazione,
e che, prima di procedere alla messa in mora all’esito della
chiusura della fase EU PILOT della procedura
di infrazione n. 4231-2014
attivata sulla mancata applicazione della clausola 5 dell’Accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato per il pubblico impiego,
attenderà l’esito della causa in Corte di giustizia.
La
Commissione europea, inoltre, ha confermato la posizione già assunta
con le osservazioni scritte presentate il 23 marzo 2017, circa la non
conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia della
sanzione (inventata)
dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza
del 15 marzo 2016 n. 5072,
e cioè quella dell’attribuzione di una indennità
compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione al
dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di
contratti di lavoro a tempo determinato, a cui va ad aggiungersi il
risarcimento da perdita
di chance
(impossibile
da provare).
Il
giudice relatore della causa Santoro,
il bulgaro Arabadjiev
(componente
dei due Collegi della Corte di giustizia che hanno deciso le
cause Affatato e Valenza),
ha chiesto in italiano all’Avvocatura generale dello Stato
italiano, in rappresentanza del Governo, se
aveva qualche replica da fare rispetto all’affermazione, contenuta
nelle osservazioni scritte della lavoratrice Santoro,
che nella Regione Siciliana dal 1958 all’attualità non sono mai
stati banditi concorsi pubblici tipici, ai sensi dell’art. 97 Cost
per le assunzioni a tempo indeterminato negli enti pubblici locali,
ma tantissime norme legislative regionali di stabilizzazione dei
precedenti rapporti di lavoro precari; il difensore dello Stato
italiano non ha potuto fornire alcuna risposta per mancanza di
informazioni al riguardo. Come
mai nessuna delle Istituzioni regionali (Governo e ARS), ha informato
l’Avvocato generale dello Stato italiano sulla palese difformità,
almeno dal 2004, della legislazione siciliana in materia di
precariato pubblico, con le normative nazionali e comunitarie vigenti
in materia di contratti a termine nel pubblico impiego?
L’Avvocatura
generale dello Stato italiano, nelle sue difese orali non ha fatto
alcun riferimento né all’art.20 del Decreto
Legislativo 25 maggio 2017, n.75
e
alle misure di “superamento
del precariato nelle pubbliche amministrazioni”
contenuto nella riforma “Madia”,
né agli artt. 3e 4 della
Legge
Regionale 29 dicembre 2016 n. 27,
che
la Regione Siciliana ha varato l’anno scorso per dare risposte al
fenomeno del precariato pubblico siciliano, ma ha insistito
sull’efficacia dissuasiva contro gli abusi contrattuali della
responsabilità del dirigente.
L’Avvocato
generale della Corte di giustizia Szpunar
(già
Avvocato generale nella causa Mascolo,
in cui il 17 luglio 2014 ha depositato le conclusioni scritte che
sono state accolte dalla Corte di giustizia nella sentenza del 26
novembre 2014) ha comunicato in udienza che depositerà le
conclusioni scritte il 26
ottobre 2017.
Anche
dal tenore dell’inusuale comunicato stampa del 13 luglio 2017 della
Sezione italiana dell’Ufficio stampa della Corte di giustizia, ci
si attende una nuova censura nei confronti dello Stato italiano,
della Regione Siciliana e della Corte di
cassazione,
per la mancata applicazione della sentenza Mascolo della
Corte europea.
La
Commissione europea nelle osservazioni scritte presentate in Corte di
giustizia, ha individuato nella sanzione
della liquidazione dell’indennità spettante al lavoratore privato
licenziato
ex art. 18 della Legge
20 maggio1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori),
delle 24
mensilità, alla quale andrebbe aggiunta l’indennità forfettaria
da 2,5 a 12 mensilità, la sanzione effettiva, equivalente ed
energica in grado di rispettare i criteri imposti dalla normativa e
giurisprudenza comunitaria ( in questo modo la sanzione effettiva
avrebbe un massimo liquidabile per il lavoratore pubblico abusato di
36 mensilità, per un importo che si potrebbe aggirare intorno a
50-60 mila euro).
Una
soluzione del genere, sarebbe pericolosissima per le casse pubbliche,
pertanto la soluzione più ragionevole sarebbe quella della rimozione
del divieto di conversione nel settore pubblico.
Infatti
già la Corte di giustizia con la sentenza
Martínez Andrés e Castrejana López del 14 settembre 2016
aveva statuito che La
clausola
5,
paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
siglato il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve
essere interpretata nel
senso che osta a che una normativa nazionale,
quale quella di cui ai procedimenti principali, sia applicata dai
giudici nazionali dello Stato membro interessato in modo che,
in caso di utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro
a tempo determinato, il diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro è accordato alle persone assunte dall’amministrazione
mediante un contratto di lavoro soggetto a normativa del lavoro di
natura privatistica, ma non è riconosciuto, in generale, al
personale assunto da tale amministrazione in regime di diritto
pubblico, a meno che non esista un’altra misura efficace
nell’ordinamento giuridico nazionale per sanzionare tali abusi nei
confronti dei lavoratori,
circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
Quanto
all’inadeguatezza
e ineffettività della sanzione forfettaria
inventata dalle Sezioni unite con riferimento all’abrogato art.32,
comma 5, della
Legge
12 novembre 2010 n.183,
la Commissione Ue è molto chiara ai punti 35-44 delle osservazioni
scritte della causa C-494/16, condividendo le perplessità del
giudice del rinvio pregiudiziale e facendo valutazioni negative
sull’iter argomentativo della Cassazione, soprattutto alla luce
dell’evidente contrasto di quanto affermato dal giudice
nomofilattico interno con quanto precisato dalla Corte di giustizia
nell’Ordinanza Papalia,riprendendo
l’Istituzione Ue anche quell’elemento di comparazione con i
lavoratori a tempo determinato nel settore privato che, nella parte
iniziale delle osservazioni scritte, sembrava essere stato
accantonato: «Quanto
all’effettività dei rimedi indicati nella sentenza delle Sezioni
Unite n. 5072/2016, la Corte ha già stabilito che, se uno Stato
membro decide di sanzionare una violazione del diritto dell’Unione
mediante il rimedio del risarcimento del danno, tale risarcimento
dev’essere anzitutto efficace ed avere idoneo effetto dissuasivo
nel senso di consentire: a) una riparazione adeguata del danno
subito; b) un risarcimento integrale di tale danno e c) una
riparazione superiore ad un risarcimento solo simbolico.»
