Intervengo
ancora una volta, brevemente (
ormai c’è poco da dire!!), sul fenomeno
del precariato pubblico siciliano, per via delle scorribande e delle
barzellette prodotte dal disegno di legge di iniziativa governativa
in materia di precari storici delle Pubbliche Amministrazioni
siciliane.
Voglio
sottolineare, in questo breve contributo a favore dei pubblici
dipendenti precari, soltanto l’improvvisazione di un Governo
inconcludente e ignorante in materia di precariato pubblico sotto due
aspetti fondamentali:
1.
i
soggetti utilizzati in attività socialmente utili (ASU),
contrattualizzati da tutte le PP. AA. siciliane dal 2001, vengono
cancellati dal bacino dei LSU, quando vengono assunti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno e/o parziale) e nei
casi di assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro a
tempo pieno e/o parziale, o di contratto di fornitura di lavoro
temporaneo della durata superiore comunque a dodici mesi.
Ai
sensi di quanto dispone, inoltre, l’articolo 9 del Decreto
Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81,
i soggetti utilizzati in ASU, vengono cancellati dal bacino dei LSU e
decadono dai benefici previsti dalla Legge e cessano di trovare
applicazione nei loro confronti tutte le disposizioni vigenti in
materia di lavori socialmente utili,
qualora:
a)
rifiutino un’eventuale assunzione, in luogo distante fino a 50 Km
da quello di residenza,
b)
rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale;
c)
rifiutino un’eventuale avviamento a selezione effettuato dai
servizi per l’impiego competenti o da agenzie private convenzionate
con il Ministero del Lavoro, o con le Regioni o con le Province, su
richiesta dei datori di lavoro.
Tali
disposizioni non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a
tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di
collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre
mesi.
Evidenziamo,
che un ddl che non tenga conto che i soggetti individuati sono stati
tutti cancellati e comunque sono già decaduti dai benefici previsti
dalla Legge in materia di attività socialmente utili (ASU) ormai dal
2002, è incostituzionale e rasenta l’ignoranza legislativa in
materia, soprattutto dopo che il Governo rivoluzionario e il
Parlamento isolano della nostra cara
Sicilia hanno prodotto norme del calibro dell’articolo
3, comma 1 della Legge Regionale 22 gennaio 2013 n. 4, l’articolo
37 della Legge Regionale 15 maggio 2013 n. 9 e l’articolo 2 della
Legge Regionale 2013 n. 14.
Mi viene
soltanto da ridere se abbiamo ancora questo tipo di Legislatore
siciliano!!
2.
i precari
coinvolti dal testo del ddl sono dei pubblici dipendenti a tutti gli
effetti, come si evince
chiaramente dalla Circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 novembre 2013 n. 5,
che testualmente si riporta:
“Non
è superfluo evidenziare che il tema del precariato è
particolarmente emergente in quanto: favorisce il proliferare di
contenzioso che sempre più diffusamente vede le Amministrazioni
Pubbliche soccombenti. La giurisprudenza lavoristica di questi anni
sentenzia nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche anche
l’obbligo di conversione a tempo indeterminato del rapporto di
lavoro a tempo determinato che ha superato i 36 mesi, con
un’applicazione diretta dei principi che scaturiscono
dall’Ordinamento comunitario in materia. Tale obbligo di
conversione, essendo statuito da sentenze immediatamente esecutive,
altera ogni controllo di spesa pubblica. Tale controllo è, altresì,
compromesso anche laddove i giudici del lavoro riconoscano la
specialità del settore pubblico e non sentenziano per la conversione
del rapporto di lavoro, condannando, nei casi di abuso nell’utilizzo
dei contratti a tempo determinato, le Amministrazioni Pubbliche al
risarcimento del danno”.
Pertanto,
da quanto si deduce anche dalla Circolare del Ministro della PA, i
contratti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni
siciliane, hanno superato TUTTI il limite massimo dei 36 mesi,
comprensivo di proroghe e rinnovi, consentito dalla Legge vigente di
derivazione comunitaria nello Stato membro Italia (Decreto
Legislativo 6 settembre 2001 n. 368, in recepimento della Direttiva
28 giugno 1999 n. 70/CE), per oltre 4 volte, per cui secondo la
Legislazione europea tali contratti sono da intendersi a tempo
indeterminato.
L’atteggiamento
dei soloni del Governo regionale per l’approccio dato al ddl in
materia di precari storici è un invito al contenzioso di massa, come
si evince chiaramente dalla Circolare Ministeriale, con effetti
devastanti per la finanza pubblica delle Pubbliche Amministrazioni,
in particolare per gli Enti Locali isolani. D’altronde,
bisognerebbe soltanto prendere atto che parliamo di contratti già a
tempo indeterminato.
Ma mi rendo
conto che la Regione Siciliana non ha la forza morale e politica
della Valle D’Aosta, come si deduce, a sostegno della specialità
del precariato pubblico isolano, dalla Sentenza della Corte
Costituzionale ( il Giudice delle Leggi!!) n. 260 del 2013.
Poveri noi!!
In mano a chi siamo. Auguri
a tutti i pubblici dipendenti precari siciliani per la guerra finale
del loro sacrosanto diritto al lavoro, sancito dall’articolo 1 e 4
della Costituzione.
Dott. Gaetano Aiello
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L'intervento del Dott. Gaetano Aiello è molto interessante, non so se lui leggerà questo mio commento, ma vorrei chiedergli se, per ottenere la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, non sia il caso di fare causa alla Pubblica Amministrazione rivolgersi a un giudice del lavoro.
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