Il Commissario dello Stato ha impugnato alcuni articoli della legge sulla stabilizzazione dei lavoratori precari, approvata dall’Ars il 14 dicembre scorso.
Si tratta dell’articolo 1, comma 4; dell’articolo 6, commi 2, 4 e 7; del 10, commi 1 e 2; e dell’articolo 11, che – spiega il Commissario dello Stato – sono da ritenere in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, “in quanto prevedono direttamente e/o indirettamente procedure e modalità diverse dal concorso pubblico per l’accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni“.
Sono ritenute legittime le deroghe al pubblico concorso - ricorda tra l’altro l’impugnativa – solo ‘in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale reclutato è chiamato a svolgere e dalla specifica professionalità maturata da quest’ultimo che facciano ritenere che la deroga alla procedura selettiva aperta sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione, non essendo sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione pubblica, né la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione’ (sentenza n. 81/2006)”.
Finanziaria, impugnati 21 articoli Bocciata la "Tabella H"
Carmelo Aronica è intervenuto, come era prevedibile, sulla legge composta da 77 articoli e approvata dall'Ars il primo maggio. Cassati, tra l'altro, i finanziamenti ad associazioni e onlus, le norme sul personale del Ciapi di Palermo, l'aumento delle royalty per i petrolieri. Ecco tutti gli enti e le associazioni che non riceveranno i contributi regionali. LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI IMPUGNATI E LE MOTIVAZIONI
PALERMO - Impugnati 21 articoli della Finanziaria. E' stato appena pubblicato il testo del Commissario dello Stato Carmelo Aronica. "Le disposizioni degli articoli 8, 13, 15, 16, 25, 28, 40, 46, 49, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 74, allegato 1, relativo all’art. 72, limitatamente ai capitoli 320013, 320014 e 320015, danno adito a censure di ordine costituzionale".
Tra gli articoli cassati dal Commissario dello Stato, uno dei più attesi e discussi: si tratta dell'articolo 74, quello che prevedeva l'erogazione di contributi a enti e associazioni. Per intenderci, quello che disciplinava la cosiddetta "Tabella H". "Né dal testo della norma, - scrive Aronica - che contiene con il rinvio all’allegato 2 un mero elenco di destinatari e di importi ripartiti, né dai lavori preparatori della legge, come prima prospettato, emerge la ratio giustificatrice di ogni caso concreto non risultando pertanto che l’Assemblea regionale abbia osservato criteri obiettivi e trasparenti nella scelta dei beneficiari dei contributi. La norma, - prosegue il testo dell'impugnativa - secondo quanto affermato da codesta Corte su un caso similare deciso con sentenza n. 137 del 2009, si risolve 'in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in denaro, con prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi, ed a scapito quindi dell’interesse generale'".
Ecco, nel dettaglio, gli articoli impugnati e le motivazioni illustrate dal Commissario.
Impugnato l'articolo 8 che prevede per il biennio 2014-2015 il mantenimento delle maggiorazioni dell'aliquota Irap e dell'addizionale Irpef 2013. Secondo il commissario dello Stato la maggiorazione delle aliquote va estesa al 2016, tenuto conto del piano di rientro per il finanziamento del servizio sanitario.
Nel mirino del commissario anche l'articolo 13, che aumenta a far data dal primo gennaio di quest'anno, le royalties da pagare per l'estrazione di idrocarburi. In particolare, il commissariocontesta la retroattività della norma. “Proprio sotto questo profilo la disposizione appare censurabile in quanto nell’intero contesto normativo, volto a reperire nuove e/o maggiori risorse con cui far fronte agli impegni finanziari della Regione, solo per una categoria di operatori economici viene prevista l’efficacia retroattiva agli incrementi dei canoni dovuti”.
