CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - ordinanza 25 novembre 2011 n. 24904
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RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1.-
P.C.L. ed altri impugnavano dinanzi al TAR Sicilia la delibera adottata
il 24.12.09 dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta avente
ad oggetto una selezione per titoli e prova-colloquio per la
stabilizzazione di personale precario non dirigenziale.
2.- Con
sentenza del 7.6.10 il TAR dichiarava la propria carenza di
giurisdizione a favore del giudice ordinario, assumendo che il
procedimento di formazione della graduatoria di stabilizzazione comporta
solo la verifica dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, ma non
valutazioni ed esercizio di discrezionalità della Pubblica
amministrazione.
3.-
Riassunta la causa dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di
Caltanissetta e deducendo il grave pregiudizio che sarebbe loro derivato
dal completamento della procedura di stabilizzazione, detti ricorrenti
chiedevano in via di urgenza una pronunzia che dichiarasse il loro
diritto a partecipare alla selezione.
4.- Con
ordinanza 25.1.11 il giudice del lavoro ha chiesto l'affermazione della
giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la formazione
della graduatoria finale della procedura selettiva importa il dispiego
di poteri amministrativi discrezionali dato che la selezione prevede
l'esame dei titoli dei candidati ed un colloquio, di modo che in diritto
la procedura di stabilizzazione può essere qualificata come "procedura
concorsuale per l'assunzione di dipendenti della pubblica
amministrazione", per la quale il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63,
comma 4 prevede la giurisdizione del giudice amministrativo.
5.-
Fissata l'adunanza in camera di consiglio, acquisite le conclusioni
scritte del Procuratore generale, nessuna delle parti private svolgeva
attività difensiva.
6.- Il
Procuratore generale sostiene che, a suo avviso, l'istanza di
regolamento sarebbe inammissibile in quanto la causa è stata riassunta
dinanzi al giudice ordinario prima del passaggio in giudicato della
sentenza del TAR, di modo che non sarebbero realizzati tutti i
presupposti per la definitiva translatio iudici, e, in ogni
caso, l'istanza stessa sarebbe stata proposta quando la trattazione nel
merito della controversia era stata iniziata.
La
circostanza che la sentenza del TAR non fosse passata in giudicato al
momento della riassunzione della causa non rileva ai fini della
decisione dell'istanza di regolamento. Per la L. 18 giugno 2009, n. 69,
art. 59 infatti, il passaggio in giudicato della sentenza che ha
dichiarato la giurisdizione serve a vincolare le parti alla statuizione
adottata ed a far salvi gli effetti sostanziali e processuali della
domanda, come se fosse stata fin dall'inizio proposta dinanzi al giudice
di cui è dichiarata la giurisdizione (comma 2). Il passaggio in
giudicato non condiziona, invece, il potere del giudice dichiarato
competente di sollevare di ufficio dinanzi alle Sezioni unite della
Corte di cassazione la questione di giurisdizione (comma 3);
l'espressione "restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo
di giurisdizione", che chiude l'art. 59, comma 3, in esame non incide su
tale potere, avendo essa lo scopo di precisare che la nuova disciplina
ivi prevista, nulla innova in punto di regolamento preventivo di
giurisdizione (art. 41 c.p.c.).
Quanto
alla seconda obiezione, dall'esame degli atti del giudizio di merito
emerge che il giudice prima di proporre l'istanza di regolamento non
aveva svolto alcuna attività di trattazione del merito della causa.
7.-
Passando alla questione di diritto posta alla base dell'istanza di
regolazione, deve rilevarsi che nella specie l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Caltanissetta, in adempimento di una circolare
dell'Assessorato Regionale alla Sanità, ha avviato una procedura di
stabilizzazione del personale precario della sanità provinciale di
livello non dirigenziale, consistente in una "selezione per titoli e
prova colloquio", in cui i candidati, ove in possesso dei requisiti di
ammissione sono sottoposti ad una prova colloquio, all'esito della quale
la commissione giudicatrice conferisce un punteggio finale da assegnare
entro i limiti di 25 punti per i titoli posseduti e di 25 punti per la
valutazione del colloquio. Oggetto del ricorso al giudice del lavoro di
Caltanissetta (e prima ancora di quello proposto al giudice
amministrativo) è la censura proposta da alcuni lavoratori contro il
contenuto del bando di selezione, per la parte in cui considera titolo
di ammissione alla procedura l'aver prestato servizio presso l'ASL n.
