sabato 5 ottobre 2013

Il blocco delle progressioni economiche riguarda anche quelle orizzontali

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Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla applicabilità ed agli effetti della recente decisione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti che in sede di controllo con Deliberazione n. 27 del 24 ottobre 2012 hanno precisato che per il pubblico impiego, anche le progressioni economiche orizzontali, vale a dire i passaggi economici all’interno delle categorie di appartenenza, soggiacciono alle disposizioni contenute all’articolo 9, comma 21 della manovra del 2012 (d.l. n. 78/2010), con la conseguenza che i miglioramenti eventualmente conseguiti a seguito di tali progressioni non possono che essere riconosciuti ai soli fini giuridici, dovendosi escludere qualsiasi effetto economico.

Al riguardo, va anzitutto chiarito che l’articolo 9 del d.l. n. 78/2010 è quella disposizione che dispone che le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte nel 2011, 2012 e 2013, avranno effetto ai soli fini giuridici.

In secondo luogo, occorre precisare che la questione portata alla cognizione della Giudici contabili riguarda le cosiddette progressioni economiche orizzontali ex art. 23 del d.lgs n. 150/2009 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.). Trattasi delle progressioni all'interno della stessa area che “avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”.

Come si evince dall’articolo 1 del citato Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, detto tipo di progressioni riguarda la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta del cosiddetto Pubblico Impiego privatizzato che gode di una disciplina distinta rispetto a quella afferente ai pubblici dipendenti in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 comma 1 (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, com’è ben noto recita: “In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287”.

Detta decisione non riguarda, dunque, i dipendenti della Polizia di Stato, per i quali, peraltro, non sembrano configurarsi forme di progressione economica di tipo orizzontale.

Resta inteso, tuttavia, che in ogni caso, la Corte dei Conti non ha fatto altro che ribadire, con la sua decisione, che la norma ex art. 9, comma 21, del dl n. 78/2010 nel rispondere alla logica di contenere la dinamica retributiva del pubblico impiego per il triennio 2011-2013, detta una disciplina che, in considerazione dell’eccezionalità della crisi finanziaria che avvolge l’intero ciclo economico, non può ammettere deroghe di sorta, e si estende, dunque, a tutte le forme di progressione economica.

http://www.siulptoscana.com/index.php/note-e-vertenze-della-segreteria-regionale-siulp/19-vertenze-nazionali/637-il-blocco-delle-progressioni-economiche-riguarda-anche-quelle-orizzont

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1 commento:

  1. i precari storici anno 25 anni di servizio se non losapevi percio vai a sciacurti la bocca se non lo sapevi pirla

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