Aveva fatto litigare governo e Parlamento la norma, votata nella notte, che stanziava 700 mila euro in favore dei vigili urbani di Messina. Crocetta s'era infuriato. Adesso, il Commissario dello Stato la impugna insieme a tutto il comma 4 dell'articolo 15, che stanzia delle somme in favore degli enti locali per una pluralità di finalità (dai beni confiscati agli lsu) senza specificare la ripartizione delle singole voci di spesa. Il commissario si sofferma in particolare sull'elargizione della discordia, quella per i vigili urbani di Messina “per l’emergenza traffico [che] non appare conforme ai principi degli articoli 3 e 97 della Costituzione giacché introduce una norma di privilegio per il solo comune di Messina”. Insomma, il traffico è tutto uguale e non ammette privilegi.
Bocciato anche l'articolo 16 che prevedeva l'istituzione di un ticket di sbarco nelle isole minori e il ticket di accesso alle sommità dei vulcani. La disposizione, secondo l'impugnativa, “costituisce un’entrata di evidente natura tributaria”. E poiché, ricorda il commissario, lo Statuto “pur riconoscendo alla Regione la facoltà di istituire tributi propri regionali, non prevede che essa possa istituire o autorizzare gli enti locali situati nel proprio territorio ad istituire “tributi locali”. La norma è illegittima perché “eccede i limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria”. Inoltre, ricorda il commissario, prelievi analoghi sono già vigenti in diversi Comuni e questo finirebbe per sovrapporsi agli esistenti.
Finisce sotto la mannaia anche una parte dell'articolo 25, una sorta di legge nella legge che riforma il settore dei lavoratori forestali. Il Commissario esprime perplessità sul comma 5 che abroga una serie di articoli di una legge del 1990, riportando in vita norme già abrogate. Bocciato il comma 7 che prevede che la progettazione e la direzione dei lavori in ambito forestale siano svolte da personale regionale senza ulteriore compenso. Una norma che comporterebbe una discriminazione rispetto al personale in servizio negli altri dipartimenti. “La disposizione – scrive il commissario - non è altresì confacente al principio di buon andamento della pubblica amministrazione in quanto è agevolmente prevedibile che i soggetti destinatari delle norme avviino un contenzioso con l’amministrazione”.
Il Commissario, poi, dice “no” alla norma che riguarda la soppressione del Ciapi di Palermo.L'unico comma che resta in piedi è la soppressione stessa, ma le norme sul personale, sui beni e sulla nomina di un amministratore unico vengono impugnate. In prima battuta perché, secondo Aronica, non è chiara la copertura finanziaria dell'operazione, affidata alle “generiche disponibilità dell'Upb 6.31.3.99” e alle “non meglio identificate risorse del Fse “Progetto Spartacus”. Inoltre, secondo il commissario dello Stato, “a fronte della disposta soppressione dell’ente (comma 1) e della contestuale nomina di un commissario liquidatore (comma 4), il legislatore esprime la volontà di sopprimere il Consiglio di Amministrazione dello stesso ente (comma 6) nominando un amministratore unico, con un compenso non superiore a 30.000 euro annui, la cui attività non potrebbe che confliggere con quella del commissario liquidatore”. Insomma: la norma è contraddittoria, e oltre tutto è “foriera di incertezze applicative”.
Scure anche sull'articolo 40, che disciplina i consorzi di bonifica. In particolare, Aronica se la prende con la proroga dei contratti a termine, “già scaduti e più volte rinnovati”, che “costituisce una chiara elusione del principio del pubblico concorso”. Insomma: per il commissario è una stabilizzazione mascherata, per altro attuata senza motivarla e con copertura finanziaria poco chiara.
Ma sul personale gli interventi sono molteplici: Aronica, ad esempio, interviene sul comma 3 dell'articolo 46, che dà il via libera alla modifica della convenzione con Siciliacque. Obiettivo mantenere i livelli occupazionali, con un'operazione che però secondo piazza Principe di Camporeale “posterga l’interesse ad una corretta ed ottimale gestione del servizio al mantenimento dei livelli occupazionali, finalità questa condivisibile, ma da perseguire con gli ordinari strumenti”. Oltre tutto, il commissario sottolinea come la decisione di motivare la convenzione sia unilaterale.
