La sentenza del giudice del lavoro dà ragione a un docente precario di educazione fisica e sostegno. di GIACOMO DI GIROLAMO
TRAPANI. Dal 2005 aveva ottenuto diversi contratti da supplente su posti vacanti e disponibili, ma insegnava già dal 2001. Il giudice del lavoro di Trapani Mauro Petrusa ha riconosciuto un risarcimento pari a 150.385 euro netti, più accessori e interessi, a un docente precario di educazione fisica e sostegno che, supportato dai legali del sindacato Anief coordinati dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli del Foro di Palermo, aveva fatto causa al ministero dell’Istruzione. La somma rappresenta un record assoluto in quanto a risarcimento per «lucro cessante e danno emergente» per la mancata stabilizzazione di un docente precario. Il Miur è stato condannato, inoltre, al pagamento di scatti e mensilità estive per gli anni pregressi e per quelli futuri fino all'età pensionabile, con un'addizionale del 10% in via equitativa per i possibili mancati contratti. «Nel ricorso - sottolineano i legali dell’Anief - il giudice Petrusa ha tenuto conto della recente giurisprudenza e della legislazione comunitaria e nazionale». «Una giusta condanna che risarcisce in maniera adeguata i precari danneggiati dai comportamenti illegittimi del Miur», aggiunge il presidente dell'Anief, Marcello Pacifico, che è anche delegato Confedir alla Scuola e alle Alte professionalità.
A questo punto, secondo Pacifico, si pone una importante questione: «Delle due l'una: o la Corte di Lussemburgo deciderà che in Italia la normativa scolastica derogatoria sui contratti a termine è contraria alle disposizioni comunitarie e quindi va disapplicata oppure il risarcimento dei danni deve essere così dissuasivo da comprimere l'arbitrarietà illecita della pubblica amministrazione e dare adeguata soddisfazione ai lavoratori». Secondo la sentenza, infatti, «la necessità dell'assunzione per pubblico concorso non può giustificare deroghe alle disposizioni che limitano il potere di abuso del datore di lavoro nello stipulare contratti a termine, nè proteggere patrimonio di soggetti pubblici, nè autorizzare comportamenti ”contra legem” della pubblica amministrazione».
«In questo senso - osserva il presidente dell'Anief - la sentenza del giudice del lavoro di Trapani può fare scuola dopo la recente pronuncia della Cassazione che paventava un possibile grave danno erariale alle Casse dello Stato fissando dei nuovi criteri risarcitori. In ogni caso - conclude Pacifico -, è confermata la dottrina secondo cui non vi possono essere trattamenti economici diversi tra lavoratori precari e di ruolo mentre il contratto al 31 agosto deve essere sempre riconosciuto se il posto è vacante e disponibile come Anief ha sempre denunciato dall'inizio del 2010».
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