sabato 7 dicembre 2013

DOTT. GAETANO AIELLO - Le barzellette racchiuse nel ddl del Governo regionale sul problema dei precari storici delle Pubbliche Amministrazioni siciliane.


Intervengo ancora una volta, brevemente ( ormai c’è poco da dire!!), sul fenomeno del precariato pubblico siciliano, per via delle scorribande e delle barzellette prodotte dal disegno di legge di iniziativa governativa in materia di precari storici delle Pubbliche Amministrazioni siciliane.

Voglio sottolineare, in questo breve contributo a favore dei pubblici dipendenti precari, soltanto l’improvvisazione di un Governo inconcludente e ignorante in materia di precariato pubblico sotto due aspetti fondamentali:

1.
i soggetti utilizzati in attività socialmente utili (ASU), contrattualizzati da tutte le PP. AA. siciliane dal 2001, vengono cancellati dal bacino dei LSU, quando vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno e/o parziale) e nei casi di assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo pieno e/o parziale, o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo della durata superiore comunque a dodici mesi.

Ai sensi di quanto dispone, inoltre, l’articolo 9 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, i soggetti utilizzati in ASU, vengono cancellati dal bacino dei LSU e decadono dai benefici previsti dalla Legge e cessano di trovare applicazione nei loro confronti tutte le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili, qualora:

a) rifiutino un’eventuale assunzione, in luogo distante fino a 50 Km da quello di residenza,

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale;

c) rifiutino un’eventuale avviamento a selezione effettuato dai servizi per l’impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del Lavoro, o con le Regioni o con le Province, su richiesta dei datori di lavoro.

Tali disposizioni non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.

Evidenziamo, che un ddl che non tenga conto che i soggetti individuati sono stati tutti cancellati e comunque sono già decaduti dai benefici previsti dalla Legge in materia di attività socialmente utili (ASU) ormai dal 2002, è incostituzionale e rasenta l’ignoranza legislativa in materia, soprattutto dopo che il Governo rivoluzionario e il Parlamento isolano della nostra cara Sicilia hanno prodotto norme del calibro dell’articolo 3, comma 1 della Legge Regionale 22 gennaio 2013 n. 4, l’articolo 37 della Legge Regionale 15 maggio 2013 n. 9 e l’articolo 2 della Legge Regionale 2013 n. 14.
Mi viene soltanto da ridere se abbiamo ancora questo tipo di Legislatore siciliano!!

2. 
i precari coinvolti dal testo del ddl sono dei pubblici dipendenti a tutti gli effetti, come si evince chiaramente dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 novembre 2013 n. 5, che testualmente si riporta:

Non è superfluo evidenziare che il tema del precariato è particolarmente emergente in quanto: favorisce il proliferare di contenzioso che sempre più diffusamente vede le Amministrazioni Pubbliche soccombenti. La giurisprudenza lavoristica di questi anni sentenzia nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche anche l’obbligo di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato che ha superato i 36 mesi, con un’applicazione diretta dei principi che scaturiscono dall’Ordinamento comunitario in materia. Tale obbligo di conversione, essendo statuito da sentenze immediatamente esecutive, altera ogni controllo di spesa pubblica. Tale controllo è, altresì, compromesso anche laddove i giudici del lavoro riconoscano la specialità del settore pubblico e non sentenziano per la conversione del rapporto di lavoro, condannando, nei casi di abuso nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato, le Amministrazioni Pubbliche al risarcimento del danno”.

Pertanto, da quanto si deduce anche dalla Circolare del Ministro della PA, i contratti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni siciliane, hanno superato TUTTI il limite massimo dei 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi, consentito dalla Legge vigente di derivazione comunitaria nello Stato membro Italia (Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368, in recepimento della Direttiva 28 giugno 1999 n. 70/CE), per oltre 4 volte, per cui secondo la Legislazione europea tali contratti sono da intendersi a tempo indeterminato.

L’atteggiamento dei soloni del Governo regionale per l’approccio dato al ddl in materia di precari storici è un invito al contenzioso di massa, come si evince chiaramente dalla Circolare Ministeriale, con effetti devastanti per la finanza pubblica delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare per gli Enti Locali isolani. D’altronde, bisognerebbe soltanto prendere atto che parliamo di contratti già a tempo indeterminato.

Ma mi rendo conto che la Regione Siciliana non ha la forza morale e politica della Valle D’Aosta, come si deduce, a sostegno della specialità del precariato pubblico isolano, dalla Sentenza della Corte Costituzionale ( il Giudice delle Leggi!!) n. 260 del 2013.

Poveri noi!! In mano a chi siamo. Auguri a tutti i pubblici dipendenti precari siciliani per la guerra finale del loro sacrosanto diritto al lavoro, sancito dall’articolo 1 e 4 della Costituzione.

Dott. Gaetano Aiello


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1 commento:

  1. L'intervento del Dott. Gaetano Aiello è molto interessante, non so se lui leggerà questo mio commento, ma vorrei chiedergli se, per ottenere la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, non sia il caso di fare causa alla Pubblica Amministrazione rivolgersi a un giudice del lavoro.

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