Curiosa l'impugnativa dell'articolo 49. Che il commissario dello Stato definisce “di oscuro significato”. Si tratta delle agevolazioni sui mutui per la ristrutturazione di immobili nei centri storici, che secondo Aronica è scritta in maniera non chiara e apre la porta a interventi retroattivi su mutui già stipulati e a “un'impropria sanatoria di atti precedentemente adottati”.
Aronica, poi, se la prende con la norma sulla pubblicità. È l'articolo 55, del quale il commissario cassa i commi 3 e 4. Le regole sulla comunicazione, infatti, vengono applicate anche agli “enti del settore pubblico regionale”, ma senza copertura finanziaria. Il comma 4, invece, fissa le regole per la pubblicità degli appalti, ma secondo Aronica contraddicendo la norma nazionale su una materia, la concorrenza, sulla quale la Regione non ha titolo per legiferare, e riproducendo “una norma già oggetto di impugnativa”.
Bocciato anche l'articolo sul personale Iridas. Che viene finanziato “spostando” i soldi dalla voce “contributo all'istituto dei ciechi”, ma senza una relazione che motivi il trasferimento di risorse e con un conflitto fra norme regionali, appunto la Finanziaria e il finanziamento dell'Istituto dei ciechi.
Il commissario, poi, se la prende con l'articolo su “Irfis Finsicilia”. La Finanziaria, infatti, aveva dato il via libera al rifinanziamento del fondo per le piccole e medie imprese, istituendo un Comitato tecnico consultivo e affidando al presidente della Regione il potere di decidere come far operare il fondo Per Aronica, però, non si fissano i paletti, dando sostanzialmente carta bianca a Crocetta. Piazza Principe di Camporeale, inoltre, contesta la richiesta all'istituto di modificare il proprio statuto, una decisione che secondo Aronica spetta solo a Bankitalia e al legislatore nazionale, e boccia il via libera all'acquisizione di altre società, anche non del settore creditizio.
Bocciata anche la moratoria dei debiti delle piccole e medie imprese con Riscosssione Sicilia.La manovra concede una dilazione del pagamento per le pmi, ma secondo Aronica la Regione può legiferare solo sull'organizzazione interna della riscossione dei tributi. La norma, inoltre, secondo il commissario dello Stato “creerebbe inevitabili disparità di trattamento tra i contribuenti del territorio nazionale”-
Salta anche la norma che prevedeva gli incentivi per l'imprenditoria giovanile e femminile.L'articolo 62, infatti, estendeva l'esenzione Irap agli anni 2014 e 2015, “senza determinare né l’ammontare della spesa né la corrispondente copertura finanziaria, inoltre nella Relazione tecnica non è fatta alcuna menzione del previsto minor gettito”. Bocciato anche l'articolo che prevedeva un contributo di circa 1.200 euro ai titolari di licenza taxi. Una somma complessiva di un milione di euro erogata in violazione delle norme nazionali.
L'articolo 64, invece, da un lato poneva un argine al transito dei debiti delle Asi in liquidazione nel nascente Istituto regionale per le attività produttive. Allo stesso tempo, però, sanciva l'indisponibilità dei “lotti destinati a insediamenti produttivi”, la cui proprietà doveva passare – stando alla norma – nel patrimonio della Regione. Una norma che viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione, visto che in questo modo, veniva sottratta “la più cospicua parte patrimoniale attiva della massa liquidatoria, su cui potenzialmente possono trovare soddisfazioni i creditori dei soppressi istituti”. Altro “vulnus” sarebbe nel recupero (riviviscenza) di alcune norme già abrogate dalla stessa Regione nell'agosto del 2012.