(punto 35).
Afferma
infatti la Commissione Ue che «nell’ordinanza
di rinvio, il giudice a quo ha espresso delle forti perplessità
sulla concreta esperibilità di tale ulteriore risarcimento del danno
e la Commissione considera che tali rilievi sono pienamente fondati,
soprattutto perché non sembra che le Sezioni Unite abbiano fornito
gli ulteriori elementi richiesti dalla Corte in Papalia quanto al
danno per perdita di “chance”: come rilevato dal giudice del
rinvio, le Sezioni Unite non hanno escluso la necessità di un onere
della prova per il danno da perdita di “chance”.»
(punto 41).
Quanto
alla seconda questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale
di Trapani
sulla
ricerca di una misura sanzionatoria alternativa a quella delle
Sezioni unite che assicuri l’equivalenza della tutela dei
lavoratori pubblici precari, la Commissione Ue si orienta ai punti
47-59 delle osservazioni scritte della causa C-494/16 tra la
conversione a tempo indeterminato in aggiunta all’indennità
forfettaria, come per i lavoratori privati, richiamando al punto 51
in nota 35 la sentenza Martínez
Andrés e Castrejana López[1] della
Corte di giustizia, e l’indennità sostitutiva della reintegrazione
di 15 mensilità di retribuzione (sempre in aggiunta all’indennità
forfetaria), di cui all’art.18, comma 5, della Legge
20 maggio 1970 n.300,
nel testo antecedente le modifiche della Legge
28 giugno 2012 n.92:
«come
dimostra il procedimento oggetto della sentenza delle Sezioni Unite
n. 5072/2016, deciso in primo grado dal Tribunale di Genova in
seguito alla sentenza della Corte nel caso Marrosu e Sardino ma con
decisione poi annullata dalle Sezioni Unite mediante la detta
sentenza n. 5072/2016, i
lavoratori che non possono ottenere la conversione del proprio
rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, come coloro che
hanno concluso un contratto di lavoro a termine con la pubblica
amministrazione, possono comunque domandare il beneficio della
indennità per mancata reintegrazione nel posto di lavoro, rimedio
espressamente previsto nell’ordinamento italiano in caso di
licenziamento ingiustificato, come rilevato dalla Commissione al
punto 19 delle proprie osservazioni scritte, al quale essa si
permette di rinviare.»
(punto 58).
Attualmente
la Corte di giustizia è totalmente “ingolfata”
da procedimenti di remissione da parte di Giudici italiani, da ultimo
quella della
Corte d’appello di Trento
che ha chiesto alla Corte di Lussemburgo se
la stabilizzazione del personale precario è una misura in grado di
riparare il danno subito dai lavoratori dopo anni di precariato,
senza che agli stessi sia riconosciuto il risarcimento per i numerosi
anni di “sfruttamento” ricevuto.
La
Corte d’appello di Trento chiede specificamente alla Corte di
giustizia “se
la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28
giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che
osta all’applicazione dell’art. 1 commi 95, 131 e 132 dell’art.
1 della Ln. 107 del 2015 dello Stato Italiano, che
prevedono la stabilizzazione degli insegnanti a termine per il
futuro, senza effetto retroattivo e senza risarcimento del danno,
quali misure proporzionate, sufficientemente energiche e dissuasive·
per garantire la piena efficacia delle norme dell’accordo quadro in
relazione alla violazione dello stesso per l’abusiva reiterazione
di contratti a termine per il periodo anteriore a quello in cui le
misure, di cui alle norme indicate, sono destinate a produrre
effetti”.
La
lotta al precariato pubblico siciliano continua, non solo per il
presente, ma anche per il futuro al fine di prevenire il formarsi di
un nuovo precariato che con il tempo diventerà “storico”
come amano definirsi, giustamente, i dipendenti precari siciliani.
Il
prossimo appuntamento è al 26
ottobre 2017,
quando l’Avvocato generale Szpunar depositerà in Corte di
giustizia le proprie conclusioni, e ci consentirà di capire i
possibili orientamenti della Corte di giustizia, che dovranno poi
concretizzarsi con una successiva sentenza attesa per dicembre 2017 o
gennaio/febbraio 2018.
Una
particolare
attenzione, sul comportamento ondivago del sindacato confederale,
va posta anche al giudizio pendente in Corte costituzionale, di cui
all’Ordinanza
del giudice del lavoro di Foggia del 26 ottobre 2016 la
cui udienza pubblica non è stata ancora fissata in cui la Cgil,
la Fp
Cgil
e la Uil
Fpl
si sono costituite ad adiuvandum a
tutela dei precari pubblici contro il divieto di conversione del
contratto a termine nel settore pubblico.
Dott.
Gaetano Aiello
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Dott. Gaetano Aiello
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