venerdì 7 novembre 2014

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 
 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul 
lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, 
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso 
dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP; 
 Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, 
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
 Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 28 giugno 2001; 
 Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
 Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella 
riunione del 9 agosto 2001; 
 Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli 
affari esteri e con il Ministro della giustizia; 
 E m a n a 
 il seguente decreto legislativo: 




 Art. 5. 
 Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti 
 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine 
inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi 
dell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al 
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di 
continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo 
giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno 
ulteriore. 
 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in 
caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonche' decorso il 
periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo 
giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo 
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 
 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi 
dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di 
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti 
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 
sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 
 4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, 
intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di 
continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato 
dalla data di stipulazione del primo contratto. 
 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti 
di cui ai commi precedenti ((e fatte salve diverse disposizioni di 
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o 
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' 
rappresentative sul piano nazionale)), qualora per effetto di 
successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni 
equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo 
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi 
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di 
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto 
di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In 
deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un 
ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' 
essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula 
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per 
territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle 


Decreto legislativo 30.03.2001 n° 165 , G.U. 09.05.2001

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2.  Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla all'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. (2)
3.  Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. (3)
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (4).
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. (5)

5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. (6)

5-quater.  I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. (6)

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