Il Commissario dello Stato ha anche detto di “no” agli incentivi per la ricomposizione fondiaria, previsti all'articolo 65 della Finanziaria. I motivi sostanziali dell'intervento di Aronica sono due: da un lato, l'estensione dei benefici a una categoria troppo vaga e ampia, ossia quella degli “imprenditori agricoli singoli o associati”, e prolunga alcuni di questi incentivi – l'esenzione delle imposte da bollo e catastali – al 2015. “Ma nella relazione tecnica redatta dal Ragioniere generale – scrive il Commissario - non è in alcun modo indicato il criterio seguito per la determinazione delle minori entrate rendendo così arbitraria la prevista quantificazione”.
Bocciata anche la norma, prevista dall'articolo 66, che prevedeva l'estensione dei beneficiari, tra le cooperative agricole, di alcune provvidenze statali. Secondo il Commissario si tratterebbe di un aiuto di Stato compatibile con i regolamenti europei solo in casi “strettamente necessari”. Inoltre la norma avrebbe costretto l'assessorato alle Attività produttive a rimodulare la graduatoria definitiva dei beneficiari “con innegabile aggravio di procedure e conseguente violazione del richiamato art. 97 della Costituzione”.
Cassato anche l'articolo 69 che prevedeva l'istituzione di un “Fondo per iniziative di carattere culturale”, voluto dal presidente Crocetta. Un fondo che sarebbe stato alimentato da una quota compreso tra il 2 e lo 0,5 per cento di ogni singolo progetto per la costruzione di edifici e opere pubbliche. “La disposizione – si legge nell'impugnativa - appare altresì censurabile sotto il profilo della violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa posto dall’articolo 97 Cost. atteso che non delimita in alcun modo il potere attribuito al Presidente della Regione di individuare le modalità e i criteri di erogazione dell’istituendo fondo”. Bocciato anche l'articolo 71 che pone a carico del Fondo di quiescenza l’onere delle spese di funzionamento ed organizzazione sino alla concorrenza di 550 migliaia di euro mediante l’utilizzo di parte degli interessi maturati a valere sulle eccedenze delle disponibilità finanziarie.
Cancellato anche il finanziamento di quasi 2,3 milioni previsto all'articolo 72 per i rinnovi dei contratti dei dirigenti dell'Agenzia regionale del lavoro. Contratti di diritto privato a tempo determinato, che, però, andrebbero a dirigenti di un'Agenzia per la quale è stata prevista la soppressione. “E’ di tutta evidenza – scrive Aronica - che l’inserimento nell’allegato 1 alla presente legge, dei tre capitoli di spesa rifinanziati costituisce uno strumento surrettizio per il mantenimento in servizio almeno sino al 2015 di dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione”. Bocciata, come detto, infine la famigerata "ex Tabella H": l'elenco di contributi ad enti e associazioni che aveva sollevato nelle Commissioni prima, e in Aula dopo, numerose polemiche, accuse e dubbi. Secondo il Commissario, non c'è alcun criterio oggettivo e trasparente dietro la distribuzioni dei singoli contributi.
Tra gli articoli cassati dal Commissario dello Stato, uno dei più attesi e discussi: si tratta dell'articolo 74, quello che prevedeva l'erogazione di contributi a enti e associazioni. Per intenderci, quello che disciplinava la cosiddetta "Tabella H". "Né dal testo della norma, - scrive Aronica - che contiene con il rinvio all’allegato 2 un mero elenco di destinatari e di importi ripartiti, né dai lavori preparatori della legge, come prima prospettato, emerge la ratio giustificatrice di ogni caso concreto non risultando pertanto che l’Assemblea regionale abbia osservato criteri obiettivi e trasparenti nella scelta dei beneficiari dei contributi. La norma, - prosegue il testo dell'impugnativa - secondo quanto affermato da codesta Corte su un caso similare deciso con sentenza n. 137 del 2009, si risolve 'in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in denaro, con prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi, ed a scapito quindi dell’interesse generale'".
Ecco, nel dettaglio, gli articoli impugnati e le motivazioni illustrate dal Commissario.