(OMISSIS) di Caltanissetta e non anche presso l'AUSL di Gela.
8.- La
procedura selettiva in oggetto è disposta in attuazione della L. 27
dicembre 2006, n. 296, art. 1 il quale prevede "la stabilizzazione a
domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato
da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del
29.9.06 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme
di legge", prevedendo comunque che "alle iniziative di stabilizzazione
del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si
provvede previo espletamento di prove selettive" (comma 519).
Queste
Sezioni unite (sentenza 26.1.11 n. 1778) hanno inquadrato il sistema
della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, nel senso che i processi di
stabilizzazione, diretti ad eliminare il precariato creatosi presso le
amministrazioni pubbliche, sono effettuati nei limiti delle
disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di
dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono
suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento
limitatamente al carattere - riservato e non aperto - dell'assunzione,
ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove
previsto per la specifica qualifica, ne al preventivo svolgimento di
procedure selettive, che, ad eccezione del personale assunto
obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento, sono necessarie nell'ipotesi in cui la stabilizzazione
riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive
di tipo concorsuale".
9.- Per
quanto riguarda le conseguenze sulla giurisdizione di questo assetto
legislativo, è stato rilevato che l'amministrazione, nel caso in cui il
personale da stabilizzare abbia già superato procedure concorsuali, non
deve bandire alcun concorso ma solo dare avviso dell'avvio della
relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare
la domanda, mentre, ove manchi tale presupposto e il numero dei posti
oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi
i requisiti richiesti, può fare ricorso ad una selezione per
individuare il personale da assumere, restando devolute le relative
controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo (sentenza
1778/11 cit..
Secondo
la stessa logica argomentativa è stato rilevato che competono alla
giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui dalla L.
n. 296 del 2006, art. 1, comma 520, (che regola la stabilizzazione
prevista per i ricercatori, del tutto simile per presupposti a quella
prevista dal comma 519), già in servizio a tempo determinato per aver
sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, dovendo intendersi
per controversie "relative all'assunzione" del personale ai sensi del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 anche quelle, non concorsuali, volte
alla costituzione di un rapporto stabile con la P.A. (Sez. un. 7.7.10 n.
16041).
10.-
Avendo il giudice istante posto in evidenza che la stipula dei contratti
di lavoro a tempo determinato, costituente titolo per la partecipazione
alla procedura di stabilizzazione, non fu preceduta da una procedura
selettiva di natura concorsuale, e che per la sua conformazione (v. n.
7) tale natura assume la selezione in questione, in quanto implica
l'esercizio di discrezionalità valutativa da parte della commissione
esaminatrice, nella specie si verte in controversia in materia di
procedura concorsuale per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, che il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4,
devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo.
11.- In
conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice
amministrativo e deve essere disposta la riassunzione dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale competente. Nulla deve disporsi
quanto alle spese, non avendo le parti in causa svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e dispone la
riassunzione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, nulla
statuendo per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2011.
FONTE:
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2012/34-sentenze/276-ordinanza-corte-cass-n24904-2011
Non è certo che queste sentenze possano portare alla stabilizzazione a tempo indeterminato dei precari, ma se fossero utili, i Sindacati confederati, come risponderebbero, facendoli passare come a solito in sordina, come per la legge prodi???.
RispondiEliminaS.re Piccione
Tenetevi pronti... si preannuncia una manifestazione sindacale unitaria a Palermo per lunedì 4 giugno. Nelle prossime ore verrà pubblicato l'annuncio ufficiale.
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