Impugnato l'articolo 8 che prevede per il biennio 2014-2015 il mantenimento delle maggiorazioni dell'aliquota Irap e dell'addizionale Irpef 2013. Secondo il commissario dello Stato la maggiorazione delle aliquote va estesa al 2016, tenuto conto del piano di rientro per il finanziamento del servizio sanitario.
Nel mirino del commissario anche l'articolo 13, che aumenta a far data dal primo gennaio di quest'anno, le royalties da pagare per l'estrazione di idrocarburi. In particolare, il commissariocontesta la retroattività della norma. “Proprio sotto questo profilo la disposizione appare censurabile in quanto nell’intero contesto normativo, volto a reperire nuove e/o maggiori risorse con cui far fronte agli impegni finanziari della Regione, solo per una categoria di operatori economici viene prevista l’efficacia retroattiva agli incrementi dei canoni dovuti”.
Aveva fatto litigare governo e Parlamento la norma, votata nella notte, che stanziava 700 mila euro in favore dei vigili urbani di Messina. Crocetta s'era infuriato. Adesso, il Commissario dello Stato la impugna insieme a tutto il comma 4 dell'articolo 15, che stanzia delle somme in favore degli enti locali per una pluralità di finalità (dai beni confiscati agli lsu) senza specificare la ripartizione delle singole voci di spesa. Il commissario si sofferma in particolare sull'elargizione della discordia, quella per i vigili urbani di Messina “per l’emergenza traffico [che] non appare conforme ai principi degli articoli 3 e 97 della Costituzione giacché introduce una norma di privilegio per il solo comune di Messina”. Insomma, il traffico è tutto uguale e non ammette privilegi.
Bocciato anche l'articolo 16 che prevedeva l'istituzione di un ticket di sbarco nelle isole minori e il ticket di accesso alle sommità dei vulcani. La disposizione, secondo l'impugnativa, “costituisce un’entrata di evidente natura tributaria”. E poiché, ricorda il commissario, lo Statuto “pur riconoscendo alla Regione la facoltà di istituire tributi propri regionali, non prevede che essa possa istituire o autorizzare gli enti locali situati nel proprio territorio ad istituire “tributi locali”. La norma è illegittima perché “eccede i limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria”. Inoltre, ricorda il commissario, prelievi analoghi sono già vigenti in diversi Comuni e questo finirebbe per sovrapporsi agli esistenti.
Finisce sotto la mannaia anche una parte dell'articolo 25, una sorta di legge nella legge che riforma il settore dei lavoratori forestali. Il Commissario esprime perplessità sul comma 5 che abroga una serie di articoli di una legge del 1990, riportando in vita norme già abrogate. Bocciato il comma 7 che prevede che la progettazione e la direzione dei lavori in ambito forestale siano svolte da personale regionale senza ulteriore compenso. Una norma che comporterebbe una discriminazione rispetto al personale in servizio negli altri dipartimenti. “La disposizione – scrive il commissario - non è altresì confacente al principio di buon andamento della pubblica amministrazione in quanto è agevolmente prevedibile che i soggetti destinatari delle norme avviino un contenzioso con l’amministrazione”.
Il Commissario, poi, dice “no” alla norma che riguarda la soppressione del Ciapi di Palermo.L'unico comma che resta in piedi è la soppressione stessa, ma le norme sul personale, sui beni e sulla nomina di un amministratore unico vengono impugnate. In prima battuta perché, secondo Aronica, non è chiara la copertura finanziaria dell'operazione, affidata alle “generiche disponibilità dell'Upb 6.31.3.99” e alle “non meglio identificate risorse del Fse “Progetto Spartacus”. Inoltre, secondo il commissario dello Stato, “a fronte della disposta soppressione dell’ente (comma 1) e della contestuale nomina di un commissario liquidatore (comma 4), il legislatore esprime la volontà di sopprimere il Consiglio di Amministrazione dello stesso ente (comma 6) nominando un amministratore unico, con un compenso non superiore a 30.000 euro annui, la cui attività non potrebbe che confliggere con quella del commissario liquidatore”. Insomma: la norma è contraddittoria, e oltre tutto è “foriera di incertezze applicative”.
Scure anche sull'articolo 40, che disciplina i consorzi di bonifica. In particolare, Aronica se la prende con la proroga dei contratti a termine, “già scaduti e più volte rinnovati”, che “costituisce una chiara elusione del principio del pubblico concorso”. Insomma: per il commissario è una stabilizzazione mascherata, per altro attuata senza motivarla e con copertura finanziaria poco chiara.
Ma sul personale gli interventi sono molteplici: Aronica, ad esempio, interviene sul comma 3 dell'articolo 46, che dà il via libera alla modifica della convenzione con Siciliacque. Obiettivo mantenere i livelli occupazionali, con un'operazione che però secondo piazza Principe di Camporeale “posterga l’interesse ad una corretta ed ottimale gestione del servizio al mantenimento dei livelli occupazionali, finalità questa condivisibile, ma da perseguire con gli ordinari strumenti”. Oltre tutto, il commissario sottolinea come la decisione di motivare la convenzione sia unilaterale.
Curiosa l'impugnativa dell'articolo 49. Che il commissario dello Stato definisce “di oscuro significato”. Si tratta delle agevolazioni sui mutui per la ristrutturazione di immobili nei centri storici, che secondo Aronica è scritta in maniera non chiara e apre la porta a interventi retroattivi su mutui già stipulati e a “un'impropria sanatoria di atti precedentemente adottati”.
Aronica, poi, se la prende con la norma sulla pubblicità. È l'articolo 55, del quale il commissario cassa i commi 3 e 4. Le regole sulla comunicazione, infatti, vengono applicate anche agli “enti del settore pubblico regionale”, ma senza copertura finanziaria. Il comma 4, invece, fissa le regole per la pubblicità degli appalti, ma secondo Aronica contraddicendo la norma nazionale su una materia, la concorrenza, sulla quale la Regione non ha titolo per legiferare, e riproducendo “una norma già oggetto di impugnativa”.
Bocciato anche l'articolo sul personale Iridas. Che viene finanziato “spostando” i soldi dalla voce “contributo all'istituto dei ciechi”, ma senza una relazione che motivi il trasferimento di risorse e con un conflitto fra norme regionali, appunto la Finanziaria e il finanziamento dell'Istituto dei ciechi.
Il commissario, poi, se la prende con l'articolo su “Irfis Finsicilia”. La Finanziaria, infatti, aveva dato il via libera al rifinanziamento del fondo per le piccole e medie imprese, istituendo un Comitato tecnico consultivo e affidando al presidente della Regione il potere di decidere come far operare il fondo Per Aronica, però, non si fissano i paletti, dando sostanzialmente carta bianca a Crocetta. Piazza Principe di Camporeale, inoltre, contesta la richiesta all'istituto di modificare il proprio statuto, una decisione che secondo Aronica spetta solo a Bankitalia e al legislatore nazionale, e boccia il via libera all'acquisizione di altre società, anche non del settore creditizio.
Bocciata anche la moratoria dei debiti delle piccole e medie imprese con Riscosssione Sicilia.La manovra concede una dilazione del pagamento per le pmi, ma secondo Aronica la Regione può legiferare solo sull'organizzazione interna della riscossione dei tributi. La norma, inoltre, secondo il commissario dello Stato “creerebbe inevitabili disparità di trattamento tra i contribuenti del territorio nazionale”-
Salta anche la norma che prevedeva gli incentivi per l'imprenditoria giovanile e femminile.L'articolo 62, infatti, estendeva l'esenzione Irap agli anni 2014 e 2015, “senza determinare né l’ammontare della spesa né la corrispondente copertura finanziaria, inoltre nella Relazione tecnica non è fatta alcuna menzione del previsto minor gettito”. Bocciato anche l'articolo che prevedeva un contributo di circa 1.200 euro ai titolari di licenza taxi. Una somma complessiva di un milione di euro erogata in violazione delle norme nazionali.
L'articolo 64, invece, da un lato poneva un argine al transito dei debiti delle Asi in liquidazione nel nascente Istituto regionale per le attività produttive. Allo stesso tempo, però, sanciva l'indisponibilità dei “lotti destinati a insediamenti produttivi”, la cui proprietà doveva passare – stando alla norma – nel patrimonio della Regione. Una norma che viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione, visto che in questo modo, veniva sottratta “la più cospicua parte patrimoniale attiva della massa liquidatoria, su cui potenzialmente possono trovare soddisfazioni i creditori dei soppressi istituti”. Altro “vulnus” sarebbe nel recupero (riviviscenza) di alcune norme già abrogate dalla stessa Regione nell'agosto del 2012.
Il Commissario dello Stato ha anche detto di “no” agli incentivi per la ricomposizione fondiaria, previsti all'articolo 65 della Finanziaria. I motivi sostanziali dell'intervento di Aronica sono due: da un lato, l'estensione dei benefici a una categoria troppo vaga e ampia, ossia quella degli “imprenditori agricoli singoli o associati”, e prolunga alcuni di questi incentivi – l'esenzione delle imposte da bollo e catastali – al 2015. “Ma nella relazione tecnica redatta dal Ragioniere generale – scrive il Commissario - non è in alcun modo indicato il criterio seguito per la determinazione delle minori entrate rendendo così arbitraria la prevista quantificazione”.
Bocciata anche la norma, prevista dall'articolo 66, che prevedeva l'estensione dei beneficiari, tra le cooperative agricole, di alcune provvidenze statali. Secondo il Commissario si tratterebbe di un aiuto di Stato compatibile con i regolamenti europei solo in casi “strettamente necessari”. Inoltre la norma avrebbe costretto l'assessorato alle Attività produttive a rimodulare la graduatoria definitiva dei beneficiari “con innegabile aggravio di procedure e conseguente violazione del richiamato art. 97 della Costituzione”.
Cassato anche l'articolo 69 che prevedeva l'istituzione di un “Fondo per iniziative di carattere culturale”, voluto dal presidente Crocetta. Un fondo che sarebbe stato alimentato da una quota compreso tra il 2 e lo 0,5 per cento di ogni singolo progetto per la costruzione di edifici e opere pubbliche. “La disposizione – si legge nell'impugnativa - appare altresì censurabile sotto il profilo della violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa posto dall’articolo 97 Cost. atteso che non delimita in alcun modo il potere attribuito al Presidente della Regione di individuare le modalità e i criteri di erogazione dell’istituendo fondo”. Bocciato anche l'articolo 71 che pone a carico del Fondo di quiescenza l’onere delle spese di funzionamento ed organizzazione sino alla concorrenza di 550 migliaia di euro mediante l’utilizzo di parte degli interessi maturati a valere sulle eccedenze delle disponibilità finanziarie.
Cancellato anche il finanziamento di quasi 2,3 milioni previsto all'articolo 72 per i rinnovi dei contratti dei dirigenti dell'Agenzia regionale del lavoro. Contratti di diritto privato a tempo determinato, che, però, andrebbero a dirigenti di un'Agenzia per la quale è stata prevista la soppressione. “E’ di tutta evidenza – scrive Aronica - che l’inserimento nell’allegato 1 alla presente legge, dei tre capitoli di spesa rifinanziati costituisce uno strumento surrettizio per il mantenimento in servizio almeno sino al 2015 di dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione”. Bocciata, come detto, infine la famigerata "ex Tabella H": l'elenco di contributi ad enti e associazioni che aveva sollevato nelle Commissioni prima, e in Aula dopo, numerose polemiche, accuse e dubbi. Secondo il Commissario, non c'è alcun criterio oggettivo e trasparente dietro la distribuzioni dei singoli contributi.
Ultima modifica: 09 Maggio ore 14